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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2199

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina

Normativa europea32025R2199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i contingenti tariffari preferenziali applicabili alle importazioni dall’Ucraina dopo la modifica dell’accordo di associazione UE-Ucraina adottata con la decisione n. 3/2025 del Comitato di associazione. Interviene su numerosi prodotti agricoli e trasformati, aumentando quantitativi, sopprimendo alcuni contingenti, modificando codici e designazioni, e istituendo anche un nuovo contingente per le farine. Prevede inoltre regole transitorie per evitare disallineamenti tra i quantitativi già assegnati nel 2025 e i nuovi livelli applicabili dal 29 ottobre 2025, nonché l’adeguamento della gestione con titoli a decorrere dal 2026.

Modifica dei regimi UE dei contingenti tariffari per le importazioni originarie dell’Ucraina, con aggiornamento dei quantitativi e delle modalità di gestione per il 2025-2026.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti agricoli e di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell’Ucraina rientranti nei contingenti tariffari disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761. Incide sia sui contingenti gestiti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito" sia su quelli gestiti mediante titoli di importazione, con effetti immediati dal 29 ottobre 2025 e, per le modifiche del regolamento (UE) 2020/761, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Contiene inoltre una disciplina transitoria per i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del regolamento. Non disciplina esportazioni né importazioni di origine diversa dall’Ucraina.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 della Commissione

Il regolamento attua la decisione n. 3/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina, che ha modificato l’accordo di associazione incidendo sui contingenti tariffari preferenziali applicabili alle importazioni di origine ucraina nell’Unione. La Commissione interviene per aggiornare i quantitativi, introdurre un nuovo contingente per le farine, sopprimere taluni contingenti divenuti non più necessari e riallineare la disciplina dei contingenti gestiti con titoli e di quelli gestiti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito".

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento si inserisce nel sistema dei contingenti tariffari agricoli previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 510/2014, nonché nei relativi regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Dopo la sospensione temporanea dei contingenti dell’allegato I-A dell’accordo di associazione operata dal regolamento (UE) 2024/1392 fino al 5 giugno 2025 e la successiva disciplina transitoria introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132, la nuova decisione UE-Ucraina aumenta diversi quantitativi, modifica l’elenco dei prodotti ricompresi in alcuni contingenti, liberalizza alcune importazioni e crea un nuovo contingente per la farina.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti originari dell’Ucraina importati nell’Unione e rientranti nei contingenti tariffari agricoli e agroalimentari disciplinati dai due regolamenti di esecuzione modificati. Le modifiche interessano cereali, latte e derivati, uova, carni di pollame, miele, ortofrutta, zucchero, succhi, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, alcole etilico di origine agricola e altri prodotti agricoli trasformati elencati nel regolamento (UE) n. 510/2014. Il testo non introduce nuovi regimi per operatori non ucraini né tocca esportazioni verso l’Ucraina.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L’articolo 1 rinvia all’allegato I del regolamento, che contiene la rimodulazione dei contingenti gestiti in ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Per vari contingenti vengono aumentati i quantitativi annuali e, per il periodo 6 giugno-31 dicembre 2025, viene previsto un quantitativo proporzionale pari ai 7/12 del quantitativo annuo. Tra le modifiche più rilevanti figurano:

  • il contingente 09.6711 per crusche, residui della molitura e residui della fabbricazione degli amidi di granturco, fissato a 85 000 000 kg;
  • il contingente 09.6719 per taluni prodotti a base di zuccheri, cacao in polvere e preparazioni, fissato a 7 500 000 kg;
  • i contingenti 09.6734, 09.6735 e 09.6736, applicabili solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, rispettivamente per frumento/spelta, orzo e granturco, con quantitativi pari ai 7/12 di 1 300 000 000 kg, 450 000 000 kg e 1 000 000 000 kg;
  • i contingenti 09.6738 e 09.6739 per latte e latte scremato/crema in polvere, applicabili solo nel medesimo periodo, con quantitativi pari ai 7/12 di 15 000 000 kg e 15 400 000 kg.

Sono inoltre aggiornati numerosi altri contingenti, tra cui miele (09.6701), prodotti ortofrutticoli (09.6702), zuccheri (09.6704), miscugli cereali/zucchero (09.6705), prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vino (09.6715), alcole etilico agricolo (09.6723) e altri prodotti agricoli trasformati (09.6720, 09.6725, 09.6726). In vari casi alcuni contingenti sono soppressi perché le importazioni sono state liberalizzate o perché non più necessari.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dal 2026

L’articolo 2 e l’allegato II aggiornano la disciplina dei contingenti con titoli di importazione, con applicazione dal 1° gennaio 2026. Nel sistema con titoli viene introdotto un nuovo contingente 09.4309 per le farine, con periodo contingentale annuale, importazione dall’Ucraina, domanda di titoli secondo gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento, quantitativo di 30 000 000 kg, dazio contingente pari a 0 EUR e cauzione di 30 EUR per 1 000 kg. Per i contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 sono ridefinite descrizione dei prodotti, quantitativi annuali a decorrere dal 2026 e codici NC.

Sono inoltre rimodulati i contingenti 09.4600, 09.4601 e 09.4602 per il latte e i prodotti lattiero-caseari, i contingenti 09.4275 e 09.4276 per le uova e i contingenti 09.4273 e 09.4274 per le carni di pollame. In tali casi il regolamento specifica la ripartizione in sottoperiodi, di regola in quattro tranche del 25 %, oppure in due sottoperiodi semestrali per taluni prodotti lattiero-caseari.

Disciplina transitoria

L’articolo 3 tutela il coordinamento tra il vecchio e il nuovo livello dei contingenti nel periodo di passaggio. Per il contingente del regolamento (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del regolamento, il quantitativo disponibile per il resto del periodo è dato dalla differenza tra il nuovo quantitativo e quanto già assegnato tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione. Se il contingente era già avviato e il precedente quantitativo risultava esaurito, la differenza viene assegnata dalla data di applicazione in avanti. La norma evita duplicazioni o vuoti di capienza durante l’adeguamento ai nuovi quantitativi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Si applica dal 29 ottobre 2025; tuttavia l’articolo 2, relativo alle modifiche del regolamento (UE) 2020/761, si applica solo dal 1° gennaio 2026. Le modifiche riflettono quindi un doppio regime temporale: immediato per i contingenti 2025 gestiti secondo il principio cronologico e differito al 2026 per i contingenti gestiti mediante titoli.

Disposizioni principali

Adeguamento dei contingenti gestiti a primo arrivato, primo servito

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato per riflettere l’aumento dei quantitativi e le soppressioni/nuove introduzioni derivanti dalla modifica dell’accordo UE-Ucraina. Tra le principali variazioni figurano: nuovi quantitativi per cereali, miele, ortofrutta, zucchero, prodotti trasformati e alcole etilico; soppressione di alcuni contingenti (ad esempio 09.6706, 09.6710, 09.6712, 09.6713, 09.6716, 09.6721, 09.6722); istituzione del nuovo contingente 09.6733 per le farine con quantitativo pari a 7/12 di 30 000 000 kg nel periodo 29 ottobre-31 dicembre 2025.

Modifica dei contingenti gestiti mediante titoli di importazione dal 2026

Gli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono aggiornati per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2026. In particolare sono introdotti o ridefiniti i contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308 e 09.4309 per cereali/farine, con quantitativi annuali e relativi codici NC, nonché i contingenti 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274 per latte, uova e carni di pollame, con suddivisione in sottoperiodi secondo le regole degli allegati modificati.

Disposizioni transitorie sui quantitativi già assegnati nel 2025

Per il periodo contingentale in corso alla data di applicazione del regolamento nell’ambito del regolamento (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione. Se, alla data di applicazione, il periodo è già iniziato e il quantitativo precedente è esaurito, la differenza tra nuovo e precedente quantitativo viene assegnata da quella data in poi.

Nuovi quantitativi e rimodulazioni per singoli contingenti

L’allegato I dettaglia le modifiche quantitative per numerosi contingenti, tra cui: cereali (09.6703, 09.6707, 09.6708, 09.6709, 09.6711, 09.6719); latte e lattiero-caseari (09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6717); uova (09.6755, 09.6756); carni di pollame (09.6757, 09.6758); prodotti dell’apicoltura (09.6701); prodotti ortofrutticoli (09.6702); zucchero (09.6704); cereali e zucchero (09.6705); prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vino (09.6715); alcole etilico di origine agricola (09.6723); altri prodotti agricoli trasformati (09.6720, 09.6725, 09.6726). Molti quantitativi per il 2025 sono espressi come 7/12 del quantitativo annuale pieno.

Entrata in vigore e decorrenza differenziata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si applica dal 29 ottobre 2025, mentre l’articolo 2 si applica dal 1° gennaio 2026. Il testo richiama espressamente la necessità di attuare tempestivamente la decisione n. 3/2025 e di assicurare la conformità all’accordo di associazione modificato.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturacontingenti tariffarirapporti esterni ue

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