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Circolare

Circolare numero 4 del 15-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in seguito al decreto ministeriale del 1° dicembre 2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse legale è fissato al 2,5% annuo. La variazione rileva per il calcolo delle somme aggiuntive e per l’eventuale riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 e dall’art. 4, comma 21, della legge n. 350/2003. La riduzione è subordinata all’integrale versamento dei contributi dovuti e all’applicazione delle deliberazioni degli enti interessati adottate in base alle direttive ministeriali richiamate.

Variazione del tasso legale al 2,50% dal 1° gennaio 2004 e riflessi sulle sanzioni civili per contributi omessi o ritardati

Variazione del tasso legale dal 1° gennaio 2004 e riflessi contributivi

La circolare dell’INPS informa della modifica del tasso di interesse legale, rilevante ai fini del calcolo delle somme aggiuntive per omissioni o ritardi nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il nuovo tasso entra in vigore dal 1° gennaio 2004 e incide anche sulle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili previste dalla normativa richiamata.

Aggiornamento del tasso di interesse legale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 è stato pubblicato il decreto del 1° dicembre 2003 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale il saggio dell’interesse legale è stato fissato nella misura del 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Incidenza sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento

La variazione del tasso legale rileva per la determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La circolare non dettaglia formule o modalità di calcolo, ma collega espressamente il nuovo tasso agli effetti sanzionatori sui mancati versamenti contributivi.

Riduzione delle sanzioni civili fino al livello degli interessi legali

La circolare ricorda che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali può essere concessa nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, a condizione che i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali siano stati integralmente versati. Il beneficio si applica inoltre nei casi previsti dall’art. 4, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Quadro regolatorio e atti richiamati

Il documento precisa che le direttive di riferimento sono state emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In attuazione di tali direttive, il Consiglio di Amministrazione dell’ente ha approvato la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2002, che disciplina in modo dettagliato la materia ed è stata già richiamata dalla circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

Punti principali

Aggiornamento del tasso legale

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 1° dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, ha fissato il saggio dell’interesse legale nella misura del 2,5% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive

La nuova misura del tasso legale incide sul calcolo delle somme aggiuntive collegate all’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo i criteri applicabili ai casi richiamati dalla circolare.

Riduzione delle sanzioni civili

La riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali può essere concessa nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, purché i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali siano stati integralmente versati.

Ulteriori casi previsti dalla legge finanziaria 2004

La circolare richiama anche i casi previsti dall’art. 4, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei quali può operare la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.

Direttive ministeriali e delibera applicativa

Le direttive di riferimento sono quelle emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; in attuazione di tali direttive il Consiglio di Amministrazione ha approvato la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2002, che disciplina dettagliatamente la materia ed è richiamata anche dalla circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

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