Sentenza del 21/12/2018 n. 33231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato il 3 novembre 2009, relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con revoca dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, la validità dell’atto perché notificato dopo l’estinzione della società e, inoltre, la legittimità sostanziale della revoca dell’agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il fatto che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso e prima dell’instaurazione del giudizio. La cancellazione aveva determinato l’estinzione della società, il difetto della sua capacità processuale e l’assenza di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ed è stata dichiarata la nullità dell’avviso di liquidazione, emesso nei confronti di un soggetto ormai inesistente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2945 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cancellazione della società e alla prosecuzione dei rapporti giuridici, ma non esaminato nel merito dalla Corte perché la nullità dell’atto risultava già assorbente.
Art. 21-septies della legge n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità o inesistenza dell’atto impositivo notificato a una società già estinta. La Corte ha accolto la censura sostanziale dichiarando nullo l’avviso emesso nei confronti di un soggetto inesistente.
Art. 382 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva un vizio originario e insanabile del processo, di cassare la sentenza senza rinvio. È stato applicato perché la società non aveva più capacità processuale e l’ex liquidatore non poteva rappresentarla.
Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000
Prevede l’agevolazione fiscale applicata all’acquisto del terreno. La questione sulla legittimità della revoca non è stata esaminata nel merito, poiché l’avviso era già nullo per essere stato emesso nei confronti di una società estinta.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014
La Corte ha rilevato la novità delle questioni riguardanti la retroattività della norma, elemento che ha contribuito alla compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione; dopo tale momento la società non ha più capacità processuale e l’ex liquidatore non può validamente rappresentarla in nuovi procedimenti.
- Un avviso di accertamento o di liquidazione notificato a una società già estinta può essere dichiarato nullo, in quanto rivolto a un soggetto giuridicamente inesistente.
- Quando il vizio relativo all’estinzione della società è originario e insanabile, il giudice può cassare la decisione senza rinvio, senza esaminare le contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di cancellazione della società rispetto alla data di notifica dell’atto fiscale e all’inizio del giudizio.
- La nullità dell’atto per inesistenza del destinatario prevale, sul piano logico-processuale, sulle questioni riguardanti la fondatezza dell’imposta o la revoca di eventuali agevolazioni.
- La disciplina applicabile può dipendere anche dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale sugli effetti della cancellazione e sulla retroattività delle norme; in presenza di questioni nuove, le spese possono essere compensate.
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