Circolare numero 01 del 15-01-2004 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 289/2002 ai compensi percepiti dai lavoratori dello spettacolo per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica. Stabilisce che tali compensi sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile entro il limite del 40% del compenso complessivo riferito alla medesima attività lavorativa, precisando ambito oggettivo, categorie interessate, modalità di calcolo e disciplina del contenzioso pendente al 1° gennaio 2003. Vengono inoltre distinti i compensi per cessione dei diritti dall'equo compenso e richiamati i criteri per individuare i soggetti titolari dei diritti e le fattispecie effettivamente imponibili.
Compensi per cessione di diritto d'autore, immagine e replica: trattamento contributivo
Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica
La circolare n. 1 del 15 gennaio 2004 interviene per uniformare l'interpretazione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 289/2002 in materia di trattamento contributivo dei compensi corrisposti ai lavoratori dello spettacolo. L'obiettivo è chiarire quali somme possono essere escluse dalla base contributiva e pensionabile e in quali limiti, distinguendo con precisione le diverse fattispecie di diritti coinvolti e i relativi soggetti interessati.
Quadro normativo e finalità della disposizione
La norma richiama i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e stabilisce che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica non possano eccedere il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. La quota entro tale limite resta esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche alle posizioni contributive con contenzioso non definito alla data di entrata in vigore della legge.
Diritto d'autore: contenuto, tutela e titolarità
La circolare richiama la disciplina degli articoli 2575-2583 c.c. e della legge n. 633/1941. Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo nelle materie letteraria, musicale, figurativa, architettonica, teatrale e cinematografica. Per essere protetta, l'opera deve presentare creatività e concretezza espressiva. Sono considerate tutelabili anche elaborazioni creative di opere preesistenti, come traduzioni, adattamenti, riduzioni, compendi e variazioni.
Il titolare originario è l'autore, che acquista il diritto con la creazione dell'opera. La circolare distingue il profilo morale, inalienabile e irrinunciabile, dal profilo patrimoniale, cioè dalle facoltà di sfruttamento economico dell'opera tramite i diritti esclusivi previsti dagli articoli da 12 a 18-bis della legge sul diritto d'autore.
Compensi per diritto d'autore: equo compenso e cessione del diritto
Viene chiarito che non ogni somma collegata all'opera rientra nell'art. 43. L'equo compenso, tipico delle utilizzazioni secondarie e dovuto di regola da soggetti diversi dal committente, non è assoggettabile al regime agevolato. Diverso è il compenso pattuito tra committente, produttore o datore di lavoro e artista per la cessione dell'utilizzazione economica dell'opera: è questa la fattispecie che può beneficiare dell'esclusione contributiva nei limiti di legge.
La circolare sottolinea che l'imponibilità presuppone comunque un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e che per gli artisti dello spettacolo tale distinzione non incide sull'obbligo assicurativo. Ne deriva che il compenso per la cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche se separato dalla retribuzione, è soggetto a contribuzione ordinaria salvo la parte esclusa nei limiti del 40%.
Soggetti interessati dal regime sul diritto d'autore
Sul piano soggettivo, la circolare individua le figure professionali delle categorie artistiche che possono essere titolari dei diritti di utilizzazione economica: sceneggiatori teatrali e cinematografici, architetti, scenografi, coreografi, direttori artistici intesi come registi principali, registi teatrali, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi. Per queste figure, il compenso relativo alla cessione dei diritti può essere riconosciuto, ma resta sempre necessario coordinarsi con i contratti collettivi vigenti per la determinazione dei minimi retributivi e dell'assetto complessivo del compenso.
Diritto d'immagine
Il diritto all'immagine è qualificato come diritto assoluto della persona e il suo utilizzo richiede, in via generale, il consenso espresso dell'interessato, ai sensi dell'art. 96 della legge n. 633/1941, salve le deroghe di cui all'art. 97. Con l'art. 43, comma 3, della legge n. 289/2002, viene riconosciuto anche il carattere patrimoniale del diritto di immagine, con possibilità di cessione dello sfruttamento economico.
La circolare precisa che, pur essendo astrattamente disponibile per tutte le categorie artistiche considerate, in concreto la cessione del diritto di immagine ha senso solo laddove la persona goda di un effettivo valore di mercato legato alla notorietà. Inoltre, tale cessione deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse alla prestazione lavorativa. La verifica dell'assetto contrattuale serve quindi a distinguere i compensi legittimamente connessi alla cessione dai casi che potrebbero nascondere finalità elusive rispetto agli obblighi contributivi.
Diritto di replica
In assenza di una previsione espressa, la circolare ricomprende il diritto di replica tra i diritti degli artisti interpreti ed esecutori ex art. 80 della legge n. 633/1941. Sono richiamati, tra gli altri, attori, cantanti, musicisti, ballerini, presentatori, direttori d'orchestra, orchestrali, coristi, tersicorei e indossatori. In sede pratica, il tema è illustrato mediante il richiamo a discipline contrattuali collettive che prevedono compensi specifici per le riprese televisive o radiofoniche degli spettacoli.
La circolare chiarisce che il compenso per la cessione del diritto di replica, se negoziato tra artista e datore di lavoro ai sensi dell'art. 84, comma 1, della legge sul diritto d'autore, è assoggettato al regime contributivo dell'art. 43. Anche in questo caso, non va confuso con l'equo compenso, che è corrisposto ogni volta che l'opera viene effettivamente trasmessa o utilizzata dall'organismo di emissione.
Calcolo dell'esclusione contributiva
La regola applicativa è costruita sul rapporto tra due valori: al numeratore i compensi corrisposti per la cessione dei diritti di autore, immagine e replica; al denominatore il totale dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa, inclusa la quota di cessione. Se il rapporto è pari o inferiore al 40%, l'intero compenso da cessione resta escluso dalla base contributiva e pensionabile. Se il rapporto supera il 40%, l'esclusione opera solo fino al limite del 40% e la parte eccedente è soggetta a contribuzione ordinaria.
La circolare insiste sul fatto che il momento dell'erogazione non incide sul regime contributivo: sia i compensi per la prestazione lavorativa sia quelli per la cessione dei diritti rilevano secondo la loro natura, non secondo la data di pagamento. Restano quindi imponibili integralmente i compensi di lavoro, mentre quelli da cessione beneficiano dell'esclusione nei limiti di legge.
Contenzioso pendente al 1° gennaio 2003
La norma si applica anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, sia in sede giudiziaria sia in sede amministrativa, purché non definite. La circolare evidenzia che il riferimento al contenzioso comprende anche quello amministrativo e che l'applicazione della nuova disciplina opera d'ufficio nei giudizi in corso, in quanto il giudice deve tener conto dello ius superveniens.
Chiarimento conclusivo
Nel complesso, la circolare mira a delimitare con precisione l'ambito di operatività dell'art. 43, comma 3, della legge n. 289/2002, distinguendo le somme effettivamente riferibili alla cessione di diritti patrimoniali da quelle che rappresentano normale remunerazione dell'attività lavorativa. L'elemento decisivo è la formalizzazione contrattuale della cessione e il rispetto del tetto del 40% sul totale dei compensi della medesima attività, con applicazione anche alle controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2003.
Punti principali
Finalità della norma e ambito generale
L'art. 43, comma 3, della legge n. 289/2002 introduce, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, un regime contributivo differenziato per i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica. La quota esclusa dalla base contributiva e pensionabile non può superare il 40% del compenso complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.
Diritto d'autore: nozione e soggetti titolari
La circolare richiama la disciplina codicistica e della legge n. 633/1941, chiarendo che il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creative e concretamente esprimibili. Sul piano patrimoniale, il titolare può sfruttare economicamente l'opera tramite i diritti esclusivi previsti dalla legge. Per le categorie dello spettacolo, la titolarità della cessione economica è ricondotta in particolare a sceneggiatori teatrali e cinematografici, architetti, scenografi, coreografi, direttori artistici/registi principali, registi teatrali, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi.
Distinzione tra equo compenso e cessione del diritto
Viene precisato che l'equo compenso, dovuto per utilizzazioni secondarie dell'opera e corrisposto di regola da soggetti diversi dal committente, non rientra nell'ambito dell'art. 43, comma 3. Diverso è il compenso pattuito con il committente/produttore/datore di lavoro per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera, che può essere assoggettato alla disciplina contributiva agevolata solo se esiste un effettivo rapporto di lavoro e se la cessione è formalmente prevista nel contratto.
Diritto d'immagine: natura e limiti applicativi
Il diritto d'immagine è qualificato come diritto disponibile della persona e trova tutela nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941. La cessione dello sfruttamento economico dell'immagine è riconosciuta anche sul piano normativo dall'art. 43, comma 3, ma deve riguardare attività ulteriori rispetto alla prestazione lavorativa e riflettere un effettivo valore economico della notorietà del soggetto. La circolare invita a verificare gli assetti contrattuali per distinguere i compensi legittimamente connessi alla cessione del diritto da eventuali meccanismi elusivi.
Diritto di replica e categorie interessate
Il diritto di replica viene ricondotto ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori ex art. 80 della legge n. 633/1941. La circolare richiama, tra le figure interessate, artisti lirici, attori, cantanti, presentatori, attori cinematografici e di doppiaggio, direttori d'orchestra e sostituti, concertisti e professori d'orchestra, orchestrali, bandisti, tersicorei, coristi, ballerini e indossatori. In questo ambito il compenso per la cessione del diritto di replica può essere pattuito contrattualmente e beneficiare del trattamento contributivo differenziato, ma non va confuso con l'equo compenso dovuto per le singole diffusioni dell'opera.
Regola del 40% e modalità di calcolo
Il compenso per la cessione dei diritti di autore, immagine e replica resta escluso dalla base contributiva e pensionabile entro il limite del 40% dell'importo complessivo dei compensi riferiti alla medesima attività lavorativa. Il calcolo si effettua rapportando l'importo dei compensi per cessione al totale dei compensi della stessa attività, comprensivo anche della quota da cessione. Se il rapporto è pari o inferiore al 40%, l'intero importo per cessione è escluso; se è superiore, l'esclusione opera solo fino al 40% e la parte eccedente è assoggettata a contribuzione ordinaria.
Rilevanza della formalizzazione contrattuale
Per applicare il regime agevolato è necessaria la formale previsione, negli atti contrattuali, di un compenso specificamente collegato alla cessione dei diritti. In mancanza di tale espressa pattuizione, ogni compenso deve essere considerato remunerazione della prestazione lavorativa e quindi integralmente soggetto al regime contributivo ordinario.
Contenzioso pendente alla data del 1° gennaio 2003
La disposizione si applica anche ai contenziosi, giudiziari o amministrativi, in essere e non definiti alla data di entrata in vigore della legge, cioè il 1° gennaio 2003, relativi all'assoggettamento a contribuzione dei compensi per la cessione dei diritti e alla relativa quantificazione. La circolare chiarisce che il riferimento comprende anche il contenzioso amministrativo pendente e che la norma opera d'ufficio nei giudizi in corso, in quanto i giudici devono considerare lo ius superveniens.
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