Cassazione Penale, Sentenza n. 26342/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 02/10/2024 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di riciclaggio. La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. con vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità, denunciando la mancata valutazione a discarico delle dichiarazioni del teste Di Maria che avvalorerebbero l'assenza di consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo; 2) violazione degli artt. 648-bis e 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (si prospetta ipotesi alternativa riguardo al furto antecedente e alla sostituzione dei mezzi); 3) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con censura per l'erronea considerazione di "precedenti penali" che in realtà erano misure di messa alla prova poi estinte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendoli infondati o manifestamente infondati, confermando l'impianto probatorio (in particolare la rilevanza degli elementi materiali idonei a occultare la provenienza illecita del veicolo: targhe, targhetta identificativa e punzonatura). Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: il giudice di merito aveva erroneamente dato rilievo a precedenti penali inesistenti (si trattava di provvedimenti di messa alla prova ed estinzione del reato), utilizzandoli per aumentare la pena base e per escludere le circostanze attenuanti generiche. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio su tale punto a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo; è dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi e per la presentazione della memoria integrativa; utilizzata come norma procedurale relativa alla trattazione in cassazione.
Citato nel contesto della critica alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulle deposizioni del teste Di Maria.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione e valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito sia esaustiva e coerente.
Norma di riferimento per il delitto di riciclaggio; la Corte ha confermato che gli elementi materiali e indiziari raccolti sono idonei a sostenere la responsabilità per riciclaggio.
Citando la relativa disciplina (ricettazione/rapporti colittuosi), la difesa ha contestato la qualificazione del fatto; la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo.
Ritenuto nella discussione sulla qualificazione come furto; la Corte ha escluso che la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa fosse provata dagli elementi istruttori.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva escluso le attenuanti anche sulla base di un (erroneo) rilievo di precedenti.
Norma invocata per i criteri di determinazione della pena: i giudici di merito avevano richiamato i criteri dell'art. 133, fra cui i precedenti penali; la Cassazione ha osservato che il giudice ha fatto riferimento a precedenti non sussistenti.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'ammissione alla prova (messa alla prova) dell'imputato: atto presente nel certificato ma non configurabile come "precedente penale" per l'aggravazione.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Richiamato perché la successiva sentenza dichiarò l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; ciò esclude l'esistenza di precedenti penalmente rilevanti per aggravare la pena.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità di una testimonianza va fatta nel suo insieme: dichiarazioni generiche o prive di specifici riscontri fattuali difficilmente assumono valore decisivo a discarico.
- Operazioni materiali atte a occultare l'identità di un bene (sostituzione targhe, apposizione di targhette identificative, punzonatura) sono indizi idonei a fondare l'accusa di riciclaggio quando collegati a rapporti diretti con il bene provento di reato.
- Ipotesi alternative e congetture della difesa (es. decisione antecedente al furto di sostituire i mezzi) richiedono elementi probatori concreti; la mera plausibilità non basta a ribaltare la qualificazione giuridica risultante dall'istruttoria.
- La messa alla prova conclusa positivamente con estinzione del reato non costituisce precedente penale da utilizzare per aggravare la pena o per argomentare maggior pericolosità sociale.
- Quando la Corte di legittimità riscontra un errore solo nella determinazione della pena (ad es. uso di precedenti inesistenti), può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio su quella questione, lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità.
- Per il reato di riciclaggio resta necessario dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita del bene; tuttavia elementi indiziari convergenti possono supplire all'assenza di confessione diretta se la ricostruzione è logica e non contraddittoria.
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