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Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 37/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, sezione lavoro, pubblicata il 28.6.24, nel procedimento avente rg n. 552/2022 non appellata e passata in giudicato nonché notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 11.04.2025

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il TAR ha preliminarmente rilevato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del giudizio, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e ordinando all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato un termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, termine che nel caso concreto risultava decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione può adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'assolvimento del mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.
  • L'Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso deve rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, anche se si costituisce soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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