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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2160

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 della Commissione, del 27 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, le specifiche e le procedure di riferimento per la gestione dei rischi connessi alla prestazione di servizi fiduciari non qualificati

Normativa europea32025R2160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce norme, specifiche e procedure di riferimento per la gestione dei rischi da parte dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati. Esso attua l’articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 910/2014, chiarendo quando opera la presunzione di conformità e quali elementi devono essere presenti nelle politiche di gestione dei rischi. Il testo integra i requisiti di cibersicurezza già esistenti e rinvia a standard ETSI per alcune clausole tecniche di riferimento. Prevede inoltre obblighi su valutazione, trattamento, monitoraggio dei rischi, conservazione sicura dei dati e approvazione dei rischi residui da parte degli organi di gestione.

Modalità di applicazione dell’articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di gestione dei rischi dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati, con norme di riferimento e procedure comuni.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi fiduciari non qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, per la gestione dei rischi giuridici, commerciali, operativi e di altro tipo, sia diretti sia indiretti, connessi alla prestazione di tali servizi nell’Unione. Riguarda le politiche interne, la valutazione e il trattamento dei rischi, la documentazione, il monitoraggio continuo e la conservazione sicura di determinate informazioni; include anche la pubblicazione dei metodi di verifica dell’identità, se del caso. Non si sostituisce ai requisiti di cibersicurezza già applicabili, in particolare al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 per i soggetti rilevanti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, ma li integra. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gestione dei rischi per i prestatori di servizi fiduciari non qualificati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 dà attuazione all’articolo 19 bis del regolamento (UE) n. 910/2014, definendo norme, specifiche e procedure di riferimento per la gestione dei rischi connessi alla prestazione di servizi fiduciari non qualificati. La finalità è assicurare un approccio coerente alla gestione dei rischi giuridici, commerciali, operativi e di altra natura, integrando il quadro già esistente in materia di cibersicurezza.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che i prestatori di servizi fiduciari non qualificati svolgono un ruolo rilevante nell’ecosistema digitale, pur essendo sottoposti a un regime meno oneroso rispetto ai prestatori qualificati. La Commissione ritiene necessario specificare requisiti e procedure per rendere effettiva la gestione dei rischi, favorire la trasparenza e sostenere la vigilanza, anche tramite l’uso di norme tecniche consolidate e ampiamente riconosciute.

Ambito di applicazione e coordinamento con altre discipline

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari non qualificati nell’Unione e riguarda tutti i rischi pertinenti alla prestazione del servizio, inclusi quelli indiretti e quelli derivanti da terzi o da vulnerabilità del sistema. Esso si coordina con il quadro NIS 2: i prestatori possono rientrare tra i soggetti importanti o essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 e, in tale ipotesi, restano soggetti anche al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 sulle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Per i trattamenti di dati personali, continuano ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE.

Norme di riferimento tecniche

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene le norme di riferimento per i prestatori di servizi fiduciari non qualificati. In particolare, si applicano alcune clausole della norma ETSI EN 319 401 V3.1.1 (2024-06): la clausola 5 sulla valutazione dei rischi, la 6 su politiche e pratiche e le clausole 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.6 su organizzazione interna, risorse umane, gestione delle risorse, controllo degli accessi e sicurezza fisica e ambientale.

Politiche di gestione dei rischi

L’articolo 2 richiede che le politiche di gestione dei rischi siano specifiche per i servizi fiduciari interessati, chiaramente individuate e approvate dall’organo di gestione del prestatore. Le politiche devono contenere almeno:

  • il livello complessivo di tolleranza al rischio, in relazione alla criticità e al livello di sicurezza richiesto;
  • i criteri di rischio, compresi probabilità, impatto e livello del rischio, tenendo conto delle minacce informatiche e delle vulnerabilità;
  • un metodo di individuazione e documentazione dei rischi che consideri l’intero sistema informativo utilizzato, incluse le componenti e i soggetti coinvolti;
  • un processo di valutazione dei rischi individuati;
  • un processo di individuazione, definizione delle priorità e monitoraggio continuo delle misure di trattamento;
  • un processo di monitoraggio continuo dell’attuazione delle politiche stesse.

Sono inoltre richieste procedure adeguate e documentate per garantire il rispetto della normativa applicabile e per monitorare le modifiche legislative e regolamentari dell’Unione e nazionali che possano incidere sulla prestazione dei servizi fiduciari.

Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi

L’articolo 3 impone di individuare, documentare e valutare tutti i rischi rilevanti ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014, in coerenza con le politiche di cui all’articolo 2. Devono essere espressamente considerati i rischi verso terzi, i singoli punti di vulnerabilità potenziali della prestazione e la valutazione dei rischi alla luce dei criteri fissati dalle politiche interne.

Trattamento dei rischi, verifica dell’identità e conservazione sicura

L’articolo 4 disciplina in modo dettagliato il ciclo di trattamento dei rischi. I prestatori devono pianificare, documentare e attuare misure adeguate, attribuendo loro priorità e inserendole in un piano di trattamento dei rischi che indichi anche il responsabile dell’attuazione e i relativi tempi. Il piano deve spiegare in modo comprensibile le ragioni di eventuali rischi residui accettati.

In tale ambito, se del caso, i prestatori devono:

  • verificare l’identità degli utenti del servizio fiduciario, direttamente o tramite terzi;
  • pubblicare informazioni sui metodi di verifica dell’identità utilizzati;
  • registrare e conservare in modo sicuro, per il tempo richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale, anche dopo la cessazione dell’attività, le informazioni di onboarding e registrazione, i dati di autenticazione e le modifiche allo stato di certificati a chiave pubblica o altro materiale crittografico utilizzato;
  • garantire che i dati di autenticazione assegnati siano univoci, se applicabile.

La conservazione delle informazioni deve assicurare disponibilità, integrità e riservatezza.

Revisione periodica e governance interna

I risultati della valutazione dei rischi e il piano di trattamento devono essere riesaminati e, se necessario, aggiornati a intervalli pianificati e comunque almeno una volta l’anno. L’aggiornamento è richiesto anche in presenza di cambiamenti significativi dell’infrastruttura, delle operazioni o dei rischi, oppure in caso di incidenti significativi. I rischi residui devono essere approvati dagli organi di gestione del prestatore, a conferma del coinvolgimento del vertice aziendale nella governance del rischio.

Presunzione di conformità e vigilanza

Il regolamento chiarisce che la presunzione di conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 910/2014 opera solo se il prestatore soddisfa integralmente i requisiti del presente atto di esecuzione. In tale caso, gli organismi di vigilanza devono presumere la conformità; resta però possibile per il prestatore dimostrare il rispetto del quadro europeo anche tramite altre pratiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Norme di riferimento tecniche

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che individua le norme di riferimento applicabili ai prestatori di servizi fiduciari non qualificati. L’allegato richiama specifiche clausole della norma ETSI EN 319 401 V3.1.1 (2024-06), in particolare le sezioni 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6.

Politiche di gestione dei rischi

L’articolo 2 impone che le politiche di gestione dei rischi siano chiaramente riferite ai servizi fiduciari interessati, siano specifiche per tali servizi e siano approvate dall’organo di gestione del prestatore. Le politiche devono includere almeno: tolleranza complessiva al rischio, criteri di rischio (probabilità, impatto, livello di rischio), individuazione e documentazione dei rischi sull’intero sistema informativo, valutazione dei rischi, individuazione e monitoraggio delle misure di trattamento e monitoraggio continuo dell’attuazione delle politiche. È inoltre richiesto che siano predisposte procedure e documentazione per garantire il rispetto della normativa applicabile e il monitoraggio delle evoluzioni legislative e regolamentari UE e nazionali.

Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi

L’articolo 3 richiede di individuare, documentare e valutare tutti i rischi pertinenti ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014, in conformità alle politiche interne. In particolare, devono essere considerati i rischi relativi a terzi, i punti di vulnerabilità potenziali nella prestazione dei servizi fiduciari e la valutazione dei rischi sulla base dei criteri di rischio definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Misure di trattamento dei rischi e conservazione delle informazioni

L’articolo 4 disciplina la pianificazione, documentazione e attuazione delle misure di trattamento dei rischi. I prestatori devono individuare e prioritizzare le misure adeguate, selezionarle e approvarle in un piano di trattamento dei rischi, indicare il responsabile dell’attuazione e i tempi, e monitorarne costantemente l’esecuzione. Il piano deve motivare in modo comprensibile l’accettazione dei rischi residui. Se del caso, occorre verificare l’identità degli utenti, pubblicare i metodi di verifica utilizzati, garantire la registrazione e conservazione sicura delle informazioni di onboarding, dei dati di autenticazione e delle modifiche allo stato di certificati o altro materiale crittografico, anche dopo la cessazione dell’attività, per il tempo richiesto dal diritto UE o nazionale. I dati di autenticazione, se assegnati, devono essere univoci e le informazioni conservate devono essere disponibili, integre e riservate.

Aggiornamento periodico e approvazione dei rischi residui

Sempre ai sensi dell’articolo 4, i risultati della valutazione dei rischi e il piano di trattamento devono essere riesaminati e, se necessario, aggiornati a intervalli pianificati e comunque almeno una volta all’anno, nonché in caso di cambiamenti significativi dell’infrastruttura, delle operazioni o dei rischi o in caso di incidenti significativi. I rischi residui devono essere approvati dagli organi di gestione del prestatore.

Presunzione di conformità

I considerando chiariscono che la presunzione di conformità prevista dall’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 opera solo se il prestatore rispetta i requisiti del presente regolamento. In tal caso, gli organismi di vigilanza devono presumere la conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 910/2014, ferma restando la possibilità per il prestatore di dimostrare la conformità anche con altre pratiche.

Rapporto con il quadro NIS 2 e protezione dei dati

Il regolamento precisa che i prestatori di servizi fiduciari non qualificati possono essere soggetti importanti o essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 e restano quindi soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 per i requisiti tecnici e metodologici delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Inoltre, il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali effettuate ai sensi del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciaricibersicurezzaprotezione dei datimercato internoregolazione digitale

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