Circolare numero 5 del 15-1-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2003, gli importi e i criteri di calcolo dei versamenti volontari nel settore agricolo. Le indicazioni riguardano i lavoratori agricoli dipendenti, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i contributi integrativi per operai a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché i contributi dovuti dai coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO. Sono riportate le aliquote applicabili, gli adeguamenti ISTAT, le tabelle degli importi e alcune precisazioni operative sul calcolo.
Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2003
Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2003
La circolare disciplina gli importi e le modalità di calcolo dei versamenti volontari relativi al settore agricolo per l'anno 2003. Le indicazioni sono differenziate per categoria assicurativa e tengono conto delle modifiche normative e degli adeguamenti ISTAT richiamati nel testo.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, la misura del contributo volontario varia in funzione della data di decorrenza dell'autorizzazione.
La circolare richiama in particolare:
- l'effetto del D.lgs. n. 184/1997 sulla diversificazione delle aliquote in base alla data di autorizzazione;
- per il 2003, l'aumento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146;
- per i soggetti autorizzati con decorrenza dal 31 dicembre 1995, l'aumento biennale di 0,50 punti percentuali ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ne deriva che, dal 1° gennaio 2003, l'aliquota complessiva risulta:
- 22,27% per gli autorizzati prima del 31 dicembre 1995;
- 24,27% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995.
Sono inoltre riportati i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione per entrambe le situazioni, distinti per aliquota base 0,11% e quota pensione.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'art. 10 della legge n. 233/1990 prevede il pagamento dei contributi volontari sulla base di quattro classi di reddito medio giornaliero, definite annualmente con decreto ministeriale.
Per l'anno 2003:
- le quattro classi sono state aggiornate applicando la variazione annua del +2,4% rilevata negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per il 2002;
- le aliquote IVS applicate sono pari al 18,30% e al 2%, secondo i riferimenti normativi richiamati;
- l'addizionale di cui alla legge n. 160/1975 è pari a 0,53 euro.
La circolare riporta la tabella delle classi con:
- reddito settimanale medio imponibile;
- quota pensione;
- addizionale legge 233/90;
- addizionale legge 160/75;
- contributo totale.
È inoltre precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- 44,35 euro per autorizzazioni alla contribuzione volontaria accordate prima del 31 dicembre 1995;
- 47,57 euro per autorizzazioni accordate dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari ex art. 4 del DPR n. 1432/1971
La circolare disciplina i contributi integrativi volontari per le integrazioni di contribuzione agricola, distinguendo tra operai agricoli a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari.
Operai agricoli a tempo determinato
Il contributo integrativo volontario:
- è pari al contributo agricolo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferisce il versamento integrativo;
- può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate;
- deve essere calcolato sulla retribuzione percepita nell'anno 2003.
Il procedimento indicato è il seguente:
- determinare l'ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita nell'anno, escludendo la retribuzione in misura ridotta;
- dividere tale importo per il numero delle giornate retribuite in misura intera;
- applicare alla retribuzione media giornaliera l'aliquota IVS del settore agricolo per il 2003, pari a 26,09% per il Fondo Pensione Lavoratori e 0,11% per la quota base.
Per gli operai che beneficiano delle provvidenze di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991, le giornate integrabili devono essere calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta nell'anno calamitoso, fino al limite dato da 270 giornate meno quelle già riconosciute per calamità.
La circolare aggiunge che, qualora le retribuzioni corrisposte siano inferiori ai salari medi 1996 vigenti in provincia, trovano applicazione i salari medi 1996 indicati nella circolare n. 211 del 7 dicembre 1999.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, le nuove retribuzioni medie giornaliere per il 2003 sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2003, in attuazione dell'art. 28 del DPR n. 488/1968.
Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto per questa categoria e restano applicabili i salari medi convenzionali provinciali definiti annualmente con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR n. 488/1968. La circolare allega una tabella per provincia con retribuzione giornaliera, contributo giornaliero e contributo base.
Per il calcolo si applicano le aliquote previste per gli operai agricoli a tempo determinato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO, il D.lgs. n. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, prevede modalità diverse a seconda che l'autorizzazione alla contribuzione volontaria sia stata rilasciata prima o dopo il 12 luglio 1997.
Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 184/1997, il contributo volontario per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, rivalutata del +2,4% ISTAT.
La circolare riporta una tabella con le classi di contribuzione dalla 18ª alla 46ª, specificando per ciascuna:
- retribuzione settimanale;
- retribuzione settimanale media imponibile;
- quota base;
- quota IVS;
- contributo integrativo;
- totale.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per le domande accolte con decorrenza collocata nel 2003, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda di autorizzazione.
La disciplina richiamata prevede:
- contributo integrativo composto dall'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 14,91 euro;
- ulteriore importo calcolato applicando l'aliquota del 9,04% sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda;
- contributo base calcolato sulla stessa media con aliquota dello 0,11%.
Per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 sono indicati i coefficienti di ripartizione, calcolati sulla 18ª classe:
- Base IVS: 0,00608;
- Quota pensione: 0,99392.
Elementi operativi di rilievo
La circolare ha natura essenzialmente applicativa e si concentra su importi, aliquote e criteri di calcolo per il 2003. Per gli operatori interessati rilevano in particolare:
- la distinzione tra autorizzazioni anteriori e successive al 31 dicembre 1995 per i lavoratori agricoli dipendenti e per alcuni contribuenti del comparto agricolo;
- l'aggiornamento ISTAT del +2,4% per le classi di reddito o retribuzione richiamate;
- i limiti massimi di integrazione per gli operai agricoli a tempo determinato (270 giornate);
- la presenza di tabelle provinciali per i piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- la diversa disciplina applicabile ai coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO a seconda della data di autorizzazione.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i prosecutori volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, le aliquote di calcolo dipendono dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Per il 2003 è previsto un incremento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; per le autorizzazioni con decorrenza dal 31 dicembre 1995 si applica inoltre l'aumento biennale dello 0,50%. Dal 1° gennaio 2003 l'aliquota risulta pari al 22,27% per gli autorizzati prima del 31 dicembre 1995 e al 24,27% per gli autorizzati dal 31 dicembre 1995, con indicazione dei relativi coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
I contributi volontari sono determinati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite annualmente. Per il 2003 le classi sono state aggiornate del +2,4% sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo del 2002. Le aliquote applicate sono il 18,30% e il 2% per le componenti IVS, oltre all'addizionale ex legge 160/1975 pari a 0,53 euro. La circolare riporta la tabella degli importi settimanali per ciascuna classe e precisa che il contributo settimanale non può essere inferiore a 44,35 euro per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e a 47,57 euro per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari ex art. 4 DPR 1432/1971
Per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo integrativo volontario è pari al contributo agricolo obbligatorio dell'anno cui si riferisce l'integrazione ed è richiedibile fino a 270 giornate. Il calcolo avviene determinando la retribuzione intera percepita nell'anno, dividendola per le giornate retribuite in misura intera e applicando l'aliquota IVS 2003 pari al 26,09% più la quota base dello 0,11%. Per gli operai che beneficiano delle provvidenze per calamità agricole, le giornate di integrazione si calcolano in base alla retribuzione effettiva dell'anno calamitoso e fino a concorrenza di 270 giornate meno quelle già riconosciute per calamità. Se le retribuzioni percepite sono inferiori ai salari medi 1996 vigenti in provincia, restano validi i salari medi 1996 richiamati nella circolare n. 211 del 7 dicembre 1999. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari si utilizzano le retribuzioni medie giornaliere fissate dal decreto direttoriale ministeriale del 19 maggio 2003, riportate in una tabella provinciale, con applicazione delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO: autorizzati prima del 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 12 luglio 1997, il contributo volontario 2003 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, rivalutata del +2,4% ISTAT. La circolare riporta le classi dalla 18ª alla 46ª con i relativi valori di retribuzione settimanale media imponibile, quota base, quota IVS, contributo integrativo e totale dovuto. Il meccanismo differenzia gli importi in funzione della fascia retributiva, con importi crescenti fino alla classe finale "ed oltre 710,36".
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO: autorizzati dal 12 luglio 1997
Per le domande accolte con decorrenza nel 2003, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda. Il contributo integrativo comprende l'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 14,91 euro e l'IVS calcolata con aliquota del 9,04% sulla media retributiva. Il contributo base è calcolato sulla stessa media con aliquota dello 0,11%. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione, pari a 0,00608 per la base IVS e 0,99392 per la quota pensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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