Ordinanza n. 581/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sistemi Energetici S.p.A. il 20/12/2022: Annullamento delle fatture e richieste /solleciti di pagamento in attuazione dell'art. 15bis DL 4/22 e della Delibera ARERA n. 266/2022, del GSE alle Società ricorrenti, come precisate nel ricorso per motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sistemi Energetici S.p.A. il 9/6/2023: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 16/12/2022, vale a dire delle seguenti fatture-richieste di pagamento e solleciti-diffide inviate dal GSE a: Sistemi Energetici: fattura n. 1469421 del 18/10/2022 fattura n. 1550014 del 14/11/2022 diffida n. rif. D1948242 del 1º/12/2022 (in relazione a fattura n. 1469421 del 18/10/2022) Vento Energia s.r.l. in sigla V.ENER S.r.l. fattura n. 1468477 del 18/10/2022 sollecito n. rif. S1932021 del 10/11/2022 (in relazione a fattura n. 1468477 del 18/10/2022) fattura n. 1553477 del 15/11/2022 diffida n. rif. D1944994 del 1º/12/2022 (in relazione a fattura n. n. 1468477 del 18/10/2022) NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti secondi motivi aggiunti, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SISTEMI ENERGETICI S.P.A. il 7\3\2025 : per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti terzi motivi aggiunti, vale a dire delle seguenti fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE a: - Sistemi Energetici: a. fattura n.353900 del 19/02/2025 (€ 744.516,02) b. modello PagoPA per fattura n. n.353900 del 19/02/2025 c. fattura n.353901 del 19/02/2025 (€ 913.844,48) d. modello PagoPA per fattura n. n.353901 del 19/02/2025 - Vento Energia s.r.l. in sigla V.ENER S.r.l. a. fattura n. 367227 (ricalcoli 10-12.2022, € 317.126,15) b. modello PagoPA per fattura n. 367227 (ricalcoli 10-12.2022) c. fattura n. 367228 (ricalcoli 1-2.2023, € 181.696,92) d. modello PagoPA per fattura n. 367228 (ricalcoli 1-2.2023) - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. OLTRE CHE per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 16/12/2022, vale a dire delle seguenti fatture-richieste di pagamento e solleciti-diffide inviate dal GSE a: - Sistemi Energetici: a. fattura n. 1469421 del 18/10/2022 b. fattura n. 1550014 del 14/11/2022 c. diffida n. rif. D1948242 del 1º/12/2022 (in relazione a fattura n. 1469421 del 18/10/2022) - Vento Energia s.r.l. in sigla V.ENER S.r.l. a. fattura n. 1468477 del 18/10/2022 b. sollecito n. rif. S1932021 del 10/11/2022 (in relazione a fattura n. 1468477 del 18/10/2022) c. fattura n. 1553477 del 15/11/2022 d. diffida n. rif. D1944994 del 1º/12/2022 (in relazione a fattura n. n. 1468477 del 18/10/2022) NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti notificati il 5/6/2023, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, NONCHÉ Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SISTEMI ENERGETICI S.P.A. il 4\5\2026 : per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti quarti motivi aggiunti, vale a dire delle seguenti diffide di pagamento e fatture inviate dal GSE a - Sistemi Energetici s.p.a.: a. diffida N.Rif. DN2365126 del 17/02/2026 per un importo complessivo di € 1.658.360,50 (relativo alle fatture n. 353900 e n. 353901 del 2025 già impugnate con i terzi motivi aggiunti) - Vento Energia s.r.l. in sigla V.ENER S.r.l.: b. diffida N.Rif. DN2360406 del 17/02/2026 per un importo complessivo di € 498.823,07 (relativo alle fatture n. 367227 e 367228 del 2025 già impugnate con i terzi motivi aggiunti) c. fattura n. 163815 del 26/02/2026, ricalcoli 3-6/2023 (€ 206.544,33) nonché della Comunicazione di compensazione per Sistemi Energetici inviata dal GSE in data 10 aprile 2026 di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi comprese le eventuali compensazioni operate nelle more, anche se, allo stato, non conosciuto. Previa sospensione cautelare dei soli provvedimenti impugnati da parte di Vento Energia s.r.l. in sigla V.ENER S.r.l., con i presenti motivi aggiunti, vale a dire a. diffida N.Rif. DN2360406 del 17/02/2026 per un importo complessivo di € 498.823,07 (relativo alle fatture n. 367227 e 367228 del 2025 già impugnate con i terzi motivi aggiunti) b. fattura n. 163815 del 26/02/2026, ricalcoli 3-6/2023 (€ 206.544,33)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, nonché fatture, diffide, solleciti, avvisi e comunicazioni di compensazione adottati dal GSE in attuazione dell'art. 15-bis d.l. 4/2022
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestori pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, introdotti dall'art. 15-bis del d.l. 4/2022 e attuati da ARERA. Con successivi motivi aggiunti sono state impugnate le richieste di pagamento e le diffide del GSE, comprese quelle relative a ricalcoli per diversi periodi, nonché una comunicazione di compensazione. La domanda cautelare contenuta nei quarti motivi aggiunti è stata proposta soltanto da Vento Energia S.r.l. e riguarda due diffide di pagamento e una fattura del GSE. Il TAR ha rilevato, in via preliminare e senza definire la questione nel merito, che è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità degli atti esecutivi del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. La ricorrente ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'incidenza degli importi richiesti e delle compensazioni sulla propria gestione finanziaria.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, riservando al merito l'esame approfondito delle eccezioni pregiudiziali, tra cui la diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi del GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che, considerati il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche rispetto a investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. È stato inoltre rilevato che, qualora la decisione di merito fosse favorevole, sarebbe comunque possibile recuperare le somme eventualmente riscosse. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
Costituisce la base normativa degli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cui attuazione è contestata attraverso le delibere ARERA e gli atti del GSE.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Sono richiamati quale ulteriore fondamento normativo della delibera ARERA n. 143/2023/R/EEL, senza che l'ordinanza ne esamini nel dettaglio il contenuto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando sia dubbia la diretta impugnabilità di fatture, diffide, solleciti o altri atti esecutivi adottati da un gestore e sia dubbia la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, il giudice può riservare l'esame definitivo delle questioni pregiudiziali e negare interinalmente la sospensione.
- Il pregiudizio finanziario derivante da pretese economiche maturate nel tempo, in un quadro normativo e disciplinare conoscibile dall'operatore professionale, non integra di per sé il periculum in mora quando l'operatore avrebbe potuto adottare misure gestionali e organizzative per fronteggiarlo.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito costituisce un elemento contrario alla sussistenza di un danno cautelare irreparabile o difficilmente reversibile.
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