L.R. Emilia-Romagna 3/2021
INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna 3/2021 destina risorse 2021-2023 alle funzioni culturali regionali rientrate dalla cessazione dell’IBACN, disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e introduce contributi ai comuni per le bande musicali. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
Interventi culturali, memoria del Novecento e partecipazione al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento
La legge interviene sull’assetto delle politiche culturali della Regione Emilia-Romagna, rafforzando il sostegno alle funzioni regionali in materia di patrimonio culturale, disciplinando la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah e ampliando gli strumenti di sostegno alle bande musicali. Il provvedimento è applicabile nel territorio della Regione Emilia-Romagna e produce effetti dalla sua entrata in vigore.
Finanziamento delle funzioni culturali regionali rientrate alla Regione
La Regione destina risorse aggiuntive per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 e dall’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, in conseguenza del venir meno delle attività dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali dal 1° gennaio 2021. Le funzioni sono finanziate per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 mediante appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, con copertura a valere sul fondo speciale del bilancio di previsione 2021-2023.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della misura.
Partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, istituita dalla legge statale n. 91 del 2003. È inoltre autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale, determinato nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
Il contributo è concesso e liquidato in un’unica soluzione, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, al fine di garantire la continuità dei programmi della Fondazione.
La Fondazione deve trasmettere alla Regione:
- entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo;
- entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati.
La partecipazione regionale resta subordinata alla permanenza di due condizioni: conformità dello statuto e delle iniziative della Fondazione ai principi dello statuto regionale e assenza di fini di lucro.
Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione e a esercitare i diritti connessi; lo stesso Presidente designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.
Contributi ai comuni per le bande musicali
Nell’ambito della legge regionale sullo sviluppo del settore musicale, la Regione può concedere contributi ai comuni interessati per qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali. La previsione amplia gli strumenti di sostegno pubblico a favore delle attività bandistiche sul territorio regionale.
Aspetti finanziari
Per il solo esercizio finanziario 2021, gli oneri relativi al contributo per la partecipazione alla Fondazione sono coperti con le risorse già autorizzate nell’ambito della legge regionale n. 3 del 2016, nella Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Per gli esercizi successivi al 2021, la copertura degli oneri è demandata alle autorizzazioni di spesa stabilite annualmente dalla legge di bilancio, secondo la disciplina contabile richiamata dal decreto legislativo n. 118 del 2011.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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