Circolare numero 7 del 16-1-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende alle pensioni e agli assegni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale le istruzioni già impartite con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002. Vengono richiamati i principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione che consentono la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. La trattazione precisa che le domande devono essere istruite con il coinvolgimento dell’Organismo estero, che la liquidazione segue la normativa internazionale o nazionale a seconda del regime applicabile e che la trasformazione è ammessa solo se la nuova prestazione è più favorevole.
Trasformazione assegno/pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia; estensione ai trattamenti in convenzione internazionale
Trasformazione di assegni e pensioni di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia in regime internazionale
La circolare chiarisce l’applicazione delle regole sulla trasformazione dei trattamenti di invalidità anche alle prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale. Il documento si colloca nel solco delle indicazioni già impartite con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002 e delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate in oggetto, precisando modalità operative, normativa applicabile e condizioni per l’accoglimento delle domande.
Ambito di applicazione
La disciplina richiamata concerne:
- la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità;
- la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o in pensione di vecchiaia.
La circolare precisa che tali disposizioni devono ritenersi estensibili anche agli assegni e alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale.
Istruzione delle domande e rapporti con l’Organismo estero
Le domande relative alla trasformazione non possono essere definite unilateralmente dall’Istituto quando la prestazione è in regime internazionale. È necessario:
- istruire e definire la domanda con la collaborazione dell’Organismo estero;
- attivare il collegamento tramite emissione dei formulari;
- procedere in tal modo anche quando la pensione di anzianità o di vecchiaia potrebbe essere liquidata in regime autonomo.
Questo passaggio evidenzia che, in presenza di elementi internazionali, la gestione della pratica richiede uno scambio formale con l’ente estero competente.
Normativa applicabile alla liquidazione
La circolare distingue due ipotesi:
- se la prestazione di invalidità è stata definita in base a un regime comunitario o bilaterale, la liquidazione della pensione di anzianità o vecchiaia deve far riferimento alla normativa internazionale;
- se ricorrono le condizioni per una liquidazione in regime autonomo, si applica la normativa nazionale.
Il criterio dipende quindi dal regime in cui è stata originariamente definita la prestazione di invalidità e dalla sussistenza dei requisiti per un autonomo trattamento italiano.
Coordinamento con la disciplina dello Stato convenzionato
La circolare introduce anche un criterio di coordinamento con la legislazione dell’altro Stato convenzionato. Se tale legislazione prevede un’analoga trasformazione delle prestazioni di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, la domanda presentata per la prestazione estera si considera anche come domanda ai fini della legislazione italiana.
Inoltre, se la trasformazione estera avviene d’ufficio, l’Istituto può procedere d’ufficio all’esame dell’eventuale diritto alla pensione di vecchiaia del titolare di pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche in assenza di domanda dell’interessato.
Condizioni generali confermate dalla circolare
Per le pensioni in regime internazionale restano ferme le condizioni generali già indicate nella circolare n. 91 del 15 maggio 2002. In particolare:
- la domanda di pensione di anzianità o di vecchiaia non può essere presentata dagli eredi del pensionato deceduto;
- la decorrenza della pensione derivante dalla trasformazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- l’accoglimento dipende dal fatto che il nuovo trattamento sia economicamente migliore rispetto all’assegno o alla pensione di invalidità.
Valutazione della convenienza economica
La trasformazione è subordinata a un confronto tra i trattamenti. Il giudizio di convenienza deve essere effettuato sugli importi in pagamento, includendo tutti gli elementi costitutivi della prestazione. Solo se la pensione di anzianità o di vecchiaia risulta più favorevole è possibile procedere all’accoglimento della domanda.
Sintesi operativa
La circolare, in definitiva, non introduce una disciplina nuova, ma estende al contesto internazionale le regole già fissate per la trasformazione dei trattamenti di invalidità. L’operatore deve quindi verificare:
- il regime giuridico della prestazione originaria;
- la necessità del coordinamento con l’ente estero;
- l’eventuale applicazione della normativa nazionale in presenza di liquidazione autonoma;
- la convenienza economica del nuovo trattamento;
- la decorrenza dal mese successivo alla domanda.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. L’intervento chiarisce come applicare tali regole anche alle prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, in coerenza con le sentenze della Corte di Cassazione richiamate nel testo.
Estensione delle istruzioni della circolare n. 91/2002
Le disposizioni operative già fornite con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002 si considerano applicabili anche agli assegni e alle pensioni di invalidità liquidati in regime convenzionale internazionale. La circolare ribadisce quindi che i criteri già fissati per la trasformazione restano validi anche quando la prestazione coinvolge periodi assicurativi esteri.
Istruzione delle domande con l’Organismo estero
Le domande devono essere istruite e definite con la collaborazione dell’Organismo estero competente. A tal fine deve essere attivato il relativo collegamento mediante emissione dei formulari, anche nei casi in cui la pensione di anzianità o vecchiaia possa essere liquidata in regime autonomo.
Normativa applicabile alla liquidazione
La liquidazione della pensione di anzianità o vecchiaia deve avvenire con riferimento alla normativa internazionale, secondo il regime comunitario o bilaterale in base al quale è stata definita la prestazione di invalidità. Se ricorrono le condizioni per la liquidazione in regime autonomo, trova invece applicazione la normativa nazionale.
Domanda estera e domanda italiana di trasformazione
Se la legislazione dell’altro Stato convenzionato prevede una trasformazione analoga della prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile, la domanda presentata per la trasformazione della pensione estera vale anche come domanda di trasformazione ai sensi della legislazione italiana. Se la trasformazione estera è disposta d’ufficio, l’ente può procedere d’ufficio anche all’esame dell’eventuale diritto a pensione di vecchiaia in favore del titolare della pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche senza domanda dell’interessato.
Condizioni generali di riliquidazione
La circolare conferma, anche per le pensioni in regime internazionale, che la domanda di pensione di anzianità o vecchiaia non può essere presentata dagli eredi di un pensionato deceduto. Inoltre, la pensione derivante dalla trasformazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Convenienza economica del trattamento
L’accoglimento della domanda di trasformazione è subordinato al fatto che la pensione di vecchiaia o anzianità risulti più favorevole rispetto all’assegno o alla pensione di invalidità. Il confronto deve essere effettuato sugli importi in pagamento, comprensivi di tutti gli elementi costitutivi della prestazione.
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