Cassazione Penale, Sentenza n. 21843/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza divenuta definitiva, per effetto di una successiva condanna definitiva per altro reato. Il ricorrente deduceva: (1) incompetenza della Corte di appello di Firenze in ragione del sopravvenuto passaggio in giudicato di altra sentenza che, a suo dire, avrebbe trasferito la competenza al diverso giudice dell'esecuzione; (2) errore nella riqualificazione della domanda del pubblico ministero (petitum) e vizio nella valutazione temporale del reato successivo, sostenendo che il reato per cui fu condannato successivamente era stato commesso anteriormente all'irrevocabilità della decisione di concessione del beneficio e dunque non poteva fondare la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello di Firenze era competente in base al principio della perpetuatio jurisdictionis (la competenza del giudice dell'esecuzione si radica sul giudice dell'ultimo provvedimento definitivo esistente al momento della presentazione della domanda e non muta per successivi provvedimenti). Inoltre ha ritenuto corretta la riqualificazione della domanda operata dal giudice dell'esecuzione: il giudice può decidere in base a motivi diversi da quelli prospettati dalle parti entro i limiti del petitum e può procedere d'ufficio alla revoca quando ricorra una ipotesi di revoca di diritto (art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1), codice penale
Prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette un nuovo reato dopo la concessione del beneficio; nel caso esaminato il ricorrente contestava l'applicazione di questa norma sulla base della tempistica dei fatti
art. 168, comma 1, n. 2), codice penale
Costituisce ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale quando la condanna per il delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile in un momento incompatibile con la conservazione del beneficio; la Corte ha ritenuto applicabile questa causa e legittima la revoca d'ufficio in presenza di revoca di diritto
Massime di principio
- Competenza del giudice dell'esecuzione: si determina in base all'ultimo provvedimento definitivo esistente al momento della presentazione della domanda (principio di perpetuatio jurisdictionis) e non muta per successivi passaggi in giudicato.
- Distinzione tra petitum e causa petendi: il petitum delimita l'oggetto della decisione (la richiesta di revoca), mentre la causa petendi è la norma che giustifica la revoca; il giudice può riqualificare la causa petendi se ciò rientra nei limiti del petitum.
- Riqualificazione d'ufficio: il giudice dell'esecuzione può decidere sulla base di ragioni diverse da quelle indicate dalle parti purché resti nel perimetro del petitum; ciò è ammesso anche quando la motivazione originaria invocata dalle parti non è errata per semplice svista ma il giudice ritenga applicabile un diverso motivo di revoca.
- Revoca di diritto (art. 168, n. 2): costituisce ipotesi in cui il giudice può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale se la condanna per un reato antecedente è divenuta irrevocabile in un arco temporale incompatibile con la conservazione del beneficio.
- Verifica cronologica essenziale: in situazioni analoghe occorre accertare con precisione le date rilevanti (data di commissione del reato, data di concessione del beneficio, data di irrevocabilità delle sentenze e data di presentazione dell'istanza) perché la qualificazione giuridica della revoca dipende strettamente dall'ordine e dalla coincidenza temporale di tali eventi.
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