Sentenza del 06/03/2015 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Avviso dindicazione dei dati acclarato dall'UTE - sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sufficienza della motivazione dell’avviso di classamento, sostenendo che l’atto non esplicitasse adeguatamente le ragioni dell’attribuzione della rendita o della diversa classe catastale. La questione riguardava, in particolare, se fosse sufficiente indicare i dati oggettivi rilevati dall’UTE e la classe conseguentemente attribuita.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è considerato assolto anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall’UTE e della classe attribuita all’immobile. Tali elementi consentono infatti al contribuente di confrontare l’accertamento con i dati riportati nella propria dichiarazione, comprendere le ragioni della classificazione e, se necessario, proporre ricorso davanti alle Commissioni Tributarie.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale, l’avviso non deve necessariamente contenere una motivazione analitica o una descrizione dettagliata di ogni valutazione tecnica, purché riporti i dati oggettivi rilevati e la classe catastale attribuita.
- La motivazione è sufficiente quando permette al contribuente di comprendere la differenza rispetto ai dati dichiarati e di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.
- La mera contestazione generica dell’insufficienza della motivazione tende a non essere accolta se l’atto contiene elementi comparabili e verificabili dal contribuente.
- Per valutare la validità di un avviso di classamento occorre verificare se le informazioni indicate rendano comprensibili le ragioni della diversa classificazione, non necessariamente se l’atto esponga integralmente il procedimento tecnico seguito dall’amministrazione.
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