L.R. Abruzzo 7/2015
Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo promuove la sicurezza personale e patrimoniale di viaggiatori e personale di bordo nel trasporto pubblico regionale. Consente intese con forze di polizia, forze armate, polizia municipale, vigili del fuoco, capitanerie di porto-guardia costiera e aziende di trasporto per regolare la presenza a bordo degli appartenenti ai corpi. Non prevede oneri regionali e dal 23/03/2023 l’art. 2 è stato modificato.
Tutela della sicurezza nel trasporto pubblico regionale abruzzese
Tutela della sicurezza nel trasporto pubblico regionale abruzzese
La legge della Regione Abruzzo interviene a tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo nel trasporto pubblico regionale. L’obiettivo è favorire, nell’ambito delle politiche di mobilità, una maggiore protezione sui mezzi pubblici regionali.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica al trasporto pubblico regionale e si inserisce nelle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità. La Regione dichiara di adottare politiche specifiche per incrementare la sicurezza all’interno del servizio di trasporto pubblico regionale, con particolare riguardo alla presenza di persone qualificate per funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza.
Intese tra Regione e soggetti interessati
Per realizzare le finalità della legge, la Regione può stipulare specifiche intese con:
- rappresentanti dei corpi delle Forze di Polizia;
- Forze Armate;
- Polizia Municipale;
- Vigili del Fuoco;
- Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- aziende che esercitano il trasporto pubblico regionale in regime di concessione o di contratto di servizio.
Le intese servono a disciplinare forme e modalità con cui è assicurata la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali appartenenti ai soggetti indicati. Il testo vigente, come risultante dalle modifiche successive, conferma questo impianto operativo.
Modalità di attuazione
L’attuazione della legge è rimessa a una deliberazione della Giunta regionale, che approva lo schema di protocollo di intesa previsto dall’articolo 2. Si tratta quindi di una disciplina attuativa demandata a un atto amministrativo regionale, necessario per rendere operativa la collaborazione con i soggetti coinvolti.
Comunicazione istituzionale e oneri finanziari
La Regione si impegna a dare ampia diffusione alle azioni previste dalla legge tramite specifiche attività di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini. Tale attività deve essere svolta senza oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Non risultano nel testo forniti limiti temporali di efficacia o scadenze specifiche della disciplina, che appare tuttora strutturalmente applicabile nel territorio regionale.
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