Sentenza del 06/03/2015 n. 506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Art. 20 T.U. 131/86 - applicazione analogica ad altri tributi - non è possibile. Cessione di immobile - riqualificazione come cessione di area edificabile - tassazione della plusvalenza - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare analogicamente l'art. 20 del D.P.R. 131/1986, previsto per l'imposta di registro, anche alle imposte dirette e all'IVA. L'Amministrazione aveva riqualificato la cessione di un immobile, per il quale era già stato richiesto il permesso di demolizione, come cessione di un'area edificabile, assoggettando la relativa plusvalenza alla disciplina dell'art. 67 del TUIR. Il contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che dovesse essere rispettata la qualificazione giuridica e l'autonomia contrattuale risultanti dall'atto di cessione.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta non possibile. L'art. 20 del D.P.R. 131/1986 è una norma speciale, applicabile esclusivamente all'imposta di registro, e non può essere estesa analogicamente alle imposte dirette o all'IVA. L'Ufficio non può sostituire la qualificazione dell'operazione scelta dalle parti con una diversa interpretazione, salvo specifici presupposti previsti dalla legge. La cessione deve quindi essere considerata per ciò che risulta dall'atto, ossia una cessione di immobile, e non una cessione di area edificabile produttiva di plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'art. 20 del T.U. 131/1986 non può trovare applicazione analogica ad altri tributi.
La norma ha natura speciale e opera esclusivamente nell'ambito dell'imposta di registro; non può essere utilizzata per riqualificare operazioni ai fini delle imposte dirette o dell'IVA.
Art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di area edificabile.
La disciplina delle plusvalenze da cessione di aree edificabili non è applicabile quando l'atto ha per oggetto la cessione di un immobile e non può essere riqualificato in area edificabile sulla sola base della richiesta di un permesso di demolizione.
Massime di principio
- Una norma fiscale speciale prevista per un determinato tributo non può essere applicata analogicamente ad altri tributi, salvo un'esplicita previsione normativa.
- Ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, la qualificazione dell'operazione deve rispettare il contenuto e l'autonomia contrattuale risultanti dall'atto, senza riqualificazioni alternative fondate su elementi meramente indiziari.
- La richiesta di un permesso di demolizione non trasforma automaticamente la cessione di un immobile nella cessione di un'area edificabile.
- Per applicare la disciplina fiscale della plusvalenza da area edificabile occorre che l'oggetto effettivo e giuridico della cessione sia un'area edificabile, non semplicemente un immobile destinato o potenzialmente destinabile alla demolizione.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve fondare la riqualificazione su una specifica disposizione applicabile al tributo interessato e non può ricorrere automaticamente all'art. 20 del D.P.R. 131/1986.
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