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Legge

L.R. Abruzzo 4/2015

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sostituisce l’art. 14 della L.R. 1/2015 e modifica la L.R. 45/2001 su composizione, durata, indennità e rimborsi del Co.Re.Com. Abruzzo. Stabilisce la ricostituzione del Comitato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo articolo, mantiene in carica l’organo uscente fino al subentro e dispone l’abrogazione di specifici articoli della L.R. 45/2001.

Modifiche alla disciplina del Co.Re.Com. Abruzzo e ricostituzione dell'organo

Modifiche al Co.Re.Com. Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 26 febbraio 2015, n. 4 interviene sulla disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, sostituendo l’art. 14 della L.R. 1/2015 e, tramite esso, riscrivendo alcune disposizioni fondamentali della L.R. 45/2001. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’organizzazione e il funzionamento del Co.Re.Com. Abruzzo e contiene anche una disciplina transitoria per la sua ricostituzione.

Composizione del Comitato

Il Co.Re.Com. è composto da tre membri: un Presidente e due componenti. La scelta deve ricadere su persone che offrano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale sia dagli interessi del settore delle comunicazioni, oltre a possedere comprovata competenza ed esperienza negli aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici delle comunicazioni.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri due componenti sono eletti dal Consiglio regionale a voto segreto, con voto limitato a un nome; in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Durata in carica, rinnovo e sostituzioni

I componenti del Co.Re.Com. restano in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata della legislatura, e continuano a esercitare le funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento, che deve essere fissata dal Presidente del Consiglio regionale entro 15 giorni dalla completa costituzione del Comitato.

Non è rieleggibile chi abbia già ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente, gli organi competenti provvedono alla sostituzione entro 60 giorni; il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Se il Comitato si riduce a un solo componente, deve essere rinnovato integralmente entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento. Alla scadenza ordinaria, il rinnovo avviene con le stesse modalità previste per la nomina e l’elezione dei componenti, entro il termine di 60 giorni.

Indennità di funzione e rimborsi spese

Ai componenti del Co.Re.Com. spetta un’indennità di funzione mensile lorda pari al 10% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali. Al Presidente spetta il 35% della medesima indennità, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di Presidenza.

Per i componenti non residenti nel Comune di L’Aquila o nel luogo della eventuale missione, è previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate con mezzi pubblici oppure un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, calcolata sulla minore distanza dal luogo di residenza o domicilio.

Se i componenti si recano, su incarico del Comitato, in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è riconosciuto il rimborso documentato di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Ricostituzione del Comitato e disciplina transitoria

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli organi competenti devono provvedere alla ricostituzione del Co.Re.Com. Fino all’insediamento del nuovo Comitato, i componenti dell’organo uscente restano in carica e continuano a percepire la precedente indennità di funzione.

La legge precisa inoltre che le nuove disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT.

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