Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 4 del 9-1-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce due sentenze della Corte di Cassazione e modifica l’orientamento INPS: il prolungamento del diritto all’indennità di maternità si applica anche alle lavoratrici titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Vengono chiariti i criteri per individuare il periodo di "godimento" della disoccupazione utile a conservare il diritto alla maternità, con precisazioni su anno di riferimento, computo delle giornate indennizzabili e casi di pluralità di rapporti di lavoro. Sono inoltre indicati gli adempimenti delle sedi INPS e la portata retroattiva della nuova interpretazione entro i limiti della prescrizione annuale e del giudicato.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e indennità di maternità ex art. 24, comma 4, D.Lgs. 151/2001

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e indennità di maternità ex art. 24, comma 4, D.Lgs. 151/2001

La circolare recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione e ridefinisce il coordinamento tra indennità di maternità e disoccupazione con requisiti ridotti. L’INPS chiarisce che il prolungamento del diritto alla maternità previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 si applica anche alle lavoratrici che percepiscono la disoccupazione con requisiti ridotti, superando il precedente indirizzo restrittivo.

Quadro normativo e superamento del precedente orientamento

Il comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 prevede che, qualora il congedo di maternità inizi dopo sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la lavoratrice sia, all’inizio del congedo, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, essa abbia diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché a quella ordinaria di disoccupazione.

In passato, con le circolari n. 254 del 20 settembre 1994 e n. 60 del 25 marzo 2002, l’Istituto aveva ritenuto che la conservazione del diritto spettasse solo in presenza della disoccupazione con requisiti normali, non anche con requisiti ridotti. Tale impostazione era fondata sull’idea che, per la disoccupazione con requisiti ridotti, non fosse individuabile un periodo di "godimento" dell’indennità in senso cronologico, trattandosi di giornate indennizzabili distribuite nell’anno.

Le sentenze della Corte di Cassazione n. 12778 del 2 settembre 2003 e n. 14846 del 4 ottobre 2003 hanno invece affermato l’applicabilità della disciplina anche alle lavoratrici con requisiti ridotti, evidenziando che il legislatore non ha voluto creare una diversa indennità per i lavoratori precari, ma estendere a tale categoria la stessa tutela.

Criterio applicativo per la conservazione del diritto alla maternità

Alla luce delle sentenze, la circolare stabilisce che il periodo di "godimento" della disoccupazione con requisiti ridotti deve essere individuato in relazione al numero delle giornate indennizzabili, così da determinare la durata del periodo nel quale il diritto alla maternità si considera conservato.

Il criterio operativo è il seguente:

  • le giornate indennizzabili devono essere conteggiate sempre entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • nel caso di un solo rapporto di lavoro, il conteggio decorre dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, secondo il calendario comune, includendo domeniche e giorni festivi;
  • in presenza di più rapporti di lavoro intervallati da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili vanno attribuite ai periodi di inattività tra un rapporto e l’altro e conteggiate a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto che ha concorso al raggiungimento del requisito dei 78 giorni.

Limite temporale legato all’anno di riferimento

La circolare pone un limite importante: la disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per periodi o giornate di non occupazione collocati oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Di conseguenza, se il congedo di maternità inizia nell’anno successivo a quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa, non può essere riconosciuta l’indennità di maternità in sostituzione della disoccupazione, perché viene meno la possibilità di identificare un “godimento” in atto dell’indennità di disoccupazione.

Viceversa, se il congedo di maternità inizia nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa e rientra nel periodo presunto di godimento della disoccupazione con requisiti ridotti, l’indennità di maternità può essere riconosciuta in luogo del trattamento di disoccupazione.

Requisiti della disoccupazione con requisiti ridotti

Per accedere alla prestazione di disoccupazione con requisiti ridotti, nell’anno di riferimento devono risultare almeno 78 giorni lavorativi. Ai fini del computo rientrano non solo le giornate effettivamente lavorate, ma anche quelle comunque retribuite o coperte da contribuzione obbligatoria, tra cui:

  • festività;
  • ferie;
  • riposi ordinari e compensativi;
  • periodi di maternità e malattia;
  • situazioni assimilabili.

Le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti corrispondono alle sole giornate effettivamente lavorate nell’anno solare di riferimento, fino a un massimo di 156. La circolare precisa quindi che le giornate effettivamente indennizzate possono anche essere inferiori a 78.

Calcolo della retribuzione per l’indennità di maternità

Per quanto riguarda la retribuzione da assumere a base del calcolo dell’indennità di maternità, si applicano le regole generali previste per le lavoratrici aventi diritto alla disoccupazione con requisiti normali. La circolare non introduce criteri speciali sul punto, ma richiama la disciplina ordinaria già vigente.

Adempimenti delle strutture INPS

La circolare affida alle sedi un coordinamento tra l’unità competente per la maternità e quella addetta alla gestione della disoccupazione.

In particolare:

  • l’unità che tratta le pratiche di maternità deve verificare presso l’unità disoccupazione la sussistenza del diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti;
  • deve essere accertato anche il numero delle giornate indennizzabili a tale titolo, per individuare correttamente il periodo di godimento della prestazione;
  • dopo la liquidazione dell’indennità di maternità, l’unità competente deve comunicare all’ufficio disoccupazione il periodo indennizzato, così da evitare che le medesime giornate vengano pagate sia come maternità sia come disoccupazione.

Applicazione retroattiva e limiti

Le nuove indicazioni si applicano anche agli eventi verificatisi prima dell’emanazione della circolare, ma solo se:

  • non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto all’indennità di maternità;
  • non siano intervenute sentenze passate in giudicato.

In tal modo l’INPS estende la nuova interpretazione anche alle situazioni pregresse, entro i limiti ordinari di tutela del diritto e della definitività delle decisioni giudiziarie.

Punti principali

Estensione del prolungamento dell’indennità di maternità

In base all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice che, all’inizio del congedo di maternità, sia disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione ha diritto all’indennità giornaliera di maternità in luogo di quella ordinaria di disoccupazione. La circolare modifica il precedente orientamento interno, riconoscendo che tale disciplina vale anche per le lavoratrici aventi diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti, alla luce delle sentenze Cass. n. 12778/2003 e n. 14846/2003.

Criteri per individuare il periodo di "godimento" della disoccupazione

Per stabilire se la lavoratrice sia in effettivo "godimento" dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, occorre rapportare la prestazione alle giornate indennizzabili nel periodo di riferimento, così da determinare la durata del diritto alla maternità conservata. Le giornate vanno conteggiate fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e, nel caso di un solo rapporto di lavoro, dal giorno successivo alla cessazione del rapporto secondo il calendario comune, includendo domeniche e festivi.

Limite dell’anno di riferimento e conseguenze sul diritto alla maternità

Poiché la disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per periodi o giornate collocati oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, se il congedo di maternità inizia nell’anno successivo non può essere riconosciuta l’indennità di maternità in sostituzione della disoccupazione. Se invece il congedo inizia nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto godimento della disoccupazione, l’indennità di maternità può essere riconosciuta.

Requisiti e durata della disoccupazione con requisiti ridotti

Il diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti sorge quando nell’anno di riferimento risultano almeno 78 giorni lavorativi, comprensivi di giornate effettivamente lavorate e di quelle retribuite o coperte da contribuzione obbligatoria, come festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e malattia e situazioni assimilabili. Le giornate indennizzabili sono pari alle sole giornate effettivamente lavorate nell’anno solare di riferimento, fino a un massimo di 156, e possono essere inferiori a 78.

Pluralità di rapporti di lavoro e calcolo delle giornate

In presenza di più rapporti di lavoro intervallati da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili vanno attribuite ai periodi di inattività tra un rapporto e l’altro. Il conteggio decorre dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto che, insieme agli altri, ha consentito il raggiungimento dei 78 giorni necessari per la prestazione.

Retribuzione di riferimento per la maternità

Per la determinazione della retribuzione da assumere a base del calcolo dell’indennità di maternità si applicano le regole generali già previste per le lavoratrici aventi diritto alla disoccupazione con requisiti normali.

Adempimenti delle sedi INPS

L’unità che tratta le pratiche di maternità deve verificare, presso l’unità competente per la disoccupazione, l’esistenza del diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti e il numero di giornate indennizzabili, al fine di individuare il periodo di godimento della prestazione. Dopo la liquidazione della maternità, deve comunicare all’unità disoccupazione il periodo indennizzato, per evitare duplicazioni di pagamento.

Applicazione agli eventi pregressi

Le nuove istruzioni si applicano anche agli eventi verificatisi prima dell’emanazione della circolare, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto all’indennità di maternità e non siano intervenute sentenze passate in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.