L.R. Abruzzo 5/2015
Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sopprime le Autorità di bacino regionali abruzzesi e quella interregionale del Sangro, nomina un commissario liquidatore e rialloca funzioni e rapporti al Dipartimento Difesa del Suolo. Interviene inoltre su servizio idrico, organizzazione regionale, sanatorie edilizie e Agenzia sanitaria, con proroga dei contratti a termine dell’Agenzia fino al 31 dicembre 2017. Sono previste abrogazioni e copertura finanziaria a invarianza di spesa.
Soppressione delle Autorità di bacino abruzzesi e altre modifiche normative regionali
Soppressione delle Autorità di bacino e riassetto delle funzioni in Abruzzo
La legge, applicabile nel solo territorio della Regione Abruzzo, dispone la soppressione delle Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro, con conseguente riordino delle funzioni amministrative e dei rapporti giuridici. Il provvedimento è finalizzato al contenimento della spesa pubblica e al migliore esercizio delle competenze in materia di difesa del suolo, nel rispetto della normativa ambientale statale.
Soppressione, commissario liquidatore e durata dell’incarico
La soppressione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. Con lo stesso decreto è nominato un commissario liquidatore, cui sono affidate le attività conseguenti alla soppressione.
L’incarico del commissario:
- è disciplinato nel decreto di nomina quanto a compiti e funzioni;
- dura al massimo 24 mesi dalla notifica della nomina;
- può comunque cessare prima, se si concludono le procedure previste dalla normativa statale richiamata;
- comporta il rimborso delle spese nei limiti delle somme già stanziate sul capitolo di bilancio relativo al funzionamento dell’Autorità di bacino.
È inoltre consentito conferire l’incarico anche a personale in quiescenza, trattandosi di incarico eccezionale non rientrante nei divieti statali richiamati.
Subentro della Regione e definizione dei rapporti pendenti
La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità soppresse nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi a beni e personale. Restano salve le funzioni relative al bacino interregionale del Sangro, per le quali è prevista una specifica procedura.
Il Dipartimento competente deve sottoporre alla Giunta regionale ogni atto necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, compresa l’intesa con la Regione Molise per definire le rispettive competenze sul bacino interregionale del fiume Sangro.
Il commissario liquidatore deve inoltre predisporre e trasmettere al Dipartimento, entro il medesimo termine di durata dell’incarico, un piano ricognitivo su:
- rapporti giuridici attivi e passivi;
- personale;
- beni mobili e immobili;
- contenzioso;
- situazione contabile delle Autorità soppresse.
Copertura finanziaria e abrogazioni
Gli oneri della riforma sono coperti nei limiti degli stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale 2015-2017 sul capitolo di spesa dedicato al funzionamento dell’Autorità di bacino, con dichiarata invarianza finanziaria sostanziale.
Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della legge, specifici articoli della L.R. 81/1998, l’intera L.R. 43/2001 sull’Autorità interregionale del Sangro, nonché ulteriori disposizioni regionali incompatibili. I riferimenti alle Autorità soppresse contenuti nella normativa, nei regolamenti e nelle delibere regionali devono intendersi riferiti al Dipartimento regionale competente o agli organi istituzionali regionali competenti.
Modifiche in materia di servizio idrico integrato e organizzazione regionale
La legge interviene sulla disciplina del servizio idrico integrato, precisando che l’ERSI o il commissario previsto dalla normativa regionale esercita le funzioni di regolazione generale e controllo sulla gestione.
Modifica inoltre la normativa sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea, sostituendo la denominazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con quella di Direzione Generale della Regione. Viene anche ampliata la composizione della Conferenza dei Direttori di Dipartimento, includendo il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.
È altresì abrogata una specifica lettera della disciplina dell’Avvocatura regionale.
Definizione delle sanatorie edilizie pendenti
La norma modifica la disciplina regionale sulle domande di sanatoria edilizia ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che i Comuni devono definirle entro il 31 dicembre 2016.
Per accelerare l’istruttoria, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili devono presentare entro il 31 dicembre 2015 una dichiarazione sostitutiva con dati e attestazioni relativi a disponibilità dell’immobile, requisiti per riduzioni dell’oblazione, descrizione delle opere abusive, residenza o dati camerali a seconda dell’uso dell’immobile, eventuali adeguamenti sismici e variazione catastale.
Agenzia Sanitaria Regionale: trattamento del direttore e proroga dei contratti
Per l’Agenzia Sanitaria Regionale viene aggiornato il parametro del trattamento economico del Direttore, ancorandolo al Direttore regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare.
Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso l’Agenzia alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati, per le esigenze di continuità dei servizi, fino al completamento delle procedure concorsuali per i posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La proroga è espressamente prevista senza oneri aggiuntivi.
Disposizioni finali e efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Le misure di sanatoria edilizia e la proroga dei contratti dell’Agenzia sono però legate a termini ormai scaduti; per questo tali disposizioni hanno oggi rilievo essenzialmente storico e pratico limitato. Nel complesso, l’atto risulta in larga parte obsoleto, salvo per gli effetti strutturali ancora richiamati dal testo consolidato.
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