Cassazione Civile, Sentenza n. 133/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La USB ha impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riformato il Giudice di Pace rigettando la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 249/2013. L'ordinanza contestava alla USB l'affissione non autorizzata, su una pensilina della fermata dei mezzi pubblici, di una locandina recante "11 marzo sciopero generale generalizzato" e irrogava una sanzione amministrativa di € 533,60 per violazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 15/11/1993, n. 507 e del regolamento comunale sulla pubblicità. La USB ha dedotto in cassazione la erronea applicazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981 (responsabilità solidale) e il vizio nell'onere della prova e nell'uso delle presunzioni (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.), sostenendo che non era stata provata la riconducibilità della locandina all'associazione né il titolo giuridico per estendere la responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della USB, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato la presunzione di appartenenza del manifesto alla USB senza rispettare i requisiti di "gravità, precisione e concordanza" richiesti dall'art. 2729 c.c.: lo sciopero era stato proclamato da più sigle sindacali (quindi l'interesse non era esclusivo/selettivo della sola USB) e la mera indicazione "USB" sulla locandina, senza elementi ulteriori che documentassero l'iniziativa nella stampa o nell'affissione, non era indizio sufficiente per presumere la proprietà o l'autorità di commissione. Di conseguenza la responsabilità solidale non risultava comprovata e la sanzione è stata annullata. Sono state compensate le spese tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24
Stabilisce che le violazioni in materia di pubblicità comportano sanzioni amministrative e che per la loro applicazione si osservano le norme della legge n. 689/1981; la fattispecie di affissione abusiva è quindi disciplinata con rinvio alle regole sulla responsabilità amministrativa e solidale
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
Disciplina la responsabilità solidale: obbliga in solido, con l'autore materiale, il proprietario della cosa utilizzata per la violazione (salvo che provi l'uso contro la sua volontà) e la persona giuridica/ente quando la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni; la giurisprudenza ammette estensione anche ai rapporti di "affidamento" o "avvalimento" purché l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario
codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Regole sull'onere della prova e sulle presunzioni: l'uso delle presunzioni richiede indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729); spetta all'amministrazione che applica la sanzione provare gli elementi costitutivi della responsabilità
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1 (introdotto dalla legge n. 296/2006)
Prevede che gli oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione siano a carico del soggetto per conto del quale sono affissi (salvo diverso accordo); richiama l'inquadramento degli oneri connessi alla pubblicità
regolamento comunale sulla pubblicità
Normativa locale che disciplina autorizzazioni e limiti per affissioni pubblicitarie; la violazione di tale regolamento è stata il fatto contestato dall'ordinanza ingiunzione
Massime di principio
- La responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981 può essere applicata anche senza identificare l'autore materiale, ma solo se è provata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del soggetto beneficiario (committente) o il rapporto di affidamento/avvalimento con l'autore
- Le presunzioni usate per ricondurre un bene o un'attività a un soggetto richiedono indizi gravi, precisi e concordanti; la semplice indicazione del nome o il mero vantaggio non sono sufficienti
- Spetta all'amministrazione che irroga la sanzione provare gli elementi che giustificano la responsabilità (titolarità, rapporto con l'autore, proprietà del materiale). Solo dopo la prova possono operare le presunzioni legali e solo il presunto responsabile può fornire prova liberatoria (es. uso contro la sua volontà)
- In casi di manifesti relativi a iniziative collettive (es. scioperi proclamati da più sigle) la genericità dell'evento indebolisce la riconducibilità esclusiva a una sola organizzazione
- Per valutare casi analoghi verificare sempre: a) chi ha materialmente commissionato o stampato il materiale; b) se esistono rapporti di mandato/affidamento/avvalimento; c) presenza di elementi documentali che colleghino l'opera al soggetto ritenuto responsabile; d) se gli indizi soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza
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