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Ordinanza

Ordinanza n. 422/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione e atti connessi, inclusi l’avvio del procedimento di decadenza e la richiesta di restituzione della cauzione e del prezzo di vendita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha impugnato la nota di conclusione del procedimento e la determinazione comunale di revoca dell’aggiudicazione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e, nei limiti dell’interesse dedotto, la successiva richiesta di indicazione di un conto dedicato per la restituzione della cauzione e del prezzo di vendita. Il ricorso comprendeva anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti, con riserva di motivi ulteriori, e subordinatamente la domanda di accertamento del diritto al risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di legittimità né le contestazioni puntuali mosse alla revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti degli atti impugnati. La motivazione non formula una valutazione puntuale dei singoli motivi, ma rileva la natura delle questioni, l’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e la necessità di un ulteriore approfondimento funzionale a una stabile definizione dei diversi interessi coinvolti. La trattazione del merito è stata fissata per il 18 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l’istanza e sospeso interinalmente gli effetti degli atti impugnati.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati nell’oggetto della nota comunale di conclusione del procedimento; il testo dell’ordinanza non chiarisce quale specifica interpretazione ne sia stata data.

Massime di principio

  • Quando la natura delle questioni controverse e la necessità di un ulteriore approfondimento rendono opportuno preservare una decisione di merito re adhuc integra, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati in sede cautelare.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione della stabile definizione dei diversi interessi coinvolti, quando l’immediata efficacia degli atti rischi di incidere sul quadro da valutare nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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