Sentenza del 06/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Procedimento tributario - Oggetto - Limitazione al controllo della legittimità dello specifico atto impugnato - Annullamentodell'atto da parte dell'amministrazione in sede di autotutela - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio non può proseguire per verificare la legittimità di un atto ormai annullato. Poiché è venuto meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia su quel provvedimento, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La controversia potrà eventualmente proseguire, se ne ricorrono i presupposti, mediante impugnazione del nuovo atto sostitutivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la legittimità di uno specifico atto tributario. Nel corso del giudizio, l’amministrazione, avvedutasi di un errore, ha adottato un nuovo atto in sostituzione di quello impugnato, determinando l’annullamento implicito del provvedimento originario mediante autotutela.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice esamina la legittimità dello specifico atto impugnato, non accerta in via generale l’esistenza o l’ammontare dell’obbligazione tributaria.
- Se l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e lo sostituisce con un nuovo provvedimento, viene meno l’interesse a ottenere una decisione sul primo atto.
- L’annullamento dell’atto durante il giudizio comporta normalmente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché una decisione nel merito sulla legittimità dell’atto originario.
- Il nuovo atto sostitutivo costituisce un provvedimento autonomo e deve essere eventualmente impugnato nei termini e con le modalità previste dalla disciplina tributaria.
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