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Circolare

Circolare numero 2 del 5-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna dal 1° gennaio 2004 i limiti di reddito familiare e mensili rilevanti per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione. Vengono indicati i nuovi valori da utilizzare per la cessazione o riduzione delle prestazioni e per la verifica del diritto agli assegni familiari, con allegati contenenti le tabelle distinte per le diverse tipologie di beneficiari e situazioni familiari.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2004: limiti di reddito

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2004

La circolare aggiorna i limiti di reddito rilevanti per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le indicazioni riguardano sia i limiti familiari annuali utilizzati per la cessazione o riduzione delle prestazioni, sia i limiti mensili da applicare per verificare il diritto agli assegni familiari.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, e in particolare:

  • ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, per i quali continua a valere la normativa sugli assegni familiari;
  • ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua a valere la normativa sulle quote di maggiorazione di pensione.

La circolare precisa inoltre che, per tali soggetti come per quelli soggetti alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti reddituali non determina la perdita di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Rivalutazione dei limiti familiari annuali

I limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2003 il tasso di inflazione programmato è indicato nella misura dell’1,4 per cento.

Sulla base di tale rivalutazione, la circolare richiama gli allegati 1, 2, 3 e 4, contenenti le tabelle in euro da applicare dal 1° gennaio 2004. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già allineate ai nuovi valori.

Le tabelle distinguono tra diverse fattispecie:

  • generalità dei soggetti interessati;
  • soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, con maggiorazione del 10 per cento;
  • nuclei con persone totalmente inabili, con maggiorazione del 50 per cento;
  • casi cumulati con soggetti vedovi/divorziati/separati/abbandonati/celibi o nubili e persone totalmente inabili, con maggiorazione del 60 per cento.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento del diritto

Ai fini dell’accertamento del carico, cioè della non autosufficienza economica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2004 e per l’intero anno in euro 412,18 mensili.

In rapporto a tale importo, i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono:

  • euro 580,49 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • euro 1.015,86 per due genitori.

La circolare specifica che i medesimi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente dell’indice unitario di mantenimento.

Tabelle allegate e criteri di equiparazione

Le tabelle allegate individuano soglie diverse in funzione della composizione del nucleo familiare, da 1 persona a 7 o più persone, e della tipologia di soggetti considerati.

Le note alle tabelle chiariscono che, ai fini dell’applicazione:

  • sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti;
  • restano esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti;
  • sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato;
  • restano esclusi i nonni e i bisnonni.

Informativa alle strutture territoriali

Le sedi dell’Istituto sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali, così da assicurare l’applicazione uniforme dei nuovi limiti per il 2004.

Punti principali

Aggiornamento dei limiti dal 1° gennaio 2004

Dal 1° gennaio 2004 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni familiari. La rivalutazione avviene in base al tasso di inflazione programmato per il 2003, pari all’1,4 per cento, con arrotondamento ai centesimi di euro.

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, nonché i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione. La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non fa venir meno altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico.

Limiti di reddito familiare annuale

Per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2004 si applicano le tabelle aggiornate di cui agli allegati 1-4. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti. Le tabelle distinguono tra generalità dei soggetti, soggetti vedovi/divorziati/separati/legalmente abbandonati/celibi o nubili, e casi in cui nel nucleo vi siano persone totalmente inabili, prevedendo maggiorazioni del 10%, del 50% o del 60% sui limiti base.

Limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2004 e per tutto l’anno in euro 412,18 mensili. Su tale base i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico economico e il riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono pari a euro 580,49 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato, e a euro 1.015,86 per due genitori. Gli stessi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti secondo le disposizioni già vigenti.

Comunicazione alle sedi e diffusione

Le sedi sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali.

Testo integrale

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