Regolamento (UE) 2022/892
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1o aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per adeguarlo alla riforma introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117, che ha sostituito il vecchio sistema di modifiche "non minori" e "minori" con le modifiche "dell’Unione" e "ordinarie". Vengono disciplinati in modo puntuale contenuti, moduli, termini e modalità di trasmissione delle domande e delle comunicazioni relative a DOP, IGP e STG, privilegiando l’uso dei sistemi digitali della Commissione, in particolare e-Ambrosia. Il testo rafforza inoltre trasparenza e pubblicità delle procedure, chiarisce il trattamento dei dati personali e introduce un registro elettronico pubblico per DOP e IGP.
Modifica delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di domande di registrazione e di modifica dei disciplinari per DOP, IGP e STG, con aggiornamento delle procedure digitali, dei moduli e delle regole di trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure riguardanti le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG) disciplinate dal regolamento (UE) n. 1151/2012, con particolare riferimento alle domande di registrazione, alle domande di modifica dell’Unione dei disciplinari, nonché alle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee approvate. Riguarda la Commissione, gli Stati membri, le autorità competenti, i gruppi richiedenti, i richiedenti e le autorità o i produttori di paesi terzi, nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo. Si applica dall’8 giugno 2022; alcune disposizioni transitorie consentono l’uso delle vecchie regole fino al 7 dicembre 2022 per determinate comunicazioni e domande in corso. Sono esclusi dal canale digitale e-Ambrosia le procedure di opposizione, le richieste di cancellazione e le comunicazioni con i paesi terzi, che restano via posta elettronica.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892: modifica delle modalità applicative per DOP, IGP e STG
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per adeguarlo alla riforma del sistema delle modifiche dei disciplinari introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117 nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012. La finalità è rendere più chiari e omogenei i flussi procedurali tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e altri soggetti interessati, con un maggiore ricorso a strumenti digitali, una migliore trasparenza delle procedure e una disciplina espressa del trattamento dei dati personali.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che, dal’8 giugno 2022, il vecchio sistema delle modifiche "non minori" e "minori" è sostituito dalle modifiche "dell’Unione" e "ordinarie", con procedure diverse a seconda della competenza: gli Stati membri trattano e approvano le modifiche ordinarie o temporanee, mentre la Commissione esamina e decide sulle modifiche dell’Unione. Il regolamento interviene quindi per sostituire le regole precedenti e per introdurre prescrizioni uniformi su moduli, contenuti delle domande, termini e canali di trasmissione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole si applicano alle domande di registrazione di DOP, IGP e STG, alle domande di approvazione di modifiche dell’Unione dei disciplinari, nonché alle comunicazioni delle modifiche ordinarie e temporanee già approvate. Sono coinvolti gli Stati membri, le autorità competenti, i gruppi richiedenti, i richiedenti stabiliti in paesi terzi, le autorità dei paesi terzi, i produttori di paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche con interesse legittimo. Il regolamento precisa che, per i paesi terzi, le comunicazioni avvengono in linea generale via posta elettronica; per gli Stati membri si privilegiano i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione.
Domande di registrazione e contenuto dei documenti
L’articolo 6 riscritto disciplina il contenuto del documento unico per DOP e IGP e del disciplinare per STG. Il documento unico deve contenere le informazioni dell’allegato I e, in linea generale, non può superare 2 500 parole, salvo casi debitamente giustificati. Per le STG, il disciplinare deve seguire il modulo dell’allegato II. Se la domanda proviene da uno Stato membro, il modulo va compilato nei sistemi digitali della Commissione; per le domande provenienti da paesi terzi si usa il modulo cartaceo o elettronico previsto, fermo restando che la Commissione può riversare le informazioni nei propri sistemi.
Domande di modifica dell’Unione del disciplinare
Il nuovo articolo 10 definisce in modo dettagliato il contenuto della domanda di modifica dell’Unione. La domanda deve indicare il nome protetto, il soggetto richiedente e il suo interesse legittimo, le voci del disciplinare interessate, la ragione per cui la modifica rientra nella nozione di modifica dell’Unione ex articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la descrizione e i motivi di ciascuna modifica, nonché il documento unico o disciplinare consolidato aggiornato. Per le DOP e IGP di Stati membri occorre anche il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato; per quelle di paesi terzi si può presentare la versione consolidata pubblicata o il riferimento alla pubblicazione. Le domande non devono superare 5 000 parole, salvo eccezioni debitamente giustificate.
Regole specifiche per i paesi terzi e pubblicità della domanda
Per le domande che riguardano DOP e IGP originarie di paesi terzi, è richiesto anche il documento che prova la conformità della modifica alla normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente nel paese terzo. Il regolamento precisa inoltre che la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione della modifica dell’Unione, compresi eventuali dati personali contenuti nel fascicolo.
Modifiche ordinarie e temporanee approvate
Gli articoli 10 bis e 10 ter disciplinano la comunicazione alla Commissione delle modifiche ordinarie e temporanee già approvate a livello nazionale. Le comunicazioni devono contenere il riferimento al nome protetto, la motivazione della qualificazione come modifica ordinaria o temporanea, la descrizione della modifica approvata, la decisione nazionale di approvazione e, se necessario, il documento unico o il disciplinare consolidato aggiornato con il relativo riferimento di pubblicazione. Gli Stati membri devono aggiungere una dichiarazione di conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012; per i paesi terzi è richiesta la prova dell’applicabilità della modifica nel paese terzo.
Trasparenza, pubblicazione e soggetti che comunicano
Per le modifiche ordinarie e temporanee, il nome dello Stato membro, del paese terzo o della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione è pubblicato come parte della comunicazione. Il regolamento distingue inoltre fra le comunicazioni relative alle DOP/IGP e quelle relative alle STG, precisando i moduli da usare e i tipi di allegati richiesti.
Comunicazioni con la Commissione e sistemi digitali
L’articolo 12 ridefinisce le modalità di comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri devono usare i sistemi digitali della Commissione, mentre le autorità e i produttori di paesi terzi e gli altri soggetti legittimati devono usare la posta elettronica con i moduli degli allegati da I a IX. Restano fuori dal sistema digitale alcune procedure specifiche, per le quali si continua a usare la posta elettronica, tra cui l’opposizione motivata, la notificazione del risultato delle consultazioni, la richiesta di cancellazione e talune istanze riguardanti le STG. Gli Stati membri devono inoltre indicare un punto di contatto ufficiale con indirizzo, email e telefono di servizio, senza identificazione di persone fisiche.
Ricevimento delle domande e gestione dei fascicoli
Il nuovo articolo 12 bis stabilisce che le comunicazioni si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione. La Commissione conferma il ricevimento, assegna un numero di fascicolo alle nuove domande e alle comunicazioni rilevanti, e comunica informazioni e osservazioni tramite il medesimo canale usato per la trasmissione. Per le comunicazioni via posta elettronica, la conferma avviene tramite email.
Registro elettronico e dati personali
L’articolo 14, come modificato, prevede che il registro delle DOP e IGP sia pubblico e istituito in forma elettronica, basato sui sistemi digitali della Commissione. Il nuovo articolo 14 bis chiarisce poi il regime di protezione dei dati: Commissione e Stati membri trattano e pubblicano i dati personali secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e il regolamento (UE) 2016/679. La Commissione è titolare del trattamento per le procedure di sua competenza; le autorità competenti degli Stati membri lo sono per le procedure di propria competenza.
Aggiornamento delle classi di prodotto e allegati
L’allegato XI viene aggiornato per includere nuove classi di prodotto. Tra le DOP/IGP si aggiungono vini aromatizzati, altre bevande alcoliche e cera d’api; per le STG vengono introdotte o riorganizzate classi come piatti pronti, birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, bevande a base di estratti di piante, pasta e sale. Inoltre, gli allegati V-VIII sono sostituiti con nuovi modelli più aderenti alla nuova architettura procedurale.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Per evitare discontinuità amministrative, il regolamento mantiene in vita alcune regole precedenti per le pratiche pendenti prima dell’8 giugno 2022 e concede agli Stati membri un periodo transitorio fino al 7 dicembre 2022 per continuare a usare il vecchio articolo 12 in relazione a determinate domande e comunicazioni. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dall’8 giugno 2022.
Disposizioni principali
Nuova disciplina delle domande di registrazione
L’articolo 6 è sostituito per definire il contenuto del documento unico per DOP e IGP e del disciplinare per STG. Il documento unico deve contenere le informazioni dell’allegato I, essere conciso e non superare 2 500 parole, salvo casi debitamente giustificati; per le STG il disciplinare deve contenere le informazioni dell’allegato II. Per le domande presentate da uno Stato membro si usa il modulo disponibile nei sistemi digitali della Commissione; per domande provenienti da paesi terzi si usa il modulo dell’allegato I, con possibilità per la Commissione di inserire le informazioni nei propri sistemi.
Soggetto destinatario delle notifiche nelle domande comuni
L’articolo 8 è integrato prevedendo che lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenti alla Commissione una domanda comune diventa il destinatario delle notifiche o decisioni della Commissione.
Domanda di modifica dell’Unione del disciplinare
Il nuovo articolo 10 stabilisce il contenuto minimo della domanda di approvazione di una modifica dell’Unione: nome protetto, dati e interesse legittimo del richiedente, parti del disciplinare interessate, motivazione della qualificazione come modifica dell’Unione, descrizione e motivi delle modifiche, documento unico o disciplinare consolidato modificato, riferimenti elettronici alla pubblicazione del disciplinare e, per i paesi terzi, prova della conformità alla normativa locale sulla protezione delle indicazioni geografiche. Le domande sono concisamente redatte e non superano 5 000 parole; per gli Stati membri si usa il modulo digitale, per i paesi terzi i moduli degli allegati V e VI. La Commissione pubblica in GUUE la domanda, inclusi eventuali dati personali contenuti in essa.
Comunicazione di modifiche ordinarie e temporanee
Sono inseriti gli articoli 10 bis e 10 ter, che disciplinano rispettivamente la comunicazione di modifiche ordinarie approvate e di modifiche temporanee approvate. Le comunicazioni devono indicare il nome protetto, la base della qualificazione della modifica, la descrizione della modifica approvata, la decisione nazionale di approvazione e, se del caso, il documento unico o disciplinare consolidato e il relativo riferimento di pubblicazione. Per gli Stati membri è richiesta una dichiarazione di conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012; per i paesi terzi è richiesta la prova dell’applicabilità della modifica nel paese terzo. Il nome del soggetto che comunica la modifica è pubblicato come parte della comunicazione secondo le regole applicabili.
Modalità di comunicazione con la Commissione
L’articolo 12 riorganizza i canali di scambio: le autorità competenti degli Stati membri comunicano tramite i sistemi digitali della Commissione, mentre le autorità e i produttori di paesi terzi e le persone con interesse legittimo comunicano via posta elettronica usando i moduli degli allegati da I a IX. In deroga al canale digitale, alcune procedure restano via email per gli Stati membri, tra cui opposizione motivata, consultazioni, cancellazione, domanda STG e domanda di modifica dell’Unione di una STG. Sono inoltre previsti punti di contatto nazionali per le comunicazioni tecniche ufficiali.
Ricezione e protocollazione delle comunicazioni
Il nuovo articolo 12 bis stabilisce che le comunicazioni si considerano presentate alla data di ricezione da parte della Commissione. Per le comunicazioni via sistemi digitali o via email, la Commissione conferma il ricevimento, attribuisce un numero di fascicolo alle nuove domande e alle comunicazioni di modifiche approvate, e rende disponibili le informazioni e osservazioni tramite il canale utilizzato.
Registro elettronico pubblico
L’articolo 14 è integrato per prevedere che il registro delle DOP e IGP sia accessibile al pubblico, istituito in forma elettronica, basato sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione e aggiornato conformemente al regolamento.
Tutela dei dati personali
Il nuovo articolo 14 bis chiarisce che Commissione e Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679. La Commissione è qualificata come titolare del trattamento per le procedure di sua competenza, mentre le autorità competenti degli Stati membri lo sono per le procedure di loro competenza.
Aggiornamento degli allegati e delle classi di prodotto
Gli allegati da V a VIII e XI sono modificati. Sono introdotti nuovi modelli per le domande e le comunicazioni relative a modifiche dell’Unione, ordinarie e temporanee, con una disciplina differenziata per Stati membri e paesi terzi. L’allegato XI amplia le classi di prodotto includendo, tra le altre, vini aromatizzati, altre bevande alcoliche, cera d’api, e una nuova parte sulle STG con classi quali piatti pronti, birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, bevande a base di estratti di piante, pasta e sale.
Disposizioni transitorie
Per le pratiche già pendenti prima dell’8 giugno 2022 continua ad applicarsi il vecchio articolo 10 per le modifiche non minori e minori e per le modifiche temporanee in corso di esame. Inoltre, fino al 7 dicembre 2022 gli Stati membri possono continuare a usare il vecchio articolo 12 per talune domande e comunicazioni, impiegando i moduli transitori degli allegati II, III e IV del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dall’8 giugno 2022, in coerenza con la decorrenza della riforma del regolamento (UE) n. 1151/2012 operata dal regolamento (UE) 2021/2117.
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