Sentenza del 03/05/2022 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ricorso - Notifica - Nullità - Decadenza - Interruzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la notifica così eseguita è invalida ai fini dell'interruzione della decadenza. Poiché l'indirizzo di notifica non corrispondeva né alla sede sociale né all'indirizzo dell'amministratore risultante dalla visura storica, la notifica non ha efficacia interruttiva dei termini decadenziali
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se una notifica compiuta ai sensi dell'art. 140 c.c. non nella sede sociale della società in nome collettivo, bensì direttamente all'amministratore e a un indirizzo che dalla visura storica prodotta in giudizio non risulta essere né quello della società né quello dell'amministratore destinatario, possa interrompere i termini di decadenza. Il ricorso contestava la validità della notifica e l'effetto interruttivo sui termini decadenziali
Norme richiamate
art. 140 cod. civ.
La norma richiede che la notifica a società in nome collettivo sia eseguita nella sede della società; una notifica effettuata a persona diversa e/o ad indirizzo non risultante dagli atti ufficiali non soddisfa i requisiti per produrre effetto interruttivo sui termini di decadenza
Massime di principio
- Per interrompere termini di decadenza mediante notifica ai sensi dell'art. 140 c.c. la notificazione deve essere eseguita alla sede sociale risultante dagli atti ufficiali (es. visura camerale); notifiche a indirizzi differenti rischiano di essere invalidate
- La notifica all'amministratore è efficace ai fini dell'interruzione solo se l'indirizzo utilizzato corrisponde a quello risultante dagli atti ufficiali o dalla documentazione idonea a provare la domiciliazione; in mancanza, l'interruzione non sussiste
- Prima di considerare i termini decadenziali interrotti, verificare sempre la corrispondenza dell'indirizzo di notifica con la visura storica o altri registri ufficiali prodotti in giudizio
- In contenziosi dove la decadenza è rilevante, la parte che intende interrompere i termini deve curare la fase di notifica con particolare attenzione formale (luogo e destinatario) per evitare nullità e il mancato effetto interruttivo
- Se vi è contestazione sull'indirizzo, è necessario produrre prova documentale della effettiva domiciliazione del destinatario nell'indirizzo utilizzato per la notifica; altrimenti la notifica può essere dichiarata inefficace
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