Circolare numero 137 del 3-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di versamento all’INPS delle somme derivanti dalle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e nei servizi di preminente interesse generale. Le sanzioni comprendono: quelle disciplinari a carico dei lavoratori dipendenti, la sospensione dei contributi sindacali e le sanzioni pecuniarie di natura amministrativa. Tutti gli importi devono confluire alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e sono contabilizzati su uno specifico conto di nuova istituzione. La circolare indica, per ciascuna fattispecie, i soggetti obbligati, i canali di pagamento, le causali da riportare e i riferimenti contabili.
Istruzioni operative INPS per il versamento delle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Sanzioni e modalità di versamento all’INPS ai sensi della legge n. 146/1990
La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione, da parte dell’INPS, delle somme derivanti dalle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e nei servizi di preminente interesse generale. Le indicazioni riguardano la destinazione delle somme, le modalità di riscossione, le causali da utilizzare e la relativa imputazione contabile.
Quadro normativo e destinazione delle entrate
La legge n. 146/1990 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, definiti dall’art. 1, e nei servizi di preminente interesse generale, di cui all’art. 8, prevedendo agli artt. 4 e 9 sanzioni per le violazioni delle regole stabilite.
La circolare precisa che le somme derivanti da tali sanzioni, pur essendo originariamente destinate alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, devono essere versate alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in quanto la precedente gestione è confluita in essa ai sensi dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sanzioni pecuniarie a carico dei lavoratori dipendenti
L’art. 4, comma 1, prevede sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori dipendenti che violano le disposizioni dell’art. 2, relative ai comportamenti da tenere e alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’irrogazione spetta al datore di lavoro. Il versamento delle somme all’INPS deve essere effettuato con la denuncia mensile Mod. DM 10, riportando in uno dei righi in bianco dei quadri B e C:
- l’importo delle sanzioni;
- la dicitura "SANZ. L. 146/90";
- il codice di nuova istituzione "A800".
Non devono essere compilate le caselle relative a:
- numero dipendenti;
- numero giornate;
- retribuzioni.
Il versamento va effettuato con la denuncia del mese in cui le sanzioni sono state comminate. La circolare evidenzia inoltre che tali somme, per la loro natura sanzionatoria, non incidono sull’imponibile contributivo, che rimane commisurato alle prestazioni lavorative rese.
Viene anche precisato che il codice A700, già istituito e richiamato nelle istruzioni DM 10/89, riguarda altre sanzioni disciplinari comminate dal datore di lavoro per inadempienze connesse al corretto svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.
Sospensione dei contributi sindacali
L’art. 4, comma 2, prevede la sospensione dei contributi sindacali trattenuti dal salario ai sensi dell’art. 26 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). La circolare qualifica tale misura come sanzione pecuniaria a carico delle organizzazioni sindacali che proclamano o aderiscono allo sciopero in violazione delle norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Le modalità di versamento dipendono dal soggetto che opera:
- per i soggetti che utilizzano normalmente il Mod. DM10, il versamento avviene con tale modello, indicando nei quadri B e C l’importo dei contributi sindacali sospesi, la dicitura "SANZ.L. 146/90" e il codice "A800"; non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni; il versamento segue la denuncia relativa al mese cui si riferiscono le trattenute;
- per tutti gli altri soggetti, il versamento avviene mediante bollettino di conto corrente postale da richiedere alle Sedi INPS territorialmente competenti per le "riscossioni varie"; le Sedi compilano il bollettino con il numero di conto corrente e riportano sul retro la causale "Contributi sindacali sospesi: L. 146/90 art. 4 comma 2"; il versamento deve essere effettuato nello stesso mese in cui sono state operate le trattenute.
Sanzioni pecuniarie di natura amministrativa
La circolare distingue poi le sanzioni pecuniarie aventi natura di sanzioni amministrative.
Rientrano in questa categoria:
- le sanzioni dell’art. 4, comma 4, per la violazione delle disposizioni relative ai servizi pubblici essenziali, a carico dei preposti del settore nell’ambito della Pubblica Amministrazione o dei legali rappresentanti/preposti delle unità produttive di enti e imprese che esercitano i pubblici servizi;
- le sanzioni dell’art. 9, comma 1, per l’inosservanza dell’ordinanza di cui all’art. 8 in materia di sciopero nei servizi di preminente interesse generale, a carico dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei soggetti di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non subordinati.
Le sanzioni dell’art. 4, comma 4, sono irrogate, su denuncia dell’Ispettorato del Lavoro, con decreto:
- del Ministro per la funzione pubblica, se riferite a preposti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
- del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, negli altri casi.
Le sanzioni dell’art. 9, comma 1, sono irrogate con decreto:
- del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha carattere nazionale o interregionale;
- del Prefetto o dell’organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale, negli altri casi.
Per i casi non nazionali o interregionali, le Sedi INPS devono prendere contatto con l’autorità amministrativa che emette il provvedimento affinché nel decreto sia inserita l’indicazione che l’importo debba essere versato con le modalità stabilite dall’INPS, cioè tramite apposito bollettino di conto corrente postale richiesto dai trasgressori presso la Sede territorialmente competente. Le Sedi, al momento della consegna del bollettino previsto per le "riscossioni varie", devono completarlo con il numero di conto corrente e con la causale:
- "Sanz. L. 146/90, art. 4, comma 4" oppure
- "Sanz. L. 146/90, art. 9, comma 1".
La Direzione generale informa il Ministero dell’Interno per le istruzioni ai Prefetti e intrattiene analoghi rapporti con i Ministeri della Funzione Pubblica, del Lavoro e della Previdenza Sociale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così da applicare la stessa procedura anche nei conflitti di carattere nazionale o interregionale.
La circolare richiede inoltre che nei decreti ministeriali sia inserita l’indicazione dell’utilizzo del bollettino di conto corrente postale da richiedere direttamente alla Sede INPS competente per territorio.
Infine, se il provvedimento stabilisce un termine per il versamento, l’Istituto precisa che non deve essere attivato alcun adempimento in caso di inosservanza di tale termine.
Istruzioni contabili
Le sanzioni devono essere rilevate al conto di nuova istituzione PTR 24/23. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM, opportunamente aggiornato, attribuisce al conto PTR 24/23 gli importi versati con Mod. DM 10 e contrassegnati dal codice "A800".
Per i versamenti effettuati con bollettino di conto corrente postale, l’importo deve comunque essere imputato al medesimo conto PTR 24/23 sulla base della causale contenente il riferimento alla legge n. 146/1990.
L’allegato contabile riporta la denominazione completa del conto: "Entrate varie - Sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 4, primo secondo e quarto comma, e 9 della legge n. 146/1990".
Punti principali
Ambito normativo e destinazione delle somme
La legge 12 giugno 1990, n. 146 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e nei servizi di preminente interesse generale, prevedendo agli articoli 4 e 9 sanzioni per le violazioni delle relative disposizioni. Le somme derivanti da tali sanzioni, pur destinate originariamente alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, devono essere devolute alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in quanto la precedente gestione è stata fusa in essa ai sensi dell’art. 24 della legge n. 88/1989.
Sanzioni pecuniarie a carico dei lavoratori dipendenti
Le sanzioni disciplinari previste dall’art. 4, comma 1, sono irrogate dal datore di lavoro ai lavoratori che violano le regole dell’art. 2 sulla condotta da tenere e sulle prestazioni indispensabili da garantire durante lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il versamento avviene con il Mod. DM 10, riportando nei quadri B e C, in uno dei righi in bianco, l’importo preceduto dalla dicitura "SANZ. L. 146/90" e dal codice "A800". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Il pagamento va effettuato con la denuncia del mese in cui le sanzioni sono state comminate. Le somme non incidono sull’imponibile contributivo, che resta collegato alle prestazioni lavorative.
Sospensione dei contributi sindacali
L’art. 4, comma 2, prevede la sospensione dei contributi sindacali trattenuti dal salario ai sensi dell’art. 26 della legge n. 300/1970. La misura è qualificata dalla circolare come sanzione pecuniaria a carico delle organizzazioni sindacali che proclamano o aderiscono allo sciopero in violazione delle norme sui servizi pubblici essenziali. Per chi opera normalmente con l’Istituto, il versamento avviene con Mod. DM10, indicando l’importo nei quadri B e C con la dicitura "SANZ.L. 146/90" e il codice "A800", senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni; il versamento segue la denuncia del mese a cui si riferiscono le trattenute. Per gli altri soggetti il versamento avviene tramite bollettino di conto corrente postale richiesto alle Sedi INPS territorialmente competenti per le "riscossioni varie", con causale sul retro "Contributi sindacali sospesi: L. 146/90 art. 4 comma 2"; in questo caso il versamento va effettuato nello stesso mese in cui sono operate le trattenute.
Sanzioni pecuniarie di natura amministrativa
Sono ricomprese le sanzioni dell’art. 4, comma 4, per la violazione delle disposizioni sui servizi pubblici essenziali, a carico dei preposti nell’ambito della Pubblica Amministrazione o dei legali rappresentanti/preposti delle unità produttive di enti e imprese esercenti pubblici servizi, e quelle dell’art. 9, comma 1, per l’inosservanza dell’ordinanza di cui all’art. 8 relativa agli scioperi nei servizi di preminente interesse generale, a carico dei lavoratori subordinati, autonomi e dei collaboratori coordinati e continuativi di carattere prevalentemente personale. Le sanzioni dell’art. 4, comma 4, sono irrogate su denuncia dell’Ispettorato del Lavoro con decreto del Ministro per la funzione pubblica o del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale a seconda dei casi; quelle dell’art. 9, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio o di un Ministro delegato nei conflitti nazionali o interregionali, oppure del Prefetto o dell’organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale negli altri casi. Il versamento deve avvenire con bollettino di conto corrente postale per le "riscossioni varie", richiesto ai trasgressori presso le Sedi INPS territoriali e completato dalle Sedi con il numero di conto e la causale "Sanz. L. 146/90, art. 4, comma 4" oppure "Sanz. L. 146/90, art. 9, comma 1". Per i casi non nazionali o interregionali le Sedi devono concordare con l’Autorità amministrativa che emette il provvedimento l’inserimento dell’indicazione della modalità di versamento. Per i conflitti nazionali o interregionali, la Direzione generale provvederà ai contatti istituzionali affinché la stessa procedura sia seguita anche nei decreti ministeriali. La circolare precisa infine che, se il provvedimento indica un termine per il versamento, l’INPS non deve svolgere alcun adempimento in caso di inosservanza di tale termine.
Istruzioni contabili
Le somme devono essere rilevate al conto di nuova istituzione PTR 24/23, denominato "Entrate varie - Sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 4, primo, secondo e quarto comma, e 9 della legge n. 146/1990". Per i versamenti effettuati con Mod. DM 10, il programma di ripartizione contabile della procedura DM, opportunamente aggiornato, imputera' automaticamente al conto PTR 24/23 gli importi contrassegnati con il codice "A800". Nei casi di versamento tramite bollettino di conto corrente postale, la rilevazione del flusso finanziario dovra' comunque imputare l’incasso al conto PTR 24/23 sulla base della causale contenente il riferimento alla legge n. 146/1990.
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