Regolamento (UE) 2022/511
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione del 30 marzo 2022 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, per la Slovenia, una deroga al divieto generale di impiego di attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o nell’isobata dei 50 metri previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga consente l’uso di reti a strascico di tipo «volantina» in una fascia specifica delle acque territoriali slovene, ma solo per un numero limitato di pescherecci storicamente attivi e inseriti nel piano di gestione nazionale. La Commissione fonda la proroga sulla conformità della misura alle condizioni previste dal diritto UE, sulle valutazioni scientifiche del CSTEP e sull’esistenza di un sistema di sorveglianza. Il regolamento si applica dal 28 marzo 2020 al 27 marzo 2023.
Proroga della deroga al divieto di pesca trainata entro 3 miglia dalla costa e/o entro l’isobata dei 50 metri per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali slovene.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che operano nelle acque territoriali della Slovenia, nella fascia compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità. La deroga riguarda solo le unità indicate con numero di immatricolazione nel piano di gestione sloveno, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca, senza incremento futuro dello sforzo di pesca e munite di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Restano fermi i requisiti e i controlli previsti dal diritto UE applicabile; il regolamento non introduce una disciplina generale della pesca, ma una deroga mirata e temporalmente limitata.
Proroga della deroga per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 proroga una deroga specifica al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o nell’isobata dei 50 metri previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura riguarda esclusivamente la pesca con reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali slovene ed è giustificata dalla combinazione tra vincoli geografici, continuità di una pesca storica e valutazioni scientifiche favorevoli.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta, in linea generale, l’uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri quando questa profondità è raggiunta più vicino alla costa. Tuttavia, l’articolo 13, paragrafi 5 e 9, consente alla Commissione di concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro, a condizioni rigorose. La deroga per la Slovenia era già stata concessa nel 2014 e prorogata nel 2017; il presente atto interviene per assicurare continuità alla disciplina, dopo la scadenza del 27 marzo 2020.
Presupposti della proroga
La Commissione prende atto che la Slovenia ha presentato una nuova richiesta corredata da un piano di gestione aggiornato e da una relazione di sorveglianza e attuazione. La richiesta riguarda navi che esercitano da oltre cinque anni questo tipo di pesca, per le quali è escluso ogni incremento futuro dello sforzo di pesca, e che sono inserite in un elenco comunicato alla Commissione. Il piano aggiornato è stato esaminato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la deroga.
Ragioni tecniche e ambientali
La motivazione evidenzia che le acque territoriali slovene non raggiungono in alcun punto la profondità di 50 metri, sicché, senza deroga, la pesca con «volantina» sarebbe di fatto confinata oltre le 3 miglia nautiche, in aree penalizzate dalla presenza di rotte marittime commerciali. La Commissione richiama inoltre elementi favorevoli sul piano ambientale: la pesca è limitata a fondali fangosi, non interessa habitat sensibili e presenta tassi di rigetto bassi. Viene altresì sottolineato che la pesca riguarda un numero limitato di navi, pari a 12.
Condizioni specifiche di esercizio
La deroga opera solo per i pescherecci che:
- sono identificati nel piano di gestione sloveno mediante numero di immatricolazione;
- hanno un’attività comprovata superiore a cinque anni nella pesca con «volantina»;
- sono autorizzati a pescare e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
La Commissione richiama inoltre la conformità ai requisiti relativi alla protezione degli habitat, alle dimensioni minime delle maglie pari ad almeno 40 mm, alla limitazione delle catture di cefalopodi e delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, nonché alle misure di sorveglianza previste dal piano sloveno e dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Obblighi di monitoraggio e trasmissione della relazione
La Slovenia deve trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione predisposta secondo il piano di sorveglianza contenuto nel proprio piano di gestione. Questo adempimento serve a consentire il controllo della misura e l’eventuale adozione di correttivi qualora emergano criticità nello stato di conservazione dello stock sfruttato.
Decorrenza, durata e continuità giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 28 marzo 2020 al 27 marzo 2023. La retrodatazione è espressamente giustificata dall’esigenza di assicurare continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga e di evitare vuoti regolatori nel settore interessato.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore ittico interessati, il regolamento consente la prosecuzione, in un ambito geografico molto circoscritto, della pesca con reti a strascico di tipo «volantina», purché siano rispettate tutte le condizioni del piano di gestione sloveno e del quadro normativo UE richiamato. La misura è quindi una deroga tecnica e temporanea, non una liberalizzazione generale dell’attrezzo o della zona di pesca.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di pesca trainata
L’articolo 1 stabilisce che l’articolo 13, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che rispettano tre condizioni cumulative: inclusione del numero di immatricolazione nel piano di gestione sloveno adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca con esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; possesso di autorizzazione di pesca e operatività nell’ambito del piano di gestione nazionale.
Relazione e sorveglianza
L’articolo 2 impone alla Slovenia di trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza previsto nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1.
Durata della deroga ed efficacia temporale
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi retroattivamente dal 28 marzo 2020 al 27 marzo 2023, garantendo continuità giuridica rispetto alla precedente deroga scaduta il 27 marzo 2020.
Presupposti scientifici e giustificazione della proroga
Nei considerando la Commissione richiama la valutazione del CSTEP, che ha ritenuto completo il piano aggiornato sloveno e ha confermato la sussistenza delle condizioni per la deroga. Viene sottolineato che le acque territoriali slovene non raggiungono in alcun punto la profondità di 50 metri e che, senza deroga, la pesca con «volantina» sarebbe limitata a zone oltre le 3 miglia nautiche, ostacolate da vincoli di navigazione commerciale.
Compatibilità con gli altri requisiti del diritto UE in materia di pesca
La Commissione afferma che l’istanza slovena è conforme alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La motivazione richiama inoltre la conformità ai requisiti relativi alla protezione degli habitat, alle maglie minime di 40 mm e alle regole sulle catture accessorie, nonché alla presenza di misure di sorveglianza ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/502
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/503
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/510
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/536
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/1518
- Regolamento · 31 mar 2022Regolamento (UE) 2022/1929
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →