Circolare numero 136 del 3-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dalla delibera INPS n. 75 del 28 luglio 1989, recepita dal DM 11 maggio 1990, in materia di certificazioni, autorizzazioni, registrazione dei dati e conservazione dei documenti per l’erogazione dei trattamenti di famiglia. Vengono semplificati alcuni adempimenti a carico di lavoratori e datori di lavoro, con la previsione del rinnovo quinquennale del certificato di stato di famiglia, nuove regole sulle autorizzazioni per assegno al nucleo familiare e assegni familiari, obblighi di registrazione e conservazione della documentazione presso il datore di lavoro e soppressione di alcuni adempimenti relativi al T.F.R. nelle denunce nominative annuali.
Nuova disciplina su certificazioni e autorizzazioni per i trattamenti di famiglia
Regolamentazione delle certificazioni e autorizzazioni per i trattamenti di famiglia
La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dalla delibera INPS n. 75 del 28 luglio 1989, recepita dal DM 11 maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 30 maggio 1990. La finalità dichiarata è la semplificazione degli adempimenti connessi all’erogazione dei trattamenti di famiglia, alla gestione delle autorizzazioni, alla registrazione dei dati e alla conservazione della documentazione, con alcuni interventi anche sulle denunce nominative annuali in materia di T.F.R.
Certificazioni per il riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari
Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari, la circolare ribadisce che gli interessati devono presentare, al momento della prima richiesta, il certificato di stato di famiglia e la documentazione necessaria a comprovare il diritto alla prestazione. Devono inoltre comunicare tempestivamente al datore di lavoro o alla Sede INPS competente ogni circostanza che possa incidere sul diritto stesso.
La principale innovazione riguarda la periodicità del certificato di stato di famiglia, che non è più annuale ma quinquennale. Il rinnovo è però anticipato ogni volta che intervengano variazioni della situazione familiare successive alla domanda originaria. Le strutture competenti devono predisporre apposite evidenze per richiamare in tempo l’attenzione degli interessati sulla scadenza del rinnovo.
Per i lavoratori stranieri per i quali la prestazione è subordinata alla residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare, il certificato va rinnovato annualmente, tenuto conto che l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri è limitata alla durata dei permessi di soggiorno. La circolare precisa che tale regola riguarda i lavoratori extracomunitari cittadini di Stati che non assicurino reciprocità agli italiani o con i quali non sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa soltanto nei casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto, poiché non può essere utilizzata nei rapporti tra privati. Restano comunque fermi l’obbligo di produrre la certificazione per situazioni prima non documentate, di comunicare le variazioni del nucleo familiare e di rinnovare annualmente la richiesta e la dichiarazione del reddito familiare, nonché la documentazione specifica eventualmente richiesta per gli assegni familiari.
Autorizzazioni per assegno per il nucleo familiare e assegni familiari
Con riferimento alle autorizzazioni, la circolare evidenzia che la delibera ha introdotto una disciplina organica che individua i casi nei quali la corresponsione deve essere autorizzata dall’INPS.
Per l’assegno per il nucleo familiare, l’autorizzazione è necessaria quando il nucleo comprenda:
- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli naturali riconosciuti dall’altro genitore;
- figli ed equiparati per i quali manchi la sottoscrizione della richiesta da parte dell’altro genitore;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari inabili per i quali non risulti già documentata l’invalidità al 100%;
- familiari residenti all’estero in Stati membri della CEE o convenzionati;
- familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio.
Per i familiari inabili, l’autorizzazione è prescritta, in caso di figli ed equiparati maggiorenni, sia ai fini della prestazione sia ai fini dell’aumento dei limiti di reddito familiare; negli altri casi vale soltanto per quest’ultimo effetto.
Per gli assegni familiari, l’autorizzazione è richiesta, oltre che nei casi sopra indicati, anche per:
- figli ed equiparati ultradiciottenni studenti;
- figli coniugati;
- genitori ed equiparati.
La domanda di autorizzazione va presentata alla Sede INPS competente mediante gli appositi modelli:
- mod. ANF 42 per l’assegno per il nucleo familiare;
- mod. AF 42 per gli assegni familiari.
L’autorizzazione rilasciata dall’Istituto viene poi esibita al datore di lavoro, che può procedere al pagamento solo in presenza del relativo titolo, oltre che degli altri requisiti di legge. I modelli di autorizzazione sono rispettivamente il mod. ANF 43 e il mod. AF 43.
La competenza territoriale è attribuita, in linea generale, alla Sede INPS nella cui circoscrizione risiede anagraficamente il nucleo familiare o i beneficiari; per i familiari residenti all’estero, la richiesta va invece presentata alla Sede nella cui circoscrizione opera il lavoratore. La validità delle autorizzazioni è fissata, salvo diversa indicazione, in un massimo di cinque anni dalla data di rilascio, con il limite del compimento del diciottesimo anno di età per i figli minori.
Il datore di lavoro deve interrompere la prestazione alla scadenza dell’autorizzazione o prima se viene a conoscenza di fatti che facciano cessare il diritto. Deve inoltre annotare sul libro matricola, o documenti equivalenti, gli estremi dell’autorizzazione e restituire il titolo al lavoratore in caso di cessazione del rapporto, affinché possa essere riutilizzato presso altri datori di lavoro entro il termine di validità.
La circolare richiama anche l’autorizzazione specifica per l’aumento del 50% dei limiti di reddito familiare nei casi di soggetti totalmente inabili, mediante mod. A.F./L.R., quando non sia già documentata un’invalidità al 100%.
Documentazione, registrazione e controlli
L’art. 3 della delibera disciplina in modo dettagliato l’obbligo di registrazione dei dati e quello di conservazione dei documenti a carico dei datori di lavoro. L’innovazione principale consiste nel superamento dell’obbligo di trasmettere all’INPS la documentazione presentata dal lavoratore, sostituito dalla sua conservazione presso il datore di lavoro, a disposizione per i controlli dell’Istituto.
Il certificato di stato di famiglia e la dichiarazione reddituale rilasciata sui moduli della serie ANF o RED/tf devono essere presentati in un unico esemplare, sia quando il trattamento è erogato dal datore di lavoro sia quando è corrisposto direttamente dall’Istituto. Restano obbligati alla trasmissione alla Sede INPS competente soltanto i datori di lavoro di particolari categorie, come aziende boschive e organismi cooperativi, che hanno dipendenti con pagamento diretto.
Il datore di lavoro deve registrare sul libro matricola, o documenti equipollenti, per ciascun lavoratore:
- il reddito familiare;
- il numero dei componenti del nucleo familiare;
- l’esistenza di condizioni per l’aumento dei limiti di reddito;
- gli estremi delle eventuali autorizzazioni;
- per gli aventi diritto agli assegni familiari, il numero dei familiari per i quali l’assegno è corrisposto.
La documentazione va conservata per il medesimo periodo previsto per il libro matricola, a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l’ultima erogazione del trattamento di famiglia effettuata sulla base di tale documentazione. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali potranno avvalersi anche di riscontri incrociati con gli archivi assicurativi, con gli archivi delle prestazioni gestiti in via automatizzata e, se del caso, con gli elenchi comunali dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Per la registrazione del reddito familiare, la circolare precisa che l’indicazione va espressa in milioni di lire e va arrotondata al milione superiore se ciò non determina il superamento del limite di reddito o della classe reddituale; in caso contrario l’arrotondamento va effettuato al milione inferiore. Per gli assegni familiari deve essere registrato anche il numero dei beneficiari, distintamente per coniuge, figli ed equiparati, genitori ed equiparati.
Trattamento di fine rapporto e denunce nominative
L’art. 4 della delibera sopprime, per le denunce nominative annuali dei lavoratori, l’indicazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto effettuato nell’anno. La circolare chiarisce che si tratta di una semplificazione coerente con il nuovo sistema di gestione dei flussi informativi già introdotto con la deliberazione n. 133 dell’8 luglio 1988.
La Sede Centrale allega una circolare per i datori di lavoro, dichiarata parte integrante del provvedimento, autorizzando le Sedi alla sua riproduzione e distribuzione locale, anche con accentramento delle operazioni presso una singola Sede o la Sede regionale per ragioni di rapidità ed economia.
Diffusione e indicazioni operative finali
La circolare invita infine a trasmettere copia del provvedimento alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato, al fine di assicurarne una più rapida divulgazione. Il complesso delle istruzioni mira a rendere uniforme l’applicazione della nuova disciplina, alleggerendo gli adempimenti documentali ma mantenendo fermi i controlli sulla sussistenza del diritto alle prestazioni e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Punti principali
Certificazioni per i trattamenti di famiglia
Per il riconoscimento delle prestazioni familiari è necessario presentare, alla prima richiesta, il certificato di stato di famiglia e la documentazione comprovante il diritto. Il certificato va rinnovato di regola ogni cinque anni e ad ogni variazione della situazione familiare; per i lavoratori stranieri interessati il rinnovo è annuale. Rimane fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni circostanza rilevante e l’INPS può comunque richiedere il certificato quando lo ritenga necessario. La dichiarazione sostitutiva è ammessa solo nei casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Autorizzazioni alla corresponsione delle prestazioni
La delibera individua i casi in cui è necessaria l’autorizzazione INPS per l’assegno per il nucleo familiare e per gli assegni familiari ancora previsti. Per l’ANF l’autorizzazione riguarda, tra l’altro, figli di genitori separati o divorziati, figli naturali riconosciuti dall’altro genitore, fratelli, sorelle e nipoti, familiari inabili non già documentati al 100%, familiari residenti all’estero e familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio. Per gli assegni familiari l’autorizzazione è richiesta anche per figli maggiorenni studenti, figli coniugati e genitori/equiparati, oltre che per fratelli, sorelle e nipoti. Le autorizzazioni sono richieste su appositi modelli e hanno validità massima quinquennale, salvo diversa indicazione.
Registrazione dei dati e conservazione dei documenti
Viene disciplinato l’obbligo del datore di lavoro di registrare sul libro matricola, o documenti equivalenti, i dati rilevanti per il trattamento di famiglia e di conservare presso di sé la documentazione presentata dal lavoratore, senza più trasmissione generalizzata all’INPS. La documentazione deve essere tenuta a disposizione per i controlli, anche incrociati con gli archivi fiscali. Per alcune categorie con pagamento diretto continuano a valere obblighi di trasmissione alla Sede INPS competente. Sono indicate anche le modalità di registrazione del reddito familiare, delle condizioni per l’aumento dei limiti di reddito e, per gli assegni familiari, del numero dei beneficiari.
Trattamento di fine rapporto
L’articolo dedicato al T.F.R. elimina, nelle denunce nominative dei lavoratori, l’obbligo di indicare la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto effettuato nell’anno, in coerenza con la semplificazione dei flussi informativi già avviata con la revisione organizzativa della riscossione contributi.
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