Cassazione Civile, Ordinanza n. 04859/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della causa originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale su una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza, che aveva rigettato il ricorso del Ministero della salute, le spese del giudizio di legittimità erano state liquidate in favore della controparte con la dicitura "euro 3.00,00 per compensi professionali". La parte interessata ha chiesto la correzione sostenendo che si trattasse di un evidente errore di scrittura, poiché l'importo corretto doveva essere "euro 3.000,00", somma anche coerente con il valore della causa e con i parametri forensi richiamati. Il Ministero è rimasto intimato nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale immediatamente desumibile dal testo del dispositivo e dal valore della causa ai sensi del D.M. n. 55/2014. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 25265/2015, sostituendo la voce "euro 3.00,00 per compensi professionali" con "euro 3.000,00 per compensi professionali", lasciando immutato il resto della decisione. È stato inoltre disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la correzione dell'errore materiale nel provvedimento della Corte.
Richiamato per la possibilità di correggere errori materiali nei provvedimenti di legittimità.
Utilizzato come parametro per apprezzare la coerenza dell'importo liquidato e desumere l'errore materiale nel dispositivo.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti in modo univoco dal testo del dispositivo e dal contesto della decisione, senza necessità di riesame del merito.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la liquidazione delle spese di lite, quando l'importo riportato sia manifestamente frutto di un refuso o di una inesatta digitazione.
- Nel procedimento di correzione, il giudice deve limitarsi a rettificare il dato erroneo lasciando fermo tutto il resto del provvedimento originario, senza alterarne la sostanza decisoria.
- Il valore della causa e i parametri normativi di liquidazione possono costituire un elemento oggettivo utile a verificare se l'importo delle spese indicato nel dispositivo sia affetto da errore materiale.
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