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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/520

Regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via emendativa sul regolamento (CE) n. 1418/2007, che disciplina l’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi terzi non coperti dalla disciplina OCSE. La Commissione corregge e aggiorna l’allegato alla luce di comunicazioni e richieste dei Paesi interessati, di errori materiali e di codici non più in uso. In particolare, vengono riviste le voci relative a India e Moldova, soppressa la tabella del Cile, corrette alcune notazioni per Taipei cinese e Liberia e aggiornata la tabella della Thailandia. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire la ripresa immediata delle spedizioni verso India e Moldova.

Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 aggiornando le condizioni di esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso determinati Paesi terzi non soggetti alla decisione OCSE.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni dall’Unione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso Paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Le modifiche incidono in particolare sulle tabelle relative ad Algeria, Cina, Taipei cinese, India, Liberia, Moldova e Thailandia, con soppressioni, rettifiche di codici e revisione delle procedure autorizzative per specifiche categorie di rifiuti. È prevista l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 1418/2007 sulle esportazioni di rifiuti destinati al recupero

Il regolamento interviene per aggiornare l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, che disciplina l’esportazione dall’Unione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di recepire nuove informazioni fornite dagli Stati interessati, eliminare errori materiali e rimuovere codici di rifiuti non più in uso, tenendo conto dell’impatto sugli operatori economici e dell’urgenza di riattivare talune spedizioni verso India e Moldova.

Base giuridica e contesto normativo

La base giuridica richiamata è l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 costituisce l’atto di riferimento per stabilire, Paese per Paese, le condizioni applicabili all’esportazione di rifiuti elencati negli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 verso Paesi non soggetti alla disciplina OCSE sui movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero.

Modifiche sostanziali all’allegato

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 viene modificato in più punti:

  • la tabella relativa all’Algeria è sostituita, con aggiornamento dell’elenco dei codici e delle categorie ammesse;
  • la tabella relativa alla Cina è soppressa;
  • nella tabella relativa al Taipei cinese la dicitura 'B1030 – B1031' è corretta in 'B1030; B1031';
  • la tabella relativa all’India è sostituita integralmente;
  • nella tabella relativa alla Liberia sono corretti alcuni riferimenti testuali nella colonna a;
  • la tabella relativa alla Moldova è sostituita integralmente;
  • nella tabella relativa alla Thailandia il riferimento 'GC010 – GC040' è sostituito con 'GC010 – GC030'.

India: aggiornamento della procedura per la voce B3020

Il considerando rileva che, a seguito della risposta dell’India nell’ambito della procedura di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006, le informazioni precedentemente rese non rispecchiavano la legislazione e le procedure vigenti, che non vietavano le importazioni dei rifiuti in questione. L’India ha quindi chiesto di passare per la voce B3020 dall’opzione a) all’opzione d). La nuova tabella elenca numerose categorie di rifiuti per le quali si stabiliscono le condizioni applicabili all’esportazione, tra cui:

  • rifiuti metallici e loro leghe in forma metallica non dispersibile;
  • varie sottocategorie di rottami e metalli non ferrosi;
  • rifiuti derivanti dalla fusione e raffinazione di metalli;
  • rifiuti tessili e altri materiali tessili specificamente elencati;
  • pneumatici e altri copertoni, con una distinzione per alcuni pneumatici per aeromobili esportati verso costruttori di apparecchiature originali per rigenerazione e reimportati dopo la rigenerazione;
  • alcuni rifiuti metallici e componenti elettronici ricompresi nei codici GB040 e GC020.

Moldova: revisione delle sottocategorie e ampliamento controllato

La Moldova ha dichiarato che le informazioni precedenti non riflettevano correttamente la propria normativa, che non vietava le importazioni delle sottocategorie interessate, e ha chiesto di modificare la procedura da opzione a) a opzione d) per diverse voci. La nuova tabella dispone che possono essere esportati, con le eccezioni espressamente indicate, tutti i rifiuti figuranti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006, compresi in particolare:

  • cascami e avanzi di ghisa, ferro o acciaio (B1010);
  • loppa granulata d’altoforno (B1200);
  • vetro di scarto e frammenti di vetro non contenenti sostanze pericolose (B2020 e GE020);
  • fango rosso (B2110);
  • polietilene di densità inferiore a 0,94 e polimeri di etilene (B3011);
  • carta e cartone riciclabili con varie sottocategorie (B3020);
  • cascami di cotone (B3030);
  • cascami di tabacco, fecce di vino e tartaro greggio (B3060). La tabella include anche le miscele di rifiuti figuranti nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Soppressioni di tabelle e codici obsoleti

Il considerando segnala che il Cile era stato indicato per errore tra i Paesi non soggetti alla decisione OCSE; poiché tale situazione non sussiste più, la tabella del Cile viene soppressa. Inoltre, alcuni codici non sono più in uso e vengono rimossi: B3010 e GH013 nella tabella relativa all’Algeria e GC040 nella tabella relativa alla Thailandia.

Correzioni di punteggiatura e coerenza redazionale

Il regolamento interviene anche su incongruenze formali nelle tabelle: per il Taipei cinese, la colonna b viene corretta da 'B1030 – B1031' a 'B1030; B1031'; per la Liberia, la colonna a viene rettificata sostituendo la formulazione errata dei codici, così da renderla coerente con la regola di lettura della colonna b. Si tratta di correzioni redazionali prive di alterazione sostanziale della disciplina, ma utili per evitare dubbi interpretativi.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta è giustificata, nei considerando, dall’urgente necessità di riprendere le spedizioni di rifiuti verso India e Moldova. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento.

Aggiornamento delle tabelle per i singoli Paesi

L’allegato sostituisce o modifica le tabelle relative ad Algeria, India e Moldova; sopprime la tabella della Cina; corregge la tabella del Taipei cinese; rettifica la tabella della Liberia; e modifica la tabella della Thailandia. Sono inoltre eliminati codici non più in uso e corretti errori di punteggiatura e di formulazione.

India: modifica della procedura per alcune voci

La tabella relativa all’India è sostituita integralmente. In base ai considerando, la procedura per la voce B3020 passa dall’opzione a) all’opzione d), per riflettere le informazioni comunicate dall’India sulla propria normativa interna. La tabella elenca molte categorie ammesse o soggette a disciplina specifica, tra cui varie voci dell’allegato III e III A, con precisazioni su rifiuti metallici, tessili, pneumatici e altri materiali.

Moldova: ampliamento delle categorie esportabili

La tabella della Moldova è sostituita integralmente. La Moldova ha chiesto la modifica della procedura da opzione a) a opzione d) per le sottocategorie indicate di B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 e B3060. La nuova tabella comprende, salvo eccezioni specifiche, tutti i rifiuti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 e alcune categorie escluse espressamente, oltre alle miscele di rifiuti dell’allegato III A.

Soppressioni e correzioni materiali

La tabella relativa alla Cina è soppressa. Per il Taipei cinese si sostituisce la dicitura 'B1030 – B1031' con 'B1030; B1031'. Per la Liberia si corregge la formulazione in colonna a da '– B1010 – B1250' a 'B1010 – B1250', con ulteriore correzione riferita a B3011. In Algeria e Thailandia vengono soppressi o aggiornati codici obsoleti: B3010 e GH013 per l’Algeria, GC040 per la Thailandia.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutispedizioni transfrontaliererecupero dei rifiuticommercio internazionale

Testo integrale

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