Sentenza del 14/12/2017 n. 5311 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Collegio giudicante Ctr - Intervenuta conciliazione - Dichiarazione estinzione giudizio - Ricorso revocazione - Motivi revocazione - Omessa indicazione - Prove dimostrazione fatto - Omessa enunciazione - Supposta falsità conciliazione - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rigetto ricorso revocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto insufficiente la formulazione dei motivi e non assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente, il quale avrebbe dovuto specificare il fatto costitutivo della falsità della conciliazione e indicare le relative prove. È rimasta quindi ferma la sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per revocazione la sentenza con cui il collegio giudicante aveva dichiarato estinto il processo tributario per intervenuta conciliazione. Ha prospettato, in modo non sufficientemente preciso, l'esistenza di motivi di revocazione e la supposta falsità della conciliazione, senza tuttavia indicare con chiarezza il vizio revocatorio dedotto né individuare le prove idonee a dimostrare la falsità dell'accordo conciliativo.
Norme richiamate
Disciplina processuale tributaria della revocazione
Il ricorso per revocazione richiede l'indicazione specifica del motivo previsto dalla legge e dei fatti che lo integrano; non è sufficiente prospettare genericamente errori o irregolarità della sentenza.
Principio dell'onere della prova
La parte che deduce la falsità della conciliazione deve allegare circostanze concrete e indicare le prove a sostegno. In mancanza di tale dimostrazione, la censura non può essere accolta.
Conciliazione tributaria ed estinzione del giudizio
L'intervenuta conciliazione costituisce il presupposto per la dichiarazione di estinzione del processo; tale esito può essere rimesso in discussione solo attraverso una contestazione specifica e adeguatamente provata dei vizi dedotti.
Massime di principio
- Un ricorso per revocazione non può limitarsi a contestazioni generiche: deve individuare con precisione il motivo revocatorio e il fatto concreto che lo giustifica.
- Chi sostiene che una conciliazione sia falsa o invalida deve fornire allegazioni circostanziate e indicare le prove disponibili; la mera supposizione non è sufficiente.
- La mancata indicazione delle prove a sostegno del fatto dedotto comporta, di regola, il rigetto della revocazione per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
- Quando una sentenza dichiara estinto il giudizio per conciliazione, la contestazione successiva richiede una dimostrazione particolarmente puntuale del vizio, non essendo sufficiente rimettere genericamente in discussione l'accordo.
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