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Sentenza

Sentenza del 14/04/2020 n. 7802 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione componenti negativi del reddito della stabile organizzazione italiana, connessi a perdite su crediti e oneri derivanti dalla cessione di contratti di finanziamento, ritenuti indeducibili in base all'art. 7, comma 3, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni. La banca contestava l'applicabilità di tale norma, sostenendo che le spese erano inerenti all'attività svolta in Italia e che la sentenza non motivava adeguatamente la non riferibilità di tali componenti alla filiale italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione della Commissione Tributaria Regionale in merito alla non deducibilità delle perdite su crediti e degli oneri derivanti dalla cessione dei contratti di finanziamento. Gli altri motivi sono stati rigettati. La sentenza è stata cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per un nuovo esame, con diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni

    La norma disciplina la deducibilità delle spese attribuibili alle attività svolte dalla stabile organizzazione, ponendo limiti alla deduzione di oneri derivanti da finanziamenti interni, ma deve essere interpretata con attenzione alle caratteristiche specifiche dei componenti negativi del reddito contestati.

  • t.u.i.r., art. 23, comma 1, lett. e)

    Stabilisce che i redditi prodotti dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono soggetti ad imposta.

  • t.u.i.r., art. 152

    introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 7, comma 1, lett. b)

    Disciplinava il reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, ma non è applicabile al caso essendo successivo all'anno di imposta oggetto di contestazione.

  • Cass. sez. un. 03/11/2016, n. 22232

    La motivazione della sentenza deve essere chiara e rendere percepibile il fondamento della decisione; motivazione apparente o mancante comporta nullità.

Massime di principio

  • Le disposizioni convenzionali in materia di doppia imposizione possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria anche per limitare deduzioni che potrebbero portare a evasione o doppia deduzione, non solo a favore del contribuente.
  • La stabile organizzazione è considerata entità fiscalmente autonoma e distinta dalla casa madre, e i suoi redditi devono essere determinati come se fosse un'impresa indipendente nelle stesse condizioni.
  • Nelle controversie fiscali è essenziale che i giudici di merito motivino chiaramente e specificamente la riferibilità o meno dei componenti negativi del reddito alla stabile organizzazione, soprattutto quando si tratta di componenti complessi come perdite su crediti derivanti da cessione di contratti di finanziamento.
  • L'applicazione di norme convenzionali deve tener conto della natura effettiva delle spese e della loro correlazione con l'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
  • La mancanza o insufficienza di motivazione può portare a cassazione e rinvio per un nuovo esame più approfondito e dettagliato.

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