Regolamento (UE) 2022/1929
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1929 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dei moduli di notifica STS per allinearlo all’estensione del regime STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio introdotta dal regolamento (UE) 2021/557. A tal fine modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227, inserendo un nuovo allegato dedicato al modulo di notifica per tali operazioni e adeguando alcuni campi degli allegati esistenti. Vengono inoltre precisate le modalità di compilazione delle informazioni mancanti per effetto delle disposizioni transitorie e l’inclusione delle informazioni supplementari nel campo "Casella da compilare". Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica le norme tecniche di attuazione sui moduli di notifica STS per includere e armonizzare la notifica delle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
Ambito di applicazione
Si applica alle notifiche STS da trasmettere all’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, come attuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227, con riferimento sia alle cartolarizzazioni tradizionali STS sia, per effetto delle modifiche, alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Riguarda gli operatori del comparto cartolarizzazioni che devono compilare i moduli di notifica, inclusi cedenti/prestatori originari, venditori di protezione, SSPE, verificatori terzi autorizzati e altri soggetti coinvolti nella struttura. Non introduce un nuovo regime sostanziale di ammissibilità STS, ma aggiorna il formato e i campi della segnalazione; resta fermo il richiamo alle disposizioni transitorie degli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402 per i casi in cui talune informazioni non siano disponibili o non siano richieste.
Modifica delle norme tecniche sui moduli di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1929 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 per adeguare la disciplina tecnica delle notifiche STS all’estensione del regime STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, introdotta dal regolamento (UE) 2021/557. La finalità è rendere comparabili e coerenti le notifiche trasmesse all’ESMA per tutte le tipologie di cartolarizzazione STS, includendo anche gli специфici profili delle operazioni sintetiche, in particolare gli accordi di protezione del credito e l’intervento del verificatore terzo autorizzato.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 27, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 già disciplinava i moduli di notifica STS per cartolarizzazioni tradizionali e ABCP; l’estensione alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio rendeva necessario predisporre un modulo ad hoc e allineare la struttura informativa dei diversi moduli. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di coerenza tra le notifiche, di trasmissione elettronica delle informazioni e di adeguamento dei campi alla disciplina sugli accordi di protezione del credito.
Ambito delle modifiche
Il regolamento non riscrive il quadro sostanziale STS, ma modifica il solo livello tecnico di attuazione. In particolare:
- integra l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 con il riferimento al nuovo modulo per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio;
- disciplina come indicare nelle notifiche le informazioni non disponibili o non richieste per effetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402;
- precisa che le informazioni supplementari previste dal regolamento delegato (UE) 2020/1226 vanno inserite nel campo "Casella da compilare";
- aggiorna i moduli esistenti per cartolarizzazioni non ABCP, ABCP e programmi ABCP;
- introduce un nuovo allegato IV con i formati dei campi e il modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
Modifiche all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227
Il nuovo paragrafo 3 bis stabilisce che le informazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2020/1226 per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio devono essere rese tramite il modulo dell’allegato IV. Il paragrafo 4 viene riformulato per evitare lacune informative nei casi in cui taluni dati non siano disponibili in ragione del regime transitorio: in questi casi la notifica deve riportare la formula standard "Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie" nei campi interessati. Il nuovo paragrafo 6 chiarisce infine che le informazioni supplementari richieste devono essere concentrate nel campo denominato "Casella da compilare".
Aggiornamento degli allegati I, II e III
Per mantenere uniformità terminologica e funzionale tra i diversi moduli STS, l’allegato I (cartolarizzazioni non ABCP) e l’allegato II (cartolarizzazioni ABCP) sono modificati in alcuni campi chiave: identificativo unico, status del cedente o prestatore originario come ente creditizio, soggezione a disposizioni sulla revocatoria ed eventuale esenzione secondo i diritti fallimentari nazionali. Nell’allegato III, relativo ai programmi ABCP, viene aggiornato il campo dell’identificativo unico. Le modifiche sono limitate ma mirano all’allineamento dei formati e alla coerenza con il nuovo impianto informativo.
Nuovo allegato IV: formati dei campi e modulo per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio
Il nuovo allegato IV si apre con una tabella generale dei formati dei dati utilizzabili nei moduli STS, definendo i principali tipi di dato richiesti:
- {ALPHANUM-n}: testo alfanumerico fino a n caratteri, in ASCII;
- {COUNTRYCODE_2}: codice paese a 2 lettere ISO 3166-1 alpha-2;
- {CURRENCYCODE_3}: codice valuta a 3 lettere ISO 4217;
- {DATEFORMAT}: data nel formato ISO 8601 AAAA-MM-GG;
- {Y/N}: valore booleano Y o N;
- {ISIN}: codice ISIN di 12 caratteri;
- {LEI}: identificativo LEI di 20 caratteri.
Segue il modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, composto da un ampio set di campi numerati da STSSY 1 a STSSY 160. I campi coprono, tra gli altri:
- identificazione dell’operazione e dei soggetti coinvolti, inclusi primo referente, data di notifica, identificativo dello strumento, LEI, venditore di protezione e repository di dati sulle cartolarizzazioni;
- classificazione dell’operazione come cartolarizzazione sintetica e indicazione della protezione del credito utilizzata;
- presenza e caratteristiche del verificatore terzo autorizzato, incluse dichiarazione, paese di stabilimento, autorità competente e aspetti di verifica;
- condizioni di status STS e dichiarazioni sul cedente, sulle esposizioni sottostanti, sull’ammissibilità, sull’omogeneità delle attività, sulla gestione attiva del portafoglio e sui criteri di sottoscrizione;
- informazioni su rischio di credito, obblighi di mantenimento del rischio, attenuazione del rischio di tasso di interesse e cambio, uso di derivati, priorità di pagamento, fattori di attivazione, eventi di esecuzione e clausole di rimborso anticipato;
- disciplina degli obblighi contrattuali di servicer, fiduciario e agente terzo verificatore, nonché delle procedure di servicing, dei registri di riferimento e della gestione dei conflitti tra categorie di investitori;
- dati storici su inadempienze e perdite, verifica esterna del campione delle esposizioni sottostanti e disponibilità di un modello di flusso di cassa delle passività;
- pubblicazione sulla performance ambientale di determinate esposizioni sottostanti, con l’eventuale deroga;
- informazioni di trasparenza ex articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402;
- disciplina specifica degli eventi creditizi, della protezione del credito, dei pagamenti, dei premi, delle garanzie reali, dei diritti degli investitori e del margine positivo sintetico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento del modulo per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 è inserito il paragrafo 3 bis, che dispone che le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 siano fornite mediante il modulo dell’allegato IV del regolamento di esecuzione. Si introduce così un modulo specifico per la notifica STS delle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
Trattamento delle informazioni non disponibili per disposizioni transitorie
Il paragrafo 4 dell’articolo 1 è sostituito prevedendo che, se le informazioni da comunicare non sono disponibili o non sono richieste per effetto delle disposizioni transitorie degli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporti la dicitura "Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie" nei campi pertinenti.
Informazioni supplementari nel campo dedicato
Il paragrafo 6 dell’articolo 1 è sostituito per chiarire che le informazioni supplementari di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 devono essere inserite nel campo "Casella da compilare" degli allegati da I a IV.
Adeguamento dei moduli esistenti per le cartolarizzazioni non ABCP, ABCP e programmi ABCP
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 sono modificati. Nei moduli di notifica STS per le cartolarizzazioni non ABCP e ABCP vengono aggiornati i campi relativi a identificativo unico, status del cedente/prestatore originario come ente creditizio, soggezione a disciplina sulla revocatoria ed eventuale esenzione nei diritti fallimentari nazionali. Nel modulo per i programmi ABCP viene aggiornato il solo campo STSAP4 relativo all’identificativo unico.
Nuovo allegato IV sui formati dei campi
È aggiunto un nuovo allegato IV che stabilisce i formati standard dei campi da usare nel modulo di notifica STS: tipi di dati alfanumerici, codici paese ISO 3166-1 alpha-2, codici valuta ISO 4217, formato data ISO 8601, valori Y/N, codice ISIN e identificativo LEI. L’allegato contiene inoltre la tabella dei campi del modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, con 160 campi relativi, tra l’altro, a identificativi, classificazione dell’operazione, accordi di protezione del credito, verificatore terzo autorizzato, status STS, requisiti di ammissibilità, gestione del portafoglio, informazioni sulla protezione del credito, garanzie reali, diritti degli investitori, margine positivo sintetico e conformità alle informazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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