Sentenza n. 1182/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 595/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 409/2024), pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, nella parte in cui condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 130,36.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che condannava al pagamento di euro 130,36 per retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di euro 130,36 per retribuzione professionale docente, oltre interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificato via PEC al Ministero il 8 novembre 2024 presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza e definitività del giudicato civile, regolare notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e mancata contestazione dell'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme riconosciute dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti dell'Amministrazione diversi da quelli appartenenti al proprio Dipartimento, senza i limiti delle ordinarie attribuzioni e dei rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'ufficio del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative al pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'Amministrazione.
art. 475 c.p.c.
È richiamato quanto alla conformità all'originale della sentenza civile azionata, quale titolo validamente notificabile.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. ed è richiamato insieme all'art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile, la domanda è procedibile quando il titolo sia stato regolarmente attestato conforme all'originale e notificato all'Amministrazione soccombente, e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'assenza di contestazione da parte dell'Amministrazione circa la mancata esecuzione del giudicato consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare direttamente l'adempimento delle statuizioni contenute nel titolo, entro un termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione della medesima amministrazione.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato civile, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa specificamente destinati, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico in quanto connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione ordinaria dell'amministrazione di appartenenza.
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