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Legge

L.R. Abruzzo 6/2015

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ''G. Caporale'').

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina di riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”, precisando competenze, composizione e funzioni degli organi, modalità di nomina dei direttori e procedure di intervento sostitutivo. È in vigore dall’11 aprile 2015 e opera solo sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise.

Modifiche al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise

Modifiche al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise

La legge regionale interviene sulla l.r. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, affinando la disciplina del riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Le modifiche riguardano soprattutto competenze istituzionali, composizione degli organi, requisiti e rapporti di lavoro dei direttori e poteri sostitutivi tra le due Regioni.

Ambito e finalità delle modifiche

Il provvedimento non istituisce una nuova disciplina autonoma, ma corregge e integra quella già dettata dalla l.r. 41/2014. L’oggetto resta circoscritto all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nell’ambito delle Regioni Abruzzo e Molise.

Competenze e attività dell’Istituto

Le modifiche incidono sulle funzioni attribuite all’Istituto, precisando che:

  • il riferimento alla tutela dell’ambiente è riformulato in termini di “correlati profili di tutela ambientale”;
  • viene eliminato il richiamo ai soggetti privati in una delle lettere dell’articolato originario;
  • viene soppressa la previsione specifica di supporto e assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare;
  • è eliminato il riferimento alle “altre discipline di ambito tecnico-scientifico” tra i titoli o le attività rilevanti.

È inoltre precisato che l’Istituto garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza e sull’anticorruzione.

Principio di parità tra Abruzzo e Molise

Tra le regole di funzionamento è inserito espressamente il principio di parità tra le due Regioni, in relazione alle attività e ai finanziamenti appositamente previsti. La legge rafforza così il bilanciamento istituzionale tra Abruzzo e Molise nella governance dell’Istituto.

Organi dell’Istituto e nomine

La composizione degli organi viene precisata con riferimento alle designazioni dei componenti: il testo specifica che i membri individuati dal Ministero della salute, dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Molise sono “designati” dai rispettivi enti.

In caso di cessazione anticipata di un consigliere, la sostituzione avviene su designazione dell’ente competente.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e commissariamento

La legge puntualizza che il Consiglio di amministrazione può essere sciolto solo con provvedimento congiunto e motivato delle istituzioni regionali competenti. Analogamente, gli atti adottati dalle Regioni in tale ambito richiedono un provvedimento congiunto.

Se il Consiglio di amministrazione non adempie nei termini previsti:

  • i Presidenti delle Giunte di Abruzzo e Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un termine congruo non inferiore a 30 giorni;
  • decorso inutilmente tale termine, nominano un commissario;
  • il commissario deve adottare gli atti entro 45 giorni dalla nomina.

Direttore Generale

La disciplina del Direttore Generale viene ridefinita in modo puntuale:

  • l’incarico è conferito tramite apposito avviso pubblico;
  • il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno;
  • è regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo;
  • la durata del contratto è compresa tra 3 e 5 anni;
  • il contratto è rinnovabile una sola volta.

Per la disciplina del rapporto si applicano, per quanto non espressamente previsto, gli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992. Viene inoltre richiamato il quadro regolatorio statale sui contratti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie.

Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario deve essere un medico veterinario che:

  • non abbia compiuto 65 anni al momento del conferimento dell’incarico;
  • abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Il suo rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, con contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a 5 anni.

Direttore Amministrativo

Anche il Direttore Amministrativo è incardinato in un rapporto:

  • esclusivo;
  • a tempo pieno;
  • regolato da contratto di diritto privato;
  • di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a 5 anni.

Vigilanza e poteri sostitutivi delle Regioni

La disciplina dei controlli e dei poteri sostitutivi viene rafforzata. Se l’Istituto omette o ritarda l’adozione di atti previsti dalla normativa:

  • la Regione Abruzzo diffida l’Istituto ad adempiere entro 30 giorni;
  • se l’inadempimento persiste, la Regione Abruzzo può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un commissario ad acta.

Sono inoltre ridefiniti i riferimenti ai soggetti regionali titolari delle funzioni di vigilanza e controllo, con coinvolgimento esplicito di entrambe le Regioni.

Regime transitorio

Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi. La legge è entrata in vigore l’11 aprile 2015 e non contiene una disciplina temporanea ulteriore di applicazione limitata.

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