L.R. Emilia-Romagna 6/2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D’IMPRESA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la legge regionale Emilia-Romagna n. 18/2005, sostituendo il titolo e l’articolo 1 per prevedere la partecipazione della Regione, come socio fondatore, all’associazione Asia Institute, nata dalla trasformazione del Collegio di Cina. L’associazione ha finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione dei rapporti con i Paesi asiatici. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
Modifica della partecipazione regionale all’associazione Asia Institute
Modifiche alla partecipazione regionale all’Asia Institute
La legge regionale Emilia-Romagna 31 maggio 2021, n. 6 interviene sulla legge regionale 29 settembre 2005, n. 18, aggiornandone denominazione e contenuto sostanziale in relazione all’evoluzione dell’ente partecipato dalla Regione. La disciplina risultante riguarda la partecipazione regionale all’associazione Asia Institute, quale trasformazione del precedente Collegio di Cina.
Oggetto della modifica normativa
Il provvedimento non istituisce una nuova disciplina autonoma, ma sostituisce il titolo della legge regionale n. 18 del 2005 e ne riscrive l’articolo 1. In questo modo viene adeguata la cornice normativa alla nuova denominazione dell’associazione e alla sua configurazione come soggetto derivante dalla trasformazione del precedente organismo.
Partecipazione della Regione all’associazione
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, a partecipare come socio fondatore all’associazione Asia Institute. La partecipazione è espressamente qualificata come relativa alla trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa.
Finalità dell’associazione
L’associazione opera con finalità esclusivamente:
- culturali;
- formative;
- scientifiche;
- di promozione delle relazioni con i Paesi dell’Asia.
Il testo non prevede ulteriori ambiti di attività, né disciplina profili organizzativi, finanziari o procedurali ulteriori rispetto alla partecipazione regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Non risultano nel testo regimi transitori o termini di applicazione differita.
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