L.R. Abruzzo 6/2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ''G. Caporale'').
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina di riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”, precisando competenze, composizione e funzioni degli organi, modalità di nomina dei direttori e procedure di intervento sostitutivo. È in vigore dall’11 aprile 2015 e opera solo sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise.
Modifiche al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise
Modifiche al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise
La legge regionale interviene sulla l.r. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, affinando la disciplina del riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Le modifiche riguardano soprattutto competenze istituzionali, composizione degli organi, requisiti e rapporti di lavoro dei direttori e poteri sostitutivi tra le due Regioni.
Ambito e finalità delle modifiche
Il provvedimento non istituisce una nuova disciplina autonoma, ma corregge e integra quella già dettata dalla l.r. 41/2014. L’oggetto resta circoscritto all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nell’ambito delle Regioni Abruzzo e Molise.
Competenze e attività dell’Istituto
Le modifiche incidono sulle funzioni attribuite all’Istituto, precisando che:
- il riferimento alla tutela dell’ambiente è riformulato in termini di “correlati profili di tutela ambientale”;
- viene eliminato il richiamo ai soggetti privati in una delle lettere dell’articolato originario;
- viene soppressa la previsione specifica di supporto e assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare;
- è eliminato il riferimento alle “altre discipline di ambito tecnico-scientifico” tra i titoli o le attività rilevanti.
È inoltre precisato che l’Istituto garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza e sull’anticorruzione.
Principio di parità tra Abruzzo e Molise
Tra le regole di funzionamento è inserito espressamente il principio di parità tra le due Regioni, in relazione alle attività e ai finanziamenti appositamente previsti. La legge rafforza così il bilanciamento istituzionale tra Abruzzo e Molise nella governance dell’Istituto.
Organi dell’Istituto e nomine
La composizione degli organi viene precisata con riferimento alle designazioni dei componenti: il testo specifica che i membri individuati dal Ministero della salute, dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise sono “designati” dai rispettivi enti.
In caso di cessazione anticipata di un consigliere, la sostituzione avviene su designazione dell’ente competente.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e commissariamento
La legge puntualizza che il Consiglio di amministrazione può essere sciolto solo con provvedimento congiunto e motivato delle istituzioni regionali competenti. Analogamente, gli atti adottati dalle Regioni in tale ambito richiedono un provvedimento congiunto.
Se il Consiglio di amministrazione non adempie nei termini previsti:
- i Presidenti delle Giunte di Abruzzo e Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un termine congruo non inferiore a 30 giorni;
- decorso inutilmente tale termine, nominano un commissario;
- il commissario deve adottare gli atti entro 45 giorni dalla nomina.
Direttore Generale
La disciplina del Direttore Generale viene ridefinita in modo puntuale:
- l’incarico è conferito tramite apposito avviso pubblico;
- il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno;
- è regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo;
- la durata del contratto è compresa tra 3 e 5 anni;
- il contratto è rinnovabile una sola volta.
Per la disciplina del rapporto si applicano, per quanto non espressamente previsto, gli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992. Viene inoltre richiamato il quadro regolatorio statale sui contratti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie.
Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario deve essere un medico veterinario che:
- non abbia compiuto 65 anni al momento del conferimento dell’incarico;
- abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
Il suo rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, con contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a 5 anni.
Direttore Amministrativo
Anche il Direttore Amministrativo è incardinato in un rapporto:
- esclusivo;
- a tempo pieno;
- regolato da contratto di diritto privato;
- di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a 5 anni.
Vigilanza e poteri sostitutivi delle Regioni
La disciplina dei controlli e dei poteri sostitutivi viene rafforzata. Se l’Istituto omette o ritarda l’adozione di atti previsti dalla normativa:
- la Regione Abruzzo diffida l’Istituto ad adempiere entro 30 giorni;
- se l’inadempimento persiste, la Regione Abruzzo può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un commissario ad acta.
Sono inoltre ridefiniti i riferimenti ai soggetti regionali titolari delle funzioni di vigilanza e controllo, con coinvolgimento esplicito di entrambe le Regioni.
Regime transitorio
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi. La legge è entrata in vigore l’11 aprile 2015 e non contiene una disciplina temporanea ulteriore di applicazione limitata.
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