L.R. Emilia-Romagna 4/2021
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la normativa regionale dell’Emilia-Romagna a varie direttive UE e al diritto statale: efficienza energetica degli edifici, concessioni idroelettriche, gestione dei siti Natura 2000, radioprotezione, contributi per mobilità sostenibile e valutazione d’impatto di genere. Contiene anche abrogazioni e norme finanziarie, con misure in parte limitate al 2021-2023 o con termini di attuazione specifici.
Legge europea Emilia-Romagna 2021: energia, idroelettrico, Natura 2000, radioprotezione, mobilità sostenibile e parità di genere
Legge europea regionale 2021 dell’Emilia-Romagna
La legge interviene in più settori per adeguare l’ordinamento regionale a direttive e discipline dell’Unione europea e al recepimento statale. Le modifiche riguardano energia, concessioni idroelettriche, Rete Natura 2000, radioprotezione, mobilità sostenibile e parità di genere, con applicazione limitata al territorio dell’Emilia-Romagna.
Finalità generali e ambiti di intervento
Il provvedimento:
- aggiorna la normativa energetica regionale in coerenza con la direttiva (UE) 2018/844 e con la disciplina statale di recepimento;
- modifica la disciplina regionale sulle concessioni di derivazioni idroelettriche per allinearla ai principi del mercato interno dell’energia e alla normativa europea;
- introduce regole sulla gestione dei siti della Rete Natura 2000 e sulla valutazione di incidenza;
- adegua la legge regionale sulla tutela sanitaria dai rischi da radiazioni ionizzanti al d.lgs. 101/2020;
- potenzia gli strumenti regionali per la mobilità sostenibile;
- introduce la valutazione dell’impatto di genere ex ante nelle leggi regionali.
Disciplina energetica ed efficienza degli edifici
La legge modifica la l.r. 26/2004 per rafforzare l’attuazione delle direttive europee in materia energetica.
Viene aggiornato l’oggetto della legge regionale, precisando che essa disciplina l’attuazione delle direttive UE indicate nel titolo IV, nel rispetto della normativa nazionale.
Sul piano operativo, la Regione promuove la qualificazione degli operatori che installano elementi edilizi e sistemi tecnici per l’edilizia. La qualificazione deve tener conto della competenza e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in relazione a formazione specialistica e certificazioni. I piani e programmi di settore possono subordinare l’ammissibilità degli interventi al possesso dei requisiti da parte dell’operatore installatore.
Il nuovo articolo sui requisiti di prestazione energetica stabilisce che, tramite un atto di coordinamento tecnico:
- siano fissati i requisiti minimi per edifici di nuova costruzione, edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio e elementi edilizi o sistemi tecnici rinnovati o sostituiti;
- siano disciplinate la metodologia di calcolo, l’uso delle rinnovabili, la quota di consumi da coprire con fonti rinnovabili e la gradualità di applicazione;
- possano essere previsti obblighi su impianti centralizzati, sistemi di controllo e automazione, contabilizzazione autonoma e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
- sia previsto l’obbligo, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, di dotare entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW di sistemi di automazione e controllo;
- siano definite le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e i termini per imporne l’obbligo per i nuovi edifici, distinguendo tra immobili pubblici e altri edifici.
L’atto di coordinamento disciplina anche:
- la raccolta dei dati sui punti di ricarica, con possibile uso della Piattaforma unica nazionale;
- misure per semplificare l’installazione di punti di ricarica in edifici nuovi ed esistenti;
- misure per la mobilità dolce e verde e per la pianificazione urbana.
Sono inoltre stabiliti il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica. Quest’ultimo è pensato anche per semplificare il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e può indicare interventi migliorativi, classe energetica e possibili passaggi di classe; deve però essere chiarito che non coincide con l’APE.
Esclusioni dalla disciplina energetica
La legge individua alcune categorie escluse, in tutto o in parte, dalle disposizioni del capo sull’efficienza energetica:
- edifici soggetti alla disciplina dei beni culturali e del paesaggio, salvo alcune disposizioni specifiche;
- edifici industriali e artigianali riscaldati per il processo produttivo o mediante reflui energetici non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali senza impianti di climatizzazione;
- edifici inagibili o collabenti;
- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- edifici non compresi nelle categorie d’uso del d.P.R. 412/1993, come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali per impianti sportivi, se non prevedono sistemi di climatizzazione;
- edifici adibiti a luoghi di culto e attività religiose.
Per gli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, la disciplina si applica solo ad attestazione energetica, esercizio e manutenzione degli impianti tecnici; l’esclusione dagli obblighi del capo sulla prestazione energetica opera solo se il rispetto delle prescrizioni comporterebbe una sostanziale alterazione del carattere o dell’aspetto dell’edificio.
Per i fabbricati con superficie inferiore a 50 mq, le regole si applicano solo alle eventuali porzioni adibite a uffici o assimilabili, se scorporabili ai fini della valutazione energetica.
Sanzioni e adempimenti in materia energetica
La Regione è espressamente individuata come soggetto che irroga le sanzioni previste dal d.lgs. 192/2005 in caso di violazione delle disposizioni richiamate dalla legge regionale.
La disciplina regionale sull’attestato di prestazione energetica viene integrata per precisare:
- i casi in cui l’APE deve essere prodotto;
- le condizioni per il suo utilizzo;
- le esclusioni;
- ruoli e responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche ai fini sanzionatori.
Concessioni idroelettriche
La legge modifica la l.r. 9/2020 sulle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza superiore a 3000 kW.
Le modifiche riguardano soprattutto:
- soppressione di un riferimento all’indennizzo in una fase della disciplina;
- aggiornamento delle modalità di pubblicazione degli atti, con richiamo alle forme previste dalla normativa regionale di settore;
- precisazione dei termini procedimentali in materia di VIA, prevedendo che restino fermi termini inferiori se sopravvengono disposizioni statali più restrittive;
- integrazione delle forme di pubblicità anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per le concessioni di rilevanza nazionale o transfrontaliera, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
- sostituzione di varie formulazioni da “definisce” a “prevede”, con adeguamento del lessico normativo;
- eliminazione di alcune specificazioni considerate non necessarie;
- possibilità che il bando di gara limiti l’avvalimento delle capacità di altri soggetti, in coerenza con il d.lgs. 50/2016;
- richiamo alle linee guida ARERA nella determinazione dei canoni per l’anno successivo;
- sostituzione del riferimento al solo Piano di tutela delle acque con il richiamo ai piani di gestione distrettuali o ai piani di tutela;
- eliminazione della clausola “in quanto compatibili” in una disposizione finale.
Rete Natura 2000: competenze gestionali e valutazione di incidenza
La legge ridefinisce la gestione dei siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna.
La competenza gestionale è attribuita:
- agli enti gestori delle aree protette, per i siti ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette, ciascuno per il territorio di propria competenza;
- alla Regione, per le porzioni dei siti esterne alle aree protette nazionali, salvo specifico accordo diverso con l’ente gestore dell’area protetta nazionale;
- alla Regione, per i siti esterni alle aree protette.
Ai fini dell’attribuzione delle competenze:
- le aree di riequilibrio ecologico non sono considerate aree protette;
- nel perimetro delle aree protette sono comprese anche le aree contigue dei parchi, come delimitate dagli atti istitutivi e di pianificazione.
La valutazione di incidenza è attribuita:
- all’ente gestore del sito interessato, quando il piano, programma, progetto o intervento incide su quel sito;
- a ciascun ente gestore competente per territorio, se sono interessati più siti;
- all’ente gestore maggiormente interessato, acquisiti i pareri degli altri, se vi sono più enti gestori;
- alla Regione, con parere dell’ente di gestione dell’area protetta, quando l’intervento riguarda aree protette esterne ai siti e il sito interessato è gestito dalla Regione.
Le procedure di valutazione di incidenza sono ricomprese nella VAS e nella VIA secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006.
Riordino territoriale e finanziamento delle aree naturali protette
Per il 2021 la Regione contribuisce al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, in relazione al processo di riordino territoriale delle aree naturali protette.
La copertura finanziaria è assicurata con le risorse già autorizzate nel bilancio di previsione 2021-2023, Missione 18, Programma 1.
Abrogazioni in materia ambientale e aree protette
Sono abrogate varie disposizioni regionali precedenti, tra cui:
- articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 7/2004;
- lettere c) e g) dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2011;
- lettere b) ed e) dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 13/2015;
- articolo 20 della l.r. 22/2015;
- articolo 22 della l.r. 9/2016;
- articolo 14 della l.r. 13/2019.
Radioprotezione e tutela sanitaria da radiazioni ionizzanti
La disciplina regionale viene adeguata al d.lgs. 101/2020.
L’ambito normativo di riferimento viene aggiornato sostituendo i vecchi riferimenti al d.lgs. 230/1995 e al d.lgs. 187/2000 con il nuovo quadro nazionale.
Cambiano anche i richiami interni della legge regionale, con aggiornamento dei riferimenti agli articoli del decreto legislativo 101/2020; alcune previsioni sono abrogate.
La competenza sul nulla osta di categoria B per attività mediche, medico-veterinarie e di ricerca scientifica in vivo e in vitro presso strutture sanitarie spetta al Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento. Per le sorgenti mobili, il nulla osta è richiesto al Comune della sede operativa del titolare.
L’autorizzazione all’allontanamento dei materiali radioattivi da pratiche soggette a sola notifica è rilasciata dalla Regione, che si avvale di ARPAE.
Le domande seguono procedure differenziate:
- il Comune trasmette la domanda all’organismo tecnico competente, che esprime parere entro 60 giorni; il provvedimento finale è adottato entro 30 giorni dal parere;
- per le pratiche soggette a sola notifica, la Regione trasmette la domanda all’organismo tecnico competente per territorio, con gli stessi termini procedimentali;
- in caso di diniego dell’autorizzazione, resta possibile presentare richiesta secondo la procedura del nulla osta di categoria B.
I criteri tecnici, la documentazione e i contenuti delle istanze sono quelli previsti dagli allegati del d.lgs. 101/2020.
Ogni variazione della pratica che incida sull’oggetto del provvedimento o sulle prescrizioni tecniche richiede un nuovo nulla osta o una nuova autorizzazione.
Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione, il nulla osta è rilasciato contestualmente all’autorizzazione sanitaria, previo parere dell’organismo tecnico.
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è ricondotta al titolo XI del d.lgs. 101/2020, nel rispetto dei principi del d.lgs. 81/2008.
Le competenze degli organismi tecnici e i pareri già resi prima delle modifiche conservano efficacia; per quanto non disciplinato dalla legge regionale e dai relativi provvedimenti attuativi, si applica il d.lgs. 101/2020.
Mobilità sostenibile e contributi per autoveicoli ecologici
La legge amplia la platea dei beneficiari e rifinanzia il contributo regionale per l’acquisto di veicoli ecologici, in particolare per veicoli ibridi di prima immatricolazione.
Le domande già presentate ai sensi della normativa regionale richiamata restano valide per 24 mesi dalla presentazione; lo scorrimento delle graduatorie avviene con le risorse stanziate dalla presente legge.
Gli oneri sono coperti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 mediante riduzione di stanziamenti del bilancio regionale, con autorizzazione alla Giunta alle variazioni necessarie.
Programmi regionali per la mobilità sostenibile
La l.r. 30/1998 viene integrata per consentire che le azioni degli enti locali finalizzate alla riduzione di emissioni inquinanti e congestione del traffico, a beneficio della mobilità sostenibile, siano oggetto di specifici programmi regionali di intervento.
Tali programmi:
- sono predisposti dalla Giunta regionale;
- richiedono la previa definizione di criteri territoriali per l’individuazione degli interventi, delle modalità di realizzazione e di erogazione dei finanziamenti.
I beneficiari del finanziamento sono gli enti locali realizzatori degli interventi. Il contributo regionale è graduato così:
- 100% per interventi fino a 50.000 euro;
- fino all’80% per interventi oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro;
- fino al 70% per interventi oltre 100.000 euro.
È ammesso il cumulo con finanziamenti statali fino alla copertura integrale del costo dell’intervento.
Valutazione dell’impatto di genere ex ante
La legge introduce nella l.r. 6/2014 la valutazione dell’impatto di genere ex ante.
La Regione Emilia-Romagna effettua di norma tale valutazione, salvo motivate ragioni d’urgenza, per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi regionali e per promuovere l’eguaglianza tra donne e uomini. Gli ambiti prioritari sono:
- lavoro;
- salute;
- welfare;
- educazione;
- cultura;
- sport;
- formazione;
- cooperazione internazionale;
- sviluppo;
- agenda digitale.
La valutazione è svolta dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.
Il contenuto della valutazione deve considerare, tra l’altro:
- coerenza con Agenda 2030, Strategia europea per la parità di genere, Convenzione di Istanbul e finalità della legge regionale;
- adeguatezza delle misure per promuovere le pari opportunità e prevenire discriminazioni, anche multiple e intersezionali;
- assegnazione delle risorse di bilancio;
- indicatori utilizzati;
- contributo dei risultati attesi agli obiettivi di uguaglianza di genere;
- adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa;
- idoneità delle procedure di controllo e raccolta dati, incluse statistiche disaggregate per sesso;
- eventuali ulteriori ipotesi di revisione o modifica delle norme esaminate.
La Giunta, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, con individuazione del Nucleo Operativo d’Impatto (NOI).
Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere pubblicato il rapporto annuale sull’impatto di genere delle valutazioni effettuate, con eventuali dati statistici e analisi, anche sui siti istituzionali. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.
Valutazioni sulla attualità della legge
La legge contiene diverse disposizioni ancora utili per l’ordinamento regionale, ma parte delle misure è legata a specifici esercizi finanziari, graduatorie pregresse, termini di attuazione o al riordino di settori già riformati. Non emerge un’abrogazione integrale dell’atto, che conserva un contenuto normativo ancora rilevante, soprattutto in materia energetica, Natura 2000, radioprotezione e parità di genere.
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