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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2194

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione, del 28 ottobre 2025, che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione istituisce un modello unico che i promotori di progetti devono utilizzare per chiedere il riconoscimento di un progetto sulle materie prime critiche come progetto strategico. Il modello mira ad armonizzare la procedura e a garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per verificare i criteri sostanziali previsti dal regolamento (UE) 2024/1252. L’allegato dettaglia in modo molto ampio i dati richiesti, la documentazione giustificativa e l’attestazione finale del promotore. Il regolamento si applica dal 18 novembre 2025.

Stabilisce il modello unico obbligatorio per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252.

Ambito di applicazione

Si applica ai promotori di progetti che presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252. Riguarda i progetti relativi a materie prime strategiche elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1252, inclusi progetti di estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione, nell’Unione, nei paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare (PTOM), secondo i casi previsti dal modello. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Non disciplina il merito del riconoscimento, ma la forma e il contenuto standardizzati della domanda.

Modello unico per la domanda di riconoscimento di progetti strategici sulle materie prime critiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione dà attuazione all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1252, che disciplina il quadro europeo per un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. La finalità è uniformare la presentazione delle domande di riconoscimento di un progetto come "progetto strategico", assicurando alla Commissione un set informativo omogeneo e completo per la valutazione dei criteri sostanziali previsti dal regolamento di base.

Ambito normativo e funzione del modello

Il modello è obbligatorio per i promotori che chiedono il riconoscimento di progetti relativi alle materie prime critiche come progetti strategici. Il richiamo alla disciplina di base è costante: il modello serve a raccogliere le informazioni necessarie per verificare i criteri di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2024/1252. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico e la struttura del modello riflette, in forma visiva e standardizzata, il livello di dettaglio atteso dalla Commissione.

Dati generali del progetto

La prima parte del modello richiede l’identificazione completa del progetto: titolo, tipologia, fase di sviluppo, durata prevista, data di avvio della produzione, data stimata di raggiungimento della piena capacità, localizzazione geografica e sito web. È inoltre richiesta una breve sintesi del progetto e la classificazione secondo l’UNFC, con compilazione completa degli assi E, F e G. Il questionario preliminare chiede anche se il progetto riguardi una o più materie prime strategiche elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1252.

Informazioni per la valutazione dei criteri sostanziali

La sezione centrale del modello è costruita per consentire la verifica dei criteri di ammissibilità sostanziale. In primo luogo, occorre descrivere il contributo del progetto alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e ai parametri di riferimento previsti dalla normativa di base. La modulistica distingue tra:

  • progetti di estrazione, per i quali vanno indicati materia prima estratta, produzione annua stimata, contenuto di materie prime strategiche e metodi di stima della purezza del concentrato, della classificazione delle risorse e del livello di confidenza delle stime;
  • progetti di trasformazione e riciclaggio, per i quali vanno indicati materiali in entrata, quantitativi annuali, contenuto di materie prime strategiche, materiali prodotti e metodi di valutazione del contenuto;
  • progetti di sostituzione, per i quali si devono indicare il nuovo materiale, la materia prima strategica sostituita, le quantità interessate e il potenziale innovativo.

Promotore, assetto proprietario e piano aziendale

Il modello richiede un quadro societario e proprietario completo. Devono essere indicati promotore, sede centrale, indirizzo, sito internet, persona di contatto, eventuale simbolo azionario e PIC, quote di partecipazione e ruolo del promotore nel progetto. Se il promotore è una controllata, devono essere fornite informazioni sulla società madre o holding; inoltre, vanno indicati eventuali altri soggetti rilevanti e ulteriori persone pertinenti, nonché il controllo giuridico e l’assetto proprietario con descrizione dei ruoli e dei diritti di ciascun soggetto.

Il piano aziendale deve essere trasmesso come documento supplementare e sintetizzato nella domanda. Deve includere proposta di valore, strategia aziendale, approccio alla commercializzazione, analisi di mercato con mercati di riferimento, principali clienti e concorrenti, oltre a CAPEX e OPEX complessivi previsti. La domanda deve poi riassumere il finanziamento del progetto, il fabbisogno di capitali, la distribuzione delle spese nelle diverse fasi di sviluppo, i principali rischi del business plan e le relative misure di attenuazione.

Sicurezza dell’approvvigionamento, acquisti e commercio

Per tutti i progetti è richiesta una strategia per garantire acquirenti delle materie prime strategiche prodotte, con particolare attenzione al mercato dell’Unione, e l’indicazione della quota destinata all’UE. Devono inoltre essere forniti dati di base su eventuali accordi di acquisto assicurati o previsti, inclusi nome degli acquirenti, proprietà, sede centrale, livello degli impegni, importi e durata. Nei progetti di trasformazione, riciclaggio e sostituzione va esposta anche la strategia di approvvigionamento delle materie prime in entrata, con dati analoghi sui fornitori. Per i progetti localizzati in paesi terzi o PTOM, il modello richiede di identificare eventuali ostacoli alle condizioni commerciali e di investimento, incluse restrizioni all’esportazione.

Fattibilità tecnica, operatività e autorizzazioni

La parte tecnica impone di descrivere la fattibilità del progetto e i rischi connessi all’accesso alla tecnologia necessaria, ivi comprese le restrizioni commerciali e i diritti di proprietà intellettuale. Occorre anche sintetizzare la situazione delle infrastrutture essenziali, come elettricità, acqua, strade, ferrovie e accesso ai porti.

Sul piano operativo, va illustrato il calendario di sviluppo e le principali tappe, con evidenza dei rischi nelle fasi di progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e dismissione, nonché delle misure di mitigazione e del grado di fiducia nel conseguimento dei risultati attesi. Il modello richiede infine una panoramica completa delle autorizzazioni: quelle già ottenute, quelle richieste e quelle ancora da presentare, con indicazione di nome, descrizione, stato e date rilevanti.

Sostenibilità ambientale, sociale e governance

Il modello dedica un’intera sezione alla sostenibilità. In primo luogo, richiede l’indicazione di eventuali sistemi internazionali di certificazione o norme pertinenti cui il progetto si conforma. Per gli aspetti ambientali, devono essere descritti monitoraggio, prevenzione e mitigazione degli impatti su aria, acqua, suolo, biodiversità, sostanze pericolose, rumore e vibrazioni, sicurezza degli impianti, energia e rifiuti. È inoltre richiesto di indicare se il progetto ricade in aree Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE. Per taluni progetti di trasformazione e riciclaggio in aree protette occorre spiegare le ubicazioni alternative tecnicamente appropriate valutate e le ragioni della loro inadeguatezza. Per i progetti di estrazione nei paesi terzi o PTOM va trasmesso un piano di ripristino o miglioramento dello stato ambientale dei siti dopo la fine dello sfruttamento.

Sul piano sociale, il modello richiede la descrizione delle misure per prevenire e ridurre gli impatti negativi tramite pratiche socialmente responsabili, il rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, nonché la gestione di eventuali reinsediamenti involontari. Deve essere allegato un piano per l’accettabilità sociale, comprendente coinvolgimento delle comunità, canali di comunicazione, campagne informative e meccanismi di attenuazione e compensazione. Va inoltre stimato il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro di qualità, fabbisogno di forza lavoro qualificata e piano di miglioramento delle competenze e riqualificazione. Per i progetti con impatti sui popoli indigeni è richiesto un ulteriore piano di consultazione costruttiva e, se del caso, di equo indennizzo.

Quanto alla governance, il modello richiede di spiegare come il progetto assicuri pratiche commerciali trasparenti e adeguate politiche di conformità, anche per prevenire impatti negativi sul funzionamento della pubblica amministrazione tramite misure anticorruzione e anti-concussione.

Vantaggi transfrontalieri e benefici reciproci

Per i progetti dell’Unione, il modello chiede di evidenziare la partecipazione di imprese e acquirenti di diversi Stati membri, gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più Stati membri e altri eventuali vantaggi transfrontalieri. Per i progetti nei paesi terzi qualificati come mercati emergenti o economie in via di sviluppo, occorre illustrare come il progetto rafforzi più fasi della catena del valore locale o regionale, attragga investimenti privati, generi benefici economici o sociali più ampi e produca vantaggi reciproci per l’Unione e il paese terzo.

Documentazione giustificativa e attestazione

La sezione finale elenca i documenti di supporto da allegare, distinti per tipo di progetto e per sottosezione del modello: documentazione su purezza del concentrato e classificazione delle risorse, sui materiali in entrata e sui metodi di valutazione, sul potenziale innovativo, sull’assetto proprietario, sul piano aziendale, sulla due diligence finanziaria indipendente, sulla maturità tecnologica, sullo stato operativo, sulle certificazioni, sulle alternative localizzative, sui piani ambientali e sociali e su eventuali ulteriori documenti pertinenti.

La domanda si conclude con una dichiarazione del rappresentante del promotore, che attesta veridicità, correttezza e completezza delle informazioni, autenticità e completezza dei documenti allegati, nonché la natura stimata delle valutazioni fornite e la loro imparzialità e sincerità.

Disposizioni principali

Modello unico obbligatorio

L’articolo 1 impone ai promotori di progetto di utilizzare il modello unico riportato nell’allegato per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 18 novembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Contenuto del modello: dati generali del progetto

L’allegato richiede informazioni di base sul progetto: titolo, tipo e fase di sviluppo, durata, date previste di avvio della produzione e di piena capacità, ubicazione geografica, sito web e breve sintesi. Richiede inoltre la classificazione UNFC completa, con indicazione degli assi E, F e G.

Contenuto del modello: valutazione dei criteri sostanziali

La sezione 2 raccoglie le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, con focus su sicurezza dell’approvvigionamento, fattibilità tecnica, sostenibilità e vantaggi transfrontalieri o reciproci. Include specifiche diverse per progetti di estrazione, trasformazione, riciclaggio, sostituzione, progetti in paesi terzi o PTOM e progetti dell’Unione.

Contenuto del modello: informazioni sul promotore e piano aziendale

Il modello richiede dati sul promotore, sull’assetto proprietario, sull’eventuale società madre o holding, su altre imprese e persone pertinenti, nonché un piano aziendale sintetizzato con proposta di valore, strategia, commercializzazione, mercati, clienti, concorrenti, CAPEX, OPEX, fabbisogno finanziario, rischi e misure di attenuazione.

Contenuto del modello: sicurezza dell’approvvigionamento e scambi

Per tutti i progetti va descritta la strategia per assicurare acquirenti, soprattutto nell’Unione, e indicata la quota destinata al mercato dell’Unione. Per i progetti di trasformazione, riciclaggio e sostituzione va indicata anche la strategia di approvvigionamento delle materie prime in entrata; per i progetti in paesi terzi o PTOM vanno identificati eventuali ostacoli commerciali o di investimento, incluse restrizioni all’esportazione.

Contenuto del modello: fattibilità tecnica e autorizzazioni

La sezione tecnica richiede descrizione della fattibilità, dei rischi tecnologici e di proprietà intellettuale, delle infrastrutture necessarie, del calendario operativo, dei principali rischi operativi e dello stato delle autorizzazioni, con elenco di quelle ottenute, richieste o ancora da presentare.

Contenuto del modello: sostenibilità ambientale, sociale e governance

Il modello richiede informazioni su sistemi di certificazione o norme pertinenti, sulla gestione degli impatti ambientali per aria, acqua, suolo, biodiversità, sostanze pericolose, rumore, sicurezza, energia e rifiuti; sugli impatti sociali, sui diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori; e sulle misure di governance e integrità, incluse politiche anticorruzione.

Contenuto del modello: benefici transfrontalieri e reciproci

Per i progetti dell’Unione va illustrata la partecipazione di imprese e acquirenti di più Stati membri, l’effetto sulla disponibilità di materie prime strategiche e gli altri vantaggi transfrontalieri. Per i progetti nei paesi terzi emergenti o in via di sviluppo va spiegato il rafforzamento della catena del valore, l’incentivo agli investimenti privati, i benefici economici o sociali e gli ulteriori vantaggi reciproci per l’Unione e il paese terzo.

Documenti giustificativi e attestazione finale

La sezione 3 elenca la documentazione da allegare, tra cui documenti tecnici, societari, finanziari, ambientali e sociali, oltre a eventuali ulteriori informazioni pertinenti. La domanda si chiude con un’attestazione del rappresentante del promotore circa veridicità, correttezza, completezza, autenticità dei documenti e sincerità delle stime e opinioni fornite.

Come è indicizzato

Materiematerie prime criticheindustriamercato internoprocedure amministrativeambiente

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