Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta da una persona fisica contro una società, per ottenere il trasferimento di un diritto di enfiteusi su un fondo in forza di un contratto preliminare. La società ha contestato l'autenticità della sottoscrizione e la validità dell'accordo; nel corso del giudizio è intervenuto un comune, quale creditore della società per imposte locali, sostenendo che il preliminare fosse simulato assolutamente e nullo, perché predisposto per sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il Tribunale, dopo verificazione e consulenza grafologica, ha accertato l'autografia delle firme e riconosciuto il diritto dell'attrice; la Corte d'appello ha rigettato l'appello della società e la domanda del comune. In cassazione il comune ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sull'estinzione e sulla riassunzione, sostenendo che, una volta dichiarata l'estinzione del giudizio, la causa non poteva proseguire nel merito; 2) violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la simulazione senza valutare globalmente gli indizi dedotti (stato di insolvenza della società, cronologia rispetto all'iscrizione di ipoteca, contenuto e sproporzione economica dell'enfiteusi, rapporti personali tra le parti e contesto esecutivo). La società, con ricorso incidentale, ha censurato: l'omesso esame di prove tecniche e testimoniali, l'inammissibilità di un documento prodotto in appello e la mancata pronuncia sulla nullità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale del comune, perché il vizio processuale relativo alla prosecuzione del giudizio dopo l'ordinanza di estinzione avrebbe dovuto essere fatto valere con impugnazione della sentenza di primo grado e, non essendo stato dedotto in appello, sulla questione si era formato giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale della società per difetto dei presupposti del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo incidentale sulla produzione documentale in appello per carenza di specifiche allegazioni sulle ragioni non imputabili del tardivo possesso del documento. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale del comune, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel valutare la simulazione assoluta: non aveva considerato gli indizi nella loro convergenza globale, limitandosi a scartarli singolarmente, così violando i criteri di cui all'art. 2729 c.c. In conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di simulazione e, conseguentemente, anche la questione di nullità del contratto, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, azionata per ottenere il trasferimento del diritto di enfiteusi

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di estinzione del giudizio e riassunzione

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    il vizio processuale non dedotto nel grado successivo si converte in motivo di gravame e, se non fatto valere, preclude il rilievo officioso successivo

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    dedotto per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    vizio motivazionale relativo all'omesso esame di fatti decisivi; inammissibile in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto

  • art. 345 c.p.c.

    limita la produzione di nuovi documenti in appello, ammessi solo se la parte alleghi e dimostri la non imputabilità del tardivo deposito

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per la disciplina della simulazione assoluta del contratto

  • art. 2729 c.c.

    la prova per presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti, da valutare prima singolarmente e poi nella loro convergenza globale

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere la nullità del contratto, questione da riesaminare in rinvio

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nella censura sulla prova della simulazione e sull'onere probatorio a carico di chi la deduce

Massime di principio

  • Chi intende far valere in cassazione un vizio processuale verificatosi nel giudizio di primo grado, e non rilevato espressamente dal giudice che ha deciso nel merito, deve averlo dedotto nel grado di impugnazione; in difetto, la questione si consolida per giudicato interno e non può essere rilevata d'ufficio in sede di gravame o di legittimità, salvo le ipotesi di vizi rilevabili in ogni stato e grado o di decisioni inutiliter data.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando opera la doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
  • La produzione di un documento in appello è ammissibile solo se la parte allega e, se necessario, prova le ragioni non imputabili che le hanno impedito il tempestivo deposito; la censura in cassazione deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi.
  • In tema di simulazione assoluta dedotta da terzi, il giudice deve valutare tutti gli indizi in modo globale e unitario: la prova presuntiva non può essere esclusa scomponendo i singoli elementi e negandone isolatamente la decisività, ma va apprezzata secondo la loro convergenza complessiva.
  • Ai fini della prova per presunzioni, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la precisione riguarda la determinatezza del fatto noto, la gravità la probabilità del fatto ignoto, e la concordanza richiede una pluralità di elementi univocamente convergenti verso la medesima conclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.