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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione del diniego di rimborso di un credito IFPEG e di un credito ILOR risultanti dal bilancio finale di liquidazione della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato l'annullamento del diniego ritenendo regolarmente presentata la documentazione necessaria. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 17 marzo 1997 e che il diniego era stato notificato il 23 giugno 2004, quando la società doveva già considerarsi estinta. Di conseguenza, il liquidatore non aveva più la capacità processuale per promuovere il giudizio e la legittimazione processuale spettava eventualmente ai soci, quali successori della società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che la causa non poteva essere proposta dall'iniziativa del liquidatore della società estinta e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, travolgendo anche la sentenza di primo grado. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sul diritto al rimborso dei crediti d'imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del fatto che i principi giurisprudenziali applicati si erano consolidati dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, modificativo dell'art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva dell'estinzione della società.

    La disposizione ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma, non avendo natura interpretativa ed essendo priva di efficacia retroattiva, si applica direttamente alle cancellazioni successive al 1 gennaio 2004. Per le cancellazioni anteriori, l'estinzione è stata ritenuta operante dal 1 gennaio 2004.

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società secondo il regime temporale individuato dalla giurisprudenza.

    L'estinzione della società non comporta necessariamente l'estinzione dei rapporti obbligatori ancora pendenti: questi si trasferiscono ai soci, nei limiti previsti dalla legge, che possono subentrare anche nella legittimazione processuale.

  • Art. 110 c.p.c.

    Se la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

    L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese è assimilabile, sul piano processuale, alla morte della persona fisica; i soci succedono quindi nella posizione processuale della società estinta, in situazione di litisconsorzio necessario.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte di cassazione cassa senza rinvio la sentenza quando la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva essere proseguito.

    Quando emerge un difetto originario di legittimazione o capacità processuale che impedisce radicalmente la prosecuzione dell'azione, la Cassazione non rinvia la causa al giudice di merito, ma annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 4060 del 2010

    La cancellazione delle società di capitali produce l'estinzione immediata per le cancellazioni successive al 1 gennaio 2004; per quelle anteriori, l'estinzione opera dal 1 gennaio 2004, poiché la modifica dell'art. 2495 c.c. non è retroattiva.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 6070 del 2013

    Dopo l'estinzione della società, i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella legittimazione processuale già spettante alla società.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di una controversia promossa da una società, occorre verificare che la società esista ancora e abbia capacità processuale alla data di instaurazione del giudizio.
  • La cancellazione dal registro delle imprese incide sulla capacità processuale della società: per le cancellazioni anteriori al 1 gennaio 2004, secondo il principio applicato, l'estinzione si considera avvenuta dal 1 gennaio 2004.
  • Se la società era già estinta quando è stato notificato l'atto impugnato o quando è stato iniziato il giudizio, il liquidatore non può validamente promuovere o proseguire l'azione in nome della società.
  • Gli eventuali diritti e debiti della società estinta non vengono automaticamente cancellati, ma si trasferiscono ai soci secondo le regole della successione nei rapporti sociali; i soci devono quindi essere correttamente coinvolti nel processo.
  • Il difetto radicale di capacità o legittimazione processuale può essere rilevato anche d'ufficio e comporta, se la causa non poteva essere proposta, la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito.
  • La cassazione senza rinvio per estinzione della società non decide se il credito d'imposta spettasse effettivamente: elimina il processo promosso dal soggetto non più esistente, lasciando eventualmente ai successori la possibilità di agire nei limiti consentiti.

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