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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/925

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]

Normativa europea32016R0925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP della denominazione "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche" come IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto è di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della IGP "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche" per carni fresche di pollame e cappone.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche", presentata dalla Francia e registrata a livello dell'Unione come indicazione geografica protetta (IGP). L'ambito materiale riguarda il prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non contiene deroghe o esclusioni specifiche oltre alla registrazione della denominazione.

Iscrizione della IGP "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia, la Commissione registra la denominazione "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche" come indicazione geografica protetta.

Contesto procedurale

La base giuridica espressamente richiamata è l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. I considerando precisano che la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che, decorso il termine pertinente, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51. Ne consegue l'obbligo di procedere alla registrazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP. La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento quadro sulle qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore e portata giuridica

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "Poulet de l'Ardèche"/"Chapon de l'Ardèche" è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Francia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentariregistri e denominazioni protette

Testo integrale

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