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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12695/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA maturato nel 2018 da una società a responsabilità limitata cessata, credito che, secondo la ricostruzione in fatto, era stato attribuito al socio e da questi chiesto a rimborso. L'Ufficio aveva negato il rimborso richiamando la disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica, ritenendo ostativa la mancanza della dimostrazione di una specifica causa esimente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l'appello del contribuente, osservando che l'Amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell'importo del credito IVA e che, pertanto, dovevano applicarsi i principi della giurisprudenza unionale sulla prova della frode o dell'abuso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 36 decies-36 duodecies, del d.l. n. 138 del 2011 e dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, sostenendo che il giudice di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza di una situazione fraudolenta anche in assenza di una contestazione specifica dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina interna sulle società non operative e sulle società in perdita sistematica, nella parte in cui comporta la perdita del diritto al rimborso o alla detrazione del credito IVA in ragione del solo mancato superamento di determinate soglie di ricavi, deve essere disapplicata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, proprio perché la disapplicazione della presunzione interna impone di verificare la realtà concreta dell'attività economica svolta, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se l'inoperatività dipendesse da ragioni effettive oppure fosse indice di frode o di abuso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2, commi 36 decies-36 duodecies, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. in l. 14 settembre 2011, n. 148

    Disposizioni richiamate per la disciplina delle società in perdita sistematica equiparate alle società non operative, rilevanti ai fini del diniego del credito IVA.

  • art. 30, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    "Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ... o di cessione"

    La Corte ne afferma l'incompatibilità con la direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità nella parte in cui opera come automatica preclusione al rimborso/detrazione senza verifica di frode o abuso.

  • art. 30, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    "Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi"

    La previsione è letta come presunzione interna non sufficiente, di per sé, a negare il diritto IVA in assenza di accertamento concreto di frode o abuso.

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiamato quale norma sulla compensazione, nel divieto collegato alle società non operative.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154

    Richiamato quale norma sulla cessione del credito IVA, nel quadro dei divieti per le società non operative.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Deve essere interpretato nel senso che non consente di negare la qualità di soggetto passivo a chi eserciti effettivamente un'attività economica, anche se le operazioni non raggiungono una soglia di ricavi fissata dal diritto nazionale.

  • art. 167, direttiva 2006/112/CE

    Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.

  • art. 273, direttiva 2006/112/CE

    Consente agli Stati membri misure di controllo e contrasto all'evasione, purché non eccedano quanto necessario e non svuotino il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione e al rimborso non può essere escluso automaticamente in base a una presunzione nazionale fondata sul mancato raggiungimento di soglie di ricavi o di operatività, se il soggetto ha comunque svolto un'attività economica effettiva.
  • Le norme interne sulle società non operative devono essere disapplicate quando producono una limitazione del diritto IVA incompatibile con la direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità e proporzionalità.
  • Quando venga contestata l'inoperatività di una società ai fini IVA, il giudice deve verificare in concreto le ragioni dell'assenza o insufficienza di operazioni, accertando se esse siano espressione di una reale attività economica oppure indici di frode o di abuso.
  • Ai fini della limitazione del diritto alla detrazione IVA, non basta il mero dato quantitativo delle operazioni; occorrono elementi oggettivi idonei a dimostrare una frode, un abuso o una costruzione artificiosa.
  • La mancata allegazione, da parte dell'Ufficio, di una specifica contestazione sulla frode non esonera il giudice dal dover accertare la realtà sostanziale dell'operazione o dell'attività economica quando la disciplina interna presuntiva sia incompatibile con il diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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