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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'IRPEF sul trattamento pensionistico percepito dall'INPS. Con il primo motivo ha sostenuto che l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto e di versare l'imposta gravasse sull'INPS, quale sostituto d'imposta, e non su di lui. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa motivazione della CTR sulla qualificazione dell'imposta, sostenendo che, trattandosi del suo unico reddito imponibile, l'imposta fosse dovuta a titolo definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare la ritenuta non elimina né sostituisce l'obbligo del percettore di dichiarare il reddito e di corrispondere l'imposta dovuta. Se la ritenuta non è stata effettuata sulla pensione, il contribuente deve dichiarare il reddito, calcolare l'imposta e versarla; resta eventualmente possibile un'azione di regresso nei confronti del sostituto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario quesito e, comunque, ritenuto infondato nel merito. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della CTR, ritenendo non pertinente il riferimento agli artt. 3 e 20 TUIR. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23, 24 e 64

    Disciplinano il meccanismo delle ritenute e la posizione del sostituto d'imposta. L'obbligo del sostituto di operare la ritenuta non esonera il percettore dal dichiarare il reddito e dal pagare l'imposta eventualmente non trattenuta.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 20 (TUIR)

    La Corte ha ritenuto non pertinente il riferimento operato dalla CTR a tali disposizioni, pur confermando il risultato della decisione sulla base dei principi relativi alla sostituzione d'imposta e all'obbligo del percettore di dichiarare il reddito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti formali richiesti.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, ultimo comma

    Richiedeva, per il motivo relativo all'insufficiente motivazione, la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni della decisività della carenza motivazionale. La mancanza del cosiddetto momento di sintesi ha comportato l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • La mancata effettuazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta non fa venir meno l'obbligo del contribuente di dichiarare il reddito e versare l'imposta dovuta.
  • Il percettore del reddito resta il soggetto sostanzialmente obbligato al pagamento dell'imposta, anche quando la legge impone a un terzo di effettuare una ritenuta d'acconto.
  • Le ritenute d'acconto costituiscono anticipazioni dell'imposta: il reddito deve essere dichiarato e la ritenuta eventualmente subita viene scomputata dall'imposta complessiva.
  • Se il sostituto non ha effettuato la ritenuta, l'Amministrazione finanziaria può accertare direttamente il reddito non dichiarato nei confronti del percettore.
  • Il contribuente può eventualmente rivalersi sul sostituto d'imposta per l'inadempimento, ma tale rapporto interno non impedisce all'Amministrazione di esigere l'imposta dal contribuente.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali del motivo, inclusa la precisa indicazione del fatto decisivo e delle ragioni della sua rilevanza, quando si denuncia un vizio di motivazione.

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