Circolare INAIL n. 17 del 31 marzo 2009
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare Inail determina, per il 2009, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e dei premi speciali unitari, aggiornandoli in base alla variazione ISTAT e alle regole previste per le diverse categorie di lavoratori. Vengono riepilogati i valori di minimale giornaliero, minimale di rendita, retribuzioni convenzionali, criteri di adeguamento e le principali casistiche speciali, inclusi part-time, parasubordinati, sportivi professionisti, cooperative, lavoratori agricoli e categorie soggette a premi speciali. La circolare contiene anche le indicazioni sul profilo risarcitivo, precisando gli importi di minimale e massimale di rendita per le prestazioni dovute dagli eventi dal 1° gennaio 2008.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - anno 2009
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - anno 2009
La circolare determina, per l’anno 2009, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere ai fini del calcolo dei premi assicurativi Inail, distinguendo tra premi ordinari, retribuzioni convenzionali, retribuzioni di ragguaglio e premi speciali unitari. Il documento aggiorna i valori sulla base della variazione ISTAT del 3,2% e coordina tali importi con il minimale di rendita e con le diverse discipline speciali applicabili alle varie categorie di lavoratori.
Premessa e criteri generali di calcolo
Il premio assicurativo ordinario viene calcolato applicando il tasso di tariffa alla retribuzione imponibile. La circolare ricorda che la retribuzione imponibile può essere:
- retribuzione effettiva,
- retribuzione convenzionale,
- retribuzione di ragguaglio.
Per la generalità delle retribuzioni effettive, il criterio applicabile è quello del confronto tra la retribuzione contrattuale mensile, rapportata a giorno, e il minimale giornaliero rivalutato annualmente. Per il 2009 il limite minimo giornaliero è fissato in € 43,49. Rapportato a 26 giorni lavorativi mensili, il minimale corrisponde a € 1.130,74 mensili.
La circolare precisa che il minimale giornaliero non va adeguato al minimale di rendita giornaliero di € 46,33, poiché i due istituti sono autonomi.
Retribuzioni effettive: esclusioni e deroghe
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
- gli operai agricoli, per i quali il limite minimo per il 2009 è pari a € 38,69;
- le erogazioni speciali, tra cui trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e assegni o indennità per cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- le indennità di disponibilità del contratto di lavoro intermittente, che sono soggette a contribuzione per il loro effettivo ammontare.
Per i trattamenti integrativi e per i cantieri scuola e lavoro, la circolare ricorda che la base imponibile segue le specifiche istruzioni già richiamate e che le Direzioni Regionali devono verificare la presenza di tali istituti nelle rispettive Regioni e comunicarne gli importi alle unità dipendenti.
Retribuzioni convenzionali: limiti minimi e criteri applicativi
Per alcune categorie prevale la retribuzione convenzionale, fissata da decreto ministeriale o da legge. Tali importi si adeguano in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e vanno comunque confrontati con il relativo limite minimo giornaliero.
Per il 2009 la circolare indica:
- € 43,49 come limite minimo per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite giornaliero;
- € 24,16 per le retribuzioni convenzionali con uno specifico limite giornaliero;
- € 30,52 per soci di cooperative sociali e di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
Viene inoltre ricordato che per i lavoratori a domicilio il limite minimo giornaliero per il 2009 è € 24,16, ma esso va adeguato al più elevato minimale giornaliero generale di € 43,49.
Retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale
La circolare elenca le principali categorie per le quali la base imponibile è definita da decreti ministeriali nazionali o provinciali. Tra queste rientrano:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
- familiari partecipanti all’impresa familiare;
- lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali non cooperative;
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
- soci volontari delle cooperative sociali.
Per ciascuna fattispecie sono richiamati i criteri di calcolo. In particolare, per le retribuzioni convenzionali annuali si divide l’importo annuo per 300, mentre per quelle giornaliere l’importo si moltiplica per i giorni di effettiva presenza fino ai limiti di 25 giorni mensili e 300 annuali. Quando la retribuzione è giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, l’importo va applicato al periodo fissato dal decreto, a prescindere dalla presenza effettiva.
Per i lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali non cooperative è previsto un criterio particolare, con occupazione media mensile di 12 giorni o 144 annui.
Soci di cooperative: adeguamento graduale e minimo contrattuale
Per i soci di cooperative sociali e di altre cooperative disciplinate dai decreti ministeriali richiamati, la circolare evidenzia il sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile previsto per il triennio 2007-2009, finalizzato all’equiparazione contributiva con i dipendenti da impresa.
Per il 2009 l’imponibile giornaliero di riferimento per l’applicazione degli aumenti percentuali è pari a € 30,52, calcolato sulla base del 40% del trattamento minimo di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, pari a € 457,76. La circolare precisa che, in ogni caso, restano salvi gli imponibili giornalieri più elevati stabiliti da specifici decreti ministeriali.
L’aumento percentuale da applicare nel 2009 è del 100% sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. La circolare chiarisce anche che, nel triennio 2007-2009, le cooperative interessate possono continuare a versare sui compensi effettivi corrisposti ai soci lavoratori, purché non inferiori all’imponibile convenzionale determinato secondo tali regole.
Retribuzioni stabilite con legge
La circolare richiama alcune ipotesi in cui la base imponibile è stabilita direttamente dalla legge.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i valori convenzionali per il 2009 sono rinviati all’Allegato n. 6.
Per i lavoratori part-time la base imponibile convenzionale si determina mediante retribuzione oraria minimale o tabellare, moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale per il 2009, con orario normale di 40 ore settimanali, è pari a € 6,52. Va assunta la retribuzione oraria superiore tra minimale e tabellare, e il criterio comprende anche le ore di assenza retribuite per legge o contratto, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.
Per il lavoro ripartito i contitolari sono assimilati ai part-time: la retribuzione convenzionale oraria va moltiplicata per tutte le ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è pari al massimale di rendita; il criterio è quello della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° gennaio 2008 gli importi sono:
- retribuzione convenzionale oraria: € 10,76,
- giornaliera: € 86,05,
- mensile: € 2.151,18.
Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, determinati ai sensi dell’art. 51 del TUIR, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto non è a tempo, il minimale e il massimale vanno rapportati a mesi, confrontando il compenso medio mensile con i limiti mensili. Dal 1° gennaio 2008 i valori mensili sono € 1.158,33 e € 2.151,18.
Per le prestazioni occasionali, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non superiore a € 5.000, la base imponibile resta ancorata ai compensi effettivi, sempre nel rispetto del minimale e massimale di rendita. I limiti giornalieri dal 1° gennaio 2008 sono € 46,33 e € 86,05; i limiti mensili restano € 1.158,33 e € 2.151,18.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita. La circolare ribadisce il criterio già descritto per le retribuzioni effettive e indica che i limiti annui restano, dal 1° gennaio 2008, compresi tra € 13.899,90 e € 25.814,10.
Premi speciali unitari: disciplina generale
La seconda sezione si occupa dei premi speciali unitari, previsti quando la natura dell’attività rende difficile accertare i dati necessari al premio ordinario, come numero delle persone occupate, retribuzione erogata o ore di presenza. In tali casi il premio è determinato in base a elementi oggettivi diversi dalla retribuzione imponibile, ad esempio numero di persone, durata della lavorazione e macchine impiegate.
Principali categorie soggette a premi speciali unitari
La circolare tratta diverse categorie.
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano è previsto un premio annuale per persona, correlato alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale generale per i dipendenti moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione. Per il 2009 la retribuzione minima giornaliera è € 43,49 e quella annua € 13.047,00. I premi minimi annuali per classe di rischio vanno da € 73,90 a € 1.584,50.
Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e si calcola sulla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore a € 43,49. I premi minimi trimestrali per il 2009 sono pari a € 94,20 per i facchini del I settore, € 188,30 per il II settore e € 169,70 per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori. La circolare illustra anche il criterio proporzionale per retribuzioni giornaliere superiori e l’adattamento al part-time e ai parasubordinati.
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive il premio è dovuto per frantoio e dipende dalla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, dal tipo di frantoio e dalla durata della campagna. Per il 2009/2010 i premi minimi sono di € 166,10 o € 523,00 per i frantoi di tipo A e di € 228,90 o € 638,60 per quelli di tipo B, a seconda che i lavori non superino i 30 giorni o riguardino l’intera campagna olearia.
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il premio è mensile e, per il 2009, la retribuzione minima giornaliera è € 24,16 con premio minimo mensile di € 28,90. Per i pescatori familiari coadiuvanti si applica invece il premio ordinario della generalità dei familiari.
Per gli insegnanti delle scuole o istituti non statali e per gli alunni/studenti addetti ad attività tecnico-scientifiche o pratiche sono stabiliti premi annuali. Per gli insegnanti la contribuzione segue il criterio del premio annuo con anticipo e regolazione; per gli insegnanti di scuole materne e primarie si applica sempre il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione effettiva. Per l’anno scolastico 2008/2009 i premi minimi e gli importi di riferimento sono indicati in tabella, con aggiornamento dei valori di retribuzione minima giornaliera e annuale.
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio il premio è fissato in € 3,10 per ogni prova d’arte e non è soggetto a variazioni.
Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi sono previsti premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso. I premi sono dovuti dai soggetti che possiedono o utilizzano gli apparecchi o le sostanze radioattive, indipendentemente dal numero di persone esposte, e gli importi sono rinviati all’Allegato n. 10.
Profilo risarcitivo
La circolare conclude richiamando il profilo risarcitivo: l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 2008 e per quelli in corso a tale data. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 2008, il minimale di rendita è di € 13.899,90 annui e € 46,33 giornalieri, mentre il massimale è di € 25.814,10 annui e € 86,05 giornalieri.
Punti principali
Aggiornamento dei minimi per il 2009
Per l’anno 2009 la variazione ISTAT è pari al 3,2% e i limiti minimi vengono aggiornati, ove inferiori, al minimale giornaliero di € 43,49 per la generalità delle retribuzioni effettive. Tale importo, rapportato a 26 giorni lavorativi mensili, corrisponde a € 1.130,74 mensili. La circolare precisa inoltre che il minimale di € 43,49 non deve essere adeguato al minimale di rendita giornaliero di € 46,33, poiché i due valori operano su piani distinti.
Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite per il 2009 è pari a € 38,69; le erogazioni speciali, come trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e assegni o indennità per cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, che sono assoggettate a contribuzione per il loro effettivo ammontare.
Retribuzioni convenzionali e criteri di adeguamento
Le retribuzioni convenzionali prevalgono, per specifiche categorie, sulla retribuzione effettiva e si adeguano in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo all’entrata in vigore, con raffronto al relativo limite minimo giornaliero. Per il 2009 il limite minimo è € 24,16 per le retribuzioni convenzionali con specifico limite giornaliero; € 43,49 per quelle senza specifico limite; e € 30,52 per soci di cooperative sociali e cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
Categorie con retribuzione convenzionale fissata da decreto ministeriale
La circolare distingue le categorie con retribuzione convenzionale nazionale o provinciale: detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, tirocinanti, familiari dell’impresa familiare, lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali non cooperativi, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari delle cooperative sociali, nonché categorie con retribuzioni convenzionali provinciali per familiari, soci e associati. Sono inoltre indicate le regole specifiche per i soci di cooperative sociali, con progressivo aumento dell’imponibile nel triennio 2007-2009 fino al 100% nel 2009.
Retribuzioni stabilite con legge: part-time, domestici, lavoro ripartito, dirigenza, parasubordinati
Vengono richiamate le retribuzioni convenzionali previste per legge per i lavoratori domestici e familiari, i lavoratori part-time, i lavoratori in lavoro ripartito, l’area dirigenziale, i parasubordinati e le prestazioni occasionali. Per il part-time il calcolo si basa sulla retribuzione oraria minimale o tabellare più elevata, applicata alle ore da retribuire; per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivi percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita; per i dirigenti l’imponibile è ancorato al massimale di rendita, con valori orari, giornalieri e mensili specifici.
Premi speciali unitari
Quando il calcolo ordinario è difficoltoso, la circolare disciplina i premi speciali unitari, che sostituiscono il premio ordinario e sono parametrati a elementi diversi dalla retribuzione imponibile, come numero di persone, durata della lavorazione e macchine impiegate. Sono trattati i premi per artigiani e loro familiari, facchini e categorie assimilate, frantoiani e addetti alla frangitura, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni di scuole non statali, candidati all’emigrazione e personale sanitario radiologico. Per ciascuna categoria sono indicati importi, criteri di calcolo e, dove previsto, i meccanismi di incremento proporzionale oltre il minimo.
Profilo risarcitivo
Sul piano risarcitorio la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2008 e per quelli ancora in corso a tale data. Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 2008, il minimale di rendita è pari a € 13.899,90 annui e € 46,33 giornalieri; il massimale di rendita è pari a € 25.814,10 annui e € 86,05 giornalieri.
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