Sentenza del 06/02/2019 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso relativo alla T.O.S.A.P. 2012, di importo complessivo pari a 10.928.930 euro, sostenendo l'insussistenza sia del presupposto oggettivo sia di quello soggettivo della tassa. In particolare, ha affermato che la gestione temporanea degli stalli non comportava una sottrazione del suolo all'uso pubblico e che, essendo una società in house del Comune, operava quale articolazione strumentale dell'amministrazione per la gestione di un servizio pubblico, senza autonomia imprenditoriale o finalità lucrative.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che A. s.p.a. possedesse i requisiti della società in house: capitale esclusivamente pubblico, attività svolta prevalentemente per l'ente partecipante e controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri uffici. La società è stata considerata una longa manus del Comune, priva di una reale alterità soggettiva e incaricata di un servizio di interesse pubblico secondo direttive, tariffe e vincoli stabiliti dall'amministrazione. Di conseguenza, le aree di sosta non sono state considerate sottratte all'uso normale e collettivo e la società non è stata ritenuta tenuta al pagamento della T.O.S.A.P. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti a causa dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993
La tassa presuppone un'occupazione di spazi o aree pubbliche che comporti una sottrazione, anche parziale, del bene all'uso pubblico. Nel caso concreto, secondo il giudice, la gestione degli stalli da parte della società in house non ha determinato una sottrazione rilevante ai fini tributari.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 26283/2013
Individua i requisiti qualificanti delle società in house: natura esclusivamente pubblica dei soci, attività svolta prevalentemente a favore dei soci pubblici e controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui propri uffici.
Ordinanza Cassazione n. 15850/2011
Richiamata dal Comune, sostiene che il tributo può essere dovuto non solo quando vi sia sottrazione materiale del suolo pubblico, ma anche in relazione a una particolare utilizzazione dello spazio, della quale la tassa costituisce il corrispettivo. La Commissione non ha applicato tale impostazione al caso concreto.
Sentenza Corte costituzionale n. 46/2013
Richiamata per affermare che l'affidamento in house non configura necessariamente un rapporto contrattuale tra soggetti realmente distinti, poiché l'ente controllato è sostanzialmente parte dell'organizzazione dell'amministrazione.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008
Richiamata per sostenere che l'ente in house, sottoposto a controllo analogo, non è un soggetto realmente terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma può essere considerato un servizio proprio dell'amministrazione.
Contratto di servizi del 23 giugno 2005 e convenzione del 20 luglio 2006
Gli atti negoziali hanno dimostrato il ruolo strumentale della società: il Comune stabiliva le direttive operative, poteva modificare il numero e l'ubicazione degli stalli, fissava le tariffe e controllava la gestione, escludendo una sostanziale autonomia imprenditoriale e una finalità lucrativa.
Massime di principio
- Una società partecipata interamente da un ente pubblico può essere considerata una sua articolazione interna, e non un soggetto imprenditoriale autonomo, quando opera prevalentemente per l'ente, è sottoposta a controllo analogo e riceve direttive vincolanti sulle principali scelte operative.
- Per stabilire se una società in house debba pagare un tributo sull'occupazione di spazi pubblici, occorre verificare concretamente la natura dell'attività, il grado di autonomia della società, la destinazione dei ricavi, l'esistenza di una finalità lucrativa e il contenuto degli atti di affidamento.
- La gestione di aree di sosta non determina automaticamente l'obbligo di pagamento della T.O.S.A.P.; deve essere accertato se l'uso degli spazi comporti una reale sottrazione all'uso pubblico oppure costituisca una modalità organizzativa di un servizio pubblico destinato alla collettività.
- Il fatto che la società percepisca corrispettivi dagli utenti non è da solo sufficiente a dimostrare l'esercizio di un'attività imprenditoriale lucrativa, se tariffe, modalità di gestione, investimenti e organizzazione sono stabiliti o rigidamente condizionati dall'ente pubblico.
- La conclusione può variare in presenza di una società solo parzialmente pubblica, di attività svolta principalmente sul mercato, di autonomia gestionale significativa o di ricavi destinati a generare profitto per la società o per i soci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →