Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/515

Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio del 31 marzo 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32022R0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro delle possibilità di pesca per il 2022 già fissato dal regolamento (UE) 2022/109, allineandolo agli esiti delle consultazioni con il Regno Unito e agli aggiornamenti intervenuti presso le principali organizzazioni regionali di pesca. Aggiorna numerosi TAC e contingenti, introduce o prolunga chiusure stagionali e limiti specifici per talune specie, e coordina le ripartizioni interne degli stock tra Stati membri. Prevede inoltre misure connesse per la spigola, i cicerelli, il tonno bianco del Mediterraneo, il tonno rosso, il tonno obeso, il tonno albacora, il sugarello cileno e altre specie. L’applicazione è retroattiva dal 1o gennaio 2022, con entrata in vigore immediata per evitare interruzioni delle attività di pesca.

Modifica del regolamento (UE) 2022/109 sulle possibilità di pesca per il 2022, con adeguamento dei TAC, delle misure tecniche e delle ripartizioni per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione, del Regno Unito e di altre aree internazionali/ORGP.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della pesca e agli Stati membri dell’Unione per le attività di pesca interessate dal regolamento (UE) 2022/109, nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e zone regolamentate da accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca. Riguarda in particolare gli stock e le specie elencati negli allegati modificati, nonché le misure connesse (chiusure stagionali, limiti di cattura, limiti di sforzo, capacità di flottiglia e di allevamento, specie vietate). Si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2022; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce e adegua disposizioni già vigenti del regolamento (UE) 2022/109, con effetti su TAC provvisori e definitivi, esenzioni e ripartizioni interne.

Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2022/109 per adeguare le possibilità di pesca per il 2022 agli esiti delle consultazioni con il Regno Unito e agli aggiornamenti adottati in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’intervento riguarda sia i TAC e le ripartizioni tra Stati membri sia diverse misure tecniche e di conservazione, con applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2022.

Contesto e finalità

Il testo nasce dall’esigenza di sostituire TAC provvisori con limiti definitivi e di dare attuazione al verbale scritto del 21 dicembre 2021 con il Regno Unito, coerentemente con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il legislatore richiama anche i migliori pareri scientifici disponibili, in particolare del CIEM, e la necessità di bilanciare conservazione degli stock, continuità delle attività di pesca multispecifica, stabilità relativa e parità di condizioni per gli operatori dell’Unione.

Ambito materiale e territoriale

Le modifiche si applicano alle attività di pesca disciplinate dal regolamento (UE) 2022/109 nelle acque dell’Unione, nelle acque del Regno Unito e in altre zone internazionali o di competenza di ORGP menzionate negli allegati. Sono interessati numerosi stock ittici e gruppi di stock, con effetti su pesca commerciale, pesca ricreativa, catture accessorie, periodi di chiusura, contingenti, capacità di pesca e allevamento.

Spigola: divieto generale e deroghe

Il nuovo articolo 11 conferma un divieto generale di pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7, oltre al divieto di conservazione, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture. Restano ammesse alcune catture accessorie con reti da riva e, per il 2022, deroghe mirate per reti demersali, sciabiche, ami e palangari e reti da posta fisse, entro limiti quantitativi e temporali precisi. Per la pesca ricreativa, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e 7a-7k si applicano un regime di cattura e rilascio nei primi mesi e alla fine dell’anno, un limite di due esemplari al giorno nel periodo centrale, una taglia minima di 42 cm e il divieto di reti fisse.

Cicerelli e chiusure stagionali

Il nuovo articolo 15 dispone la chiusura della pesca commerciale dei cicerelli con attrezzi trainati a maglia inferiore a 16 mm nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in due periodi: 1o gennaio-31 marzo 2022 e 1o agosto-31 dicembre 2022. La misura riflette la transizione dal TAC provvisorio al TAC annuale e si coordina con le zone di gestione riportate negli allegati.

TAC, quote e ripartizioni per stock principali

Una parte molto ampia del regolamento è dedicata alla sostituzione delle tabelle degli allegati con nuovi valori di TAC e quote nazionali. Tra i casi più rilevanti figurano l’acciuga nella zona 8, i cicerelli nelle varie zone di gestione, diverse specie di aringhe, il merluzzo bianco in più aree, lepidorombi, rane pescatrici, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, sogliola, spratto, spinarolo e suri/sugarelli. In molti casi sono precisate condizioni speciali, quote per catture accessorie, divieti di pesca diretta e limiti di trasferimento tra zone o anni.

Rapporti con il Regno Unito e stock condivisi

Il regolamento recepisce gli esiti delle consultazioni UE-Regno Unito del 21 dicembre 2021, sostituendo i TAC provvisori del regolamento 2022/109 con limiti validi per l’intero anno 2022. Tra le misure connesse vi sono la fissazione di TAC specifici per catture accessorie di stock sotto il valore Blim, l’adeguamento delle possibilità di pesca per la spigola, il rinnovo delle chiusure stagionali del cicerello, il prolungamento del contingente UE di 4 500 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard fino al 30 aprile 2022 e l’allineamento dell’aringa del Mare del Nord al criterio storico di ripartizione svedese.

Stock sotto organismi internazionali

Per la SPRFMO viene attuato un TAC annuale di 75 tonnellate per gli austromerluzzi destinato alla pesca esplorativa e vengono recepiti nuovi limiti per il sugarello cileno. Per la IOTC sono introdotti i limiti riveduti per il tonno albacora, inizialmente validi dal 1o gennaio al 30 giugno 2022, con ripartizione iniziale tra Stati membri in attesa della fissazione definitiva del contingente 2022. Per l’ICCAT il regolamento attua la ripartizione del tonno bianco del Mediterraneo, le chiusure stagionali, il limite di capacità delle flotte autorizzate, le regole sul tonno rosso e gli adeguamenti di contingenti derivanti dai riporti autorizzati.

Disposizioni su specie vietate, catture accessorie e stabilità della gestione

Il testo mantiene gli elenchi di specie vietate concordati con il Regno Unito e conserva numerose condizioni speciali per limitare le catture accessorie e incentivare una pesca più selettiva. In più punti si richiamano esenzioni specifiche, obblighi di comunicazione alla Commissione, rilascio immediato di esemplari di specie sensibili e limiti percentuali di catture accessorie che si sommano, in alcuni casi, ad altri vincoli derivanti dall’obbligo di sbarco.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2022. La retroattività è espressamente motivata dal fatto che le possibilità di pesca risultano aumentate o non ancora esaurite e dalla necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca.

Disposizioni principali

Soppressione e sostituzione di misure nel regolamento 2022/109

L’articolo 1 sopprime l’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/109 e sostituisce l’articolo 11 sulla pesca della spigola, l’articolo 15 sulle campagne chiuse per i cicerelli e il paragrafo 4 dell’articolo 31 sulle navi d’appoggio per la pesca del tonno rosso. Sono inoltre modificati numerosi allegati (IA, IB, IC, ID, II, VI e altri allegati sostitutivi) con nuovi TAC, ripartizioni e condizioni speciali.

Misure specifiche per la spigola

Il nuovo articolo 11 vieta ai pescherecci dell’Unione e alla pesca commerciale da riva la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7, nonché la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco delle catture in tale zona. Sono previste deroghe per catture accessorie nelle reti da riva e, in gennaio 2022 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2022, limiti specifici per reti demersali, sciabiche, ami e palangari e reti da posta fisse, con soglie in chilogrammi/tonnellate e percentuali per bordata. La disciplina include condizioni di accesso basate su precedenti catture (periodo 1o luglio 2015-30 settembre 2016), possibilità di sostituzione del peschereccio senza aumento di numero e capacità complessiva, divieto di trasferimento dei limiti tra navi o periodi, obbligo di comunicazione mensile alla Commissione e regole più restrittive per la pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e 7a-7k.

Chiusure stagionali per i cicerelli

Il nuovo articolo 15 vieta la pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglia inferiore a 16 mm nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2022. Il regime si coordina con il TAC annuale e con le zone di gestione del cicerello riportate in allegato.

Navi d’appoggio per la pesca del tonno rosso

L’articolo 31, paragrafo 4, stabilisce che il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a tre navi d’appoggio per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusione degli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

Aggiornamento dei TAC e delle ripartizioni per stock UE e con il Regno Unito

Gli allegati IA, IB e IC sono modificati per acciuga, cicerelli, argentina, brosme, aringhe, merluzzo bianco, lepidorombi, rane pescatrici, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, sogliola, spratto, spinarolo, suri/sugarelli, busbana norvegese e altre specie. Sono aggiornati TAC, quote nazionali, condizioni speciali, divieti di pesca diretta e regole sulle catture accessorie, incluse clausole su trasferimenti fra zone e notifiche preventive o retroattive alla Commissione e al Regno Unito.

Adeguamenti in materia di stock condivisi con il Regno Unito

Sulla base del verbale scritto del 21 dicembre 2021 e delle consultazioni ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, vengono sostituiti i TAC provvisori con TAC per l’intero 2022 e adattate varie condizioni connesse: mantenimento di specie vietate, misure per le catture accessorie di stock sotto Blim, mantenimento di chiusure e limiti per la spigola, distribuzione del cicerello tra zone di gestione, proroga del contingente UE di 4 500 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard fino al 30 aprile 2022 e riallineamento del TAC dell’aringa del Mare del Nord al criterio storico di ripartizione per la Svezia.

Misure legate a organizzazioni regionali di gestione della pesca

Gli allegati sostituiscono o aggiornano misure per la SPRFMO, la IOTC e l’ICCAT. Per la SPRFMO sono introdotti un TAC esplorativo di 75 tonnellate per gli austromerluzzi e nuovi limiti per il sugarello cileno. Per la IOTC sono attuati limiti riveduti per il tonno albacora, inizialmente per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2022. Per l’ICCAT sono attuate la ripartizione del tonno bianco del Mediterraneo, i periodi di chiusura e il limite di capacità, nonché le regole su sforzo di pesca, capacità di immissione e capacità di allevamento del tonno rosso, oltre ai riporti di contingenti inutilizzati e agli adeguamenti tra Stati membri.

Regime delle specie vietate e misure di protezione

Il regolamento richiama il mantenimento degli elenchi delle specie vietate concordato con il Regno Unito. Nel testo modificato restano o sono richiamate misure di protezione per spinarolo, razze, razza ondulata, spigola e altre specie, incluse regole di rilascio immediato, limiti alle catture accessorie e divieti di pesca mirata.

Applicazione temporale e immediata efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il considerando finale giustifica la retroattività con l’aumento o il mancato esaurimento delle possibilità di pesca e con l’urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescaconservazione delle risorse marineaccordi internazionali di pescagestione dei totali ammissibili di catturemisure tecniche di pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.