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Circolare

Circolare INAIL n. 19 del 15 aprile 2009

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la riduzione del tasso minimo di partecipazione BCE al 1,25% con decorrenza 8 aprile 2009 e, di conseguenza, aggiorna i tassi applicabili ai premi e accessori INAIL. Dal medesimo giorno il tasso per rateazioni e dilazioni è fissato al 7,25% e quello per il calcolo delle sanzioni civili al 6,75%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dall’8 aprile 2009 e, per quelle anteriori, solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano oppure lo comunica dall’8 aprile 2009 in avanti.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni del pagamento di premi e accessori

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare interviene per aggiornare i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei premi e accessori INAIL, nonché per le sanzioni civili, in conseguenza della riduzione del tasso minimo di partecipazione fissato dalla Banca Centrale Europea. Il provvedimento produce effetti dall’8 aprile 2009 e si coordina con la disciplina normativa richiamata in materia di determinazione dei tassi e di calcolo delle sanzioni.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama una serie di fonti che costituiscono il fondamento della determinazione del tasso di interesse e delle modalità applicative:

  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, articolo 13;
  • circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
  • decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, articolo 3, comma 4;
  • decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, articolo 2, comma 1;
  • legge n. 448 del 23 dicembre 1998, articolo 14;
  • circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001;
  • decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
  • provvedimento della Banca Centrale Europea del 2 aprile 2009.

Aggiornamento del tasso di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato all’1,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’8 aprile 2009. La circolare precisa che, a seguito di tale variazione, vengono determinati i nuovi valori da applicare:

  • 7,25% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori;
  • 6,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Nel testo tali valori sono ricondotti ai criteri già previsti dalla normativa richiamata, con i relativi maggiori punti percentuali rispetto al tasso di riferimento BCE.

Ambito di applicazione temporale

La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione:

  • presentate a partire dall’8 aprile 2009;
  • presentate prima dell’8 aprile 2009, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • presentate prima dell’8 aprile 2009, se la Sede comunica il piano di rateazione o dilazione in data 8 aprile 2009 o successiva.

La circolare rinvia, per il dettaglio applicativo, alla circolare n. 51 del 1982 e alle modalità di calcolo previste per le sanzioni civili dalla circolare n. 56 del 2001.

Indicazioni operative

Per facilitare le operazioni di calcolo, viene allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo. Il documento non introduce ulteriori adempimenti, ma si limita a comunicare l’aggiornamento dei parametri da applicare nei procedimenti di rateazione, dilazione e nel calcolo delle sanzioni civili.

Punti principali

Aggiornamento del tasso BCE e riflessi sui tassi applicabili

La BCE ha fissato all’1,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’8 aprile 2009. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL aggiorna i propri tassi di riferimento per il pagamento rateale e per le sanzioni civili.

Nuovi tassi per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili

Dal nuovo parametro derivano i seguenti valori: 7,25% per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori, e 6,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. I tassi sono indicati come risultato dell’applicazione dei criteri già previsti dalla normativa richiamata.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dall’8 aprile 2009. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data solo quando la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure quando la comunicazione del piano avvenga in data 8 aprile 2009 o successiva.

Supporto operativo

Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare stessa.

Testo integrale

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