Sentenza del 06/03/2015 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte ipotecarie e catastali - Costituzione di vincoli di destinazione - Conferimento di beni immobili in un trust - Assoggettamento all'imposta - Sussiste (anche in ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione con cui erano state richieste le imposte ipotecaria del 2% e catastale dell'1% sul conferimento in trust di un appartamento e di un garage. Sosteneva che il conferimento non costituisse un vincolo di destinazione, che mancasse una base imponibile e che l'Ufficio avesse individuato erroneamente il momento impositivo. Contestava inoltre l'applicazione degli articoli 2, comma 49, del D.L. 262/2006 e 2 e 10 del D.Lgs. 347/1990.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello, confermando la debenza delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il conferimento di immobili in un trust è stato qualificato come costituzione di un vincolo di destinazione, assoggettata alla disciplina richiamata dall'articolo 2, comma 49, del D.L. 262/2006. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute anche se il conferimento è esente dall'imposta di donazione, utilizzando come riferimento il valore dei beni nell'ambito dell'imposta parametro. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 700 euro.
Norme richiamate
Articolo 2, commi 49 e 50, D.L. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri.
La norma assoggetta anche la costituzione di vincoli di destinazione a un'imposta disciplinata mediante rinvio alle disposizioni dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il conferimento di beni immobili in un trust rientra in tale fattispecie.
D.Lgs. n. 346/1990
Le sue disposizioni sono richiamate dal D.L. 262/2006 come disciplina di riferimento, in quanto compatibili, per la determinazione dell'imposta sui vincoli di destinazione.
Articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute anche quando l'imposta di donazione assunta come parametro è esente. In tale ipotesi, la base di riferimento è il valore virtuale dei beni ai fini dell'imposta parametro.
Articolo 10, D.Lgs. n. 347/1990
È stato invocato dal contribuente, ma la decisione ha ritenuto comunque applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale al valore degli immobili conferiti.
Massime di principio
- Il conferimento di beni immobili in un trust può essere qualificato fiscalmente come costituzione di un vincolo di destinazione e non è, di per sé, neutrale ai fini delle imposte indirette.
- Le imposte ipotecaria e catastale possono essere dovute anche quando il trasferimento o il vincolo beneficia dell'esenzione dall'imposta di donazione.
- Per gli immobili, tali imposte possono essere applicate in misura proporzionale sulla base del valore dei beni conferiti, anche in assenza di un'immediata attribuzione definitiva al beneficiario finale.
- La mera assenza di un arricchimento immediato del beneficiario o il differimento dell'attribuzione finale non esclude necessariamente l'imposizione sul vincolo di destinazione.
- In controversie analoghe è necessario verificare la natura dell'atto, l'effettiva costituzione del vincolo, il regime di esenzione applicabile e la base imponibile prevista dalla normativa vigente e dalla più recente giurisprudenza.
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