Sentenza del 04/02/2016 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ABITAZIONE PRINCIPALE - AGEVOLAZIONE - RESIDENZA ANAGRAFICA - PRESUNZIONE RELATIVA - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dell'abitazione principale ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 8, secondo comma, del d.lgs. 504/1992. Il contribuente sosteneva che l'immobile situato in un Comune diverso da quello della propria residenza anagrafica fosse l'abitazione principale, deducendo che vi risiedevano moglie e figli, che lì riceveva la corrispondenza e che lì aveva il medico curante. Tuttavia, nel Comune di residenza anagrafica egli svolgeva la propria attività lavorativa ed era indicato come soggetto passivo della TIA. Si trattava quindi di stabilire se tali elementi fossero sufficienti a superare la presunzione relativa collegata alla residenza anagrafica.
La decisione
La presunzione secondo cui l'abitazione principale coincide con quella della residenza anagrafica può essere superata solo mediante una prova contraria concreta, idonea e complessiva. La presenza di moglie e figli nell'altro Comune, la ricezione della corrispondenza e l'individuazione del medico curante non sono state ritenute sufficienti. Al contrario, lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'assoggettamento alla TIA nel Comune di residenza anagrafica costituivano elementi coerenti con l'effettiva utilizzazione dell'immobile come abitazione principale. L'agevolazione per l'immobile situato nell'altro Comune è stata quindi negata o non riconosciuta.
Norme richiamate
Art. 8, secondo comma, d.lgs. 504/1992
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
La norma introduce una presunzione relativa: l'immobile coincidente con la residenza anagrafica è considerato abitazione principale, ma il contribuente può superare tale presunzione fornendo una prova contraria seria, specifica e idonea a dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile.
TIA - disciplina della tariffa di igiene ambientale
L'indicazione del contribuente come soggetto passivo della TIA nel Comune di residenza anagrafica è stata valorizzata come elemento indiziario della concreta utilizzazione dell'immobile come abitazione principale.
Massime di principio
- La residenza anagrafica costituisce il punto di partenza probatorio per individuare l'abitazione principale, ma non è una presunzione assoluta.
- Per superare la presunzione occorre fornire una prova concreta dell'effettivo radicamento della vita abitativa nell'immobile diverso da quello di residenza anagrafica; non bastano singoli indizi isolati.
- La residenza di coniuge e figli, la ricezione della posta o la scelta del medico curante possono avere valore indiziario, ma normalmente non sono sufficienti da sole a dimostrare l'abitazione principale.
- Gli elementi contrari, come lo svolgimento stabile del lavoro, l'utilizzo dei servizi e l'assoggettamento alla TIA nel Comune di residenza anagrafica, possono confermare che quest'ultimo immobile è quello effettivamente abitato.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve essere complessiva e basata su elementi oggettivi e coerenti, considerando dove il contribuente vive realmente e non soltanto dove si trovano alcuni familiari o dove riceve determinati servizi.
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