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Ordinanza

Ordinanza n. 2175/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Messina n. 3298/2016 e della successiva sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 470/2018.

Giustizia amministrativa202000078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile e della precedente sentenza del TAR resa in sede di ottemperanza, con particolare riferimento ai lavori di messa in sicurezza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Messina n. 3298/2016 e della successiva sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 470/2018, nonostante la sentenza del TAR n. 815/2021 avesse ordinato al Comune di conformarsi alla pronuncia d’appello e avesse previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In particolare, il Comune avrebbe eseguito soltanto la parte relativa al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio e delle spese legali, senza realizzare i lavori di messa in sicurezza descritti nella relazione del consulente tecnico d’ufficio. Il commissario ad acta precedentemente nominato aveva chiesto proroghe, aveva segnalato la mancata collaborazione del Comune e aveva dichiarato la propria indisponibilità a proseguire nell’incarico. Successivamente, il Sindaco ha comunicato che i lavori erano stati consegnati l’8 aprile 2026 e risultavano in corso.

La decisione

Il Collegio ha rilevato, sulla base della comunicazione comunale del 22 dicembre 2025 e della nota del 4 maggio 2026, che l’Amministrazione stava finalmente provvedendo all’esecuzione dei lavori. Ha precisato che la nomina del commissario ad acta non determina la perdita, da parte dell’Amministrazione, del potere di provvedere, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8/2021. Ha tuttavia disposto la sostituzione del commissario ad acta già nominato, designando quale nuovo commissario il Segretario Generale del Comune di Siracusa. Il nuovo commissario dovrà verificare lo stato di esecuzione dei lavori mediante interlocuzioni con il Comune, il precedente commissario e il difensore dei ricorrenti, depositare entro sessanta giorni una relazione sul loro completamento e, se necessario, indicare un ausiliario tecnico appartenente alla Pubblica Amministrazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026 per l’esame della relazione. Il Collegio ha inoltre avvertito che, in caso di persistente inadempimento, gli atti saranno trasmessi alla Procura della Repubblica per le valutazioni sul reato di omissione di atti d’ufficio e alla Procura presso la Corte dei conti per l’eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 328 c.p.

    omissione di atti di ufficio

    Il persistente inadempimento dell’Amministrazione potrebbe determinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale reato.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La nomina di un commissario ad acta in sede di ottemperanza non priva l’amministrazione del potere di provvedere autonomamente all’esecuzione del giudicato; l’attività amministrativa e quella commissariale possono quindi concorrere, ferma restando la necessità di verificare l’effettivo e integrale adempimento.
  • Quando il commissario ad acta non sia più disponibile o non abbia potuto completare il mandato, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo con un nuovo commissario, assegnandogli compiti di verifica, impulso e relazione sullo stato di esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio, subordinando le ulteriori valutazioni al deposito di una relazione del commissario ad acta sul completamento degli adempimenti dovuti.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo accertato giudizialmente può giustificare la trasmissione degli atti alle autorità competenti per le valutazioni relative a eventuali responsabilità penali e contabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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