Regolamento (UE) 2025/2161
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato per i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante ed energia elettrica e della massa totale dei veicoli pesanti, collegandolo alle procedure VECTO e ai controlli di conformità in servizio. Definisce requisiti tecnici, parametri da registrare, modalità di conservazione e accesso ai dati, nonché procedure di verifica statistica in caso di scostamenti dagli standard di accuratezza. Il sistema è costruito in stretta connessione con le omologazioni in relazione alle emissioni e prevede un’applicazione progressiva dal 2027 e dal 2029. Il regolamento contiene inoltre allegati molto dettagliati sulle soglie di accuratezza, sulle prove di verifica e sulle dichiarazioni del costruttore.
Definizione dei requisiti tecnici e delle procedure di prova per i dispositivi OBFCM e OBMM sui veicoli pesanti, ai fini del monitoraggio a bordo del consumo di carburante/energia, del chilometraggio e della massa totale.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli pesanti delle categorie M2, M3, N2 e N3 di cui al regolamento (UE) 2019/1242, con differenziazioni in base alla tecnologia di propulsione (ICE, HEV, OVC-HEV, PEV, FCHV, OVC-FCHV e dual-fuel) e al tipo di prova/regime transitorio o a regime completo indicato nell’allegato I. Sono previsti obblighi per i costruttori e, in particolare, per le autorità di omologazione e di rilascio dell’omologazione in relazione alle emissioni. Sono escluse o esentate alcune categorie: costruttori di piccola serie ai sensi del regolamento (UE) 2018/858; veicoli M2 e N2 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t e con omologazione alternativa ai sensi del regolamento (UE) n. 582/2011; veicoli registrati come Euro 7ext ai sensi del regolamento (UE) 2024/1257; veicoli fuoristrada, veicoli per uso speciale e veicoli fuoristrada per uso speciale. Le prescrizioni si applicano progressivamente: dal 1º luglio 2027 per determinati veicoli e, in modo esteso, dal 29 maggio 2029 per ulteriori tipi di veicoli pesanti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sui dispositivi OBFCM e OBMM per veicoli pesanti
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 595/2009 per introdurre requisiti tecnici armonizzati relativi ai dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante ed energia elettrica e della massa totale dei veicoli pesanti. La finalità è rafforzare la rappresentatività dei dati utilizzati nella procedura VECTO e migliorare il controllo della conformità rispetto agli obiettivi di emissione di CO2 e all’efficienza energetica, in un quadro collegato alle omologazioni in relazione alle emissioni.
Contesto e ratio
I considerando chiariscono che i dati OBFCM devono consentire un confronto affidabile tra valori simulati e valori reali di consumo/emissioni, includendo profilo di utilizzo, carico, tipo di carburante, massa totale e distanza percorsa nel ciclo di vita. Il regolamento mira anche a sfruttare, ove possibile, sensori e sistemi già presenti sui veicoli, riducendo gli oneri di sviluppo e prova per i costruttori.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda i veicoli pesanti delle categorie M2, M3, N2 e N3, con disciplina differenziata per tecnologie di propulsione e famiglie di veicoli. L’allegato I specifica che i requisiti si applicano ai dispositivi OBFCM e, ove necessario, ai sistemi OBEM e OBMM; la massa totale del veicolo deve essere rilevata tramite monitoraggio a bordo e può essere determinata anche con metodi indiretti. Sono previste esenzioni per i costruttori di piccola serie, per alcuni veicoli con massa ridotta e omologazione alternativa, per i veicoli Euro 7ext e per veicoli fuoristrada/speciali.
Definizioni principali
L’articolo 1 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/2400 e introduce, tra le altre, le nozioni di:
- dispositivo OBFCM, inteso come software/hardware che rileva parametri del veicolo, del motore, del carburante o dell’energia elettrica e del carico utile/massa;
- sistema OBEM, per la parte relativa a consumo di carburante ed energia elettrica;
- sistema OBMM, per la determinazione della massa totale del veicolo;
- valori di ciclo di vita, periodo di accumulo e matrici di dati statici indicizzate per velocità media e massa media;
- parametri specifici per veicoli elettrificati e a celle a combustibile, inclusi energia elettrica totale, V2X, e combustibile consumato nelle celle a combustibile.
Obblighi dei costruttori e dichiarazioni di conformità
Ai sensi dell’articolo 2, i costruttori devono garantire la conformità del dispositivo OBFCM alle prescrizioni tecniche dell’articolo 3 e presentare una dichiarazione firmata secondo l’allegato I, punto 6.1. È ammessa una dichiarazione separata per la componente relativa al monitoraggio della massa, quando il motore/veicolo non rispetti direttamente tale prescrizione: in tal caso il costruttore responsabile delle omologazioni deve attestare la conformità ai requisiti OBMM con dichiarazione ai sensi dell’allegato I, punto 6.2.
Requisiti di applicazione e veicoli interessati
L’articolo 3 stabilisce che i veicoli elencati nell’allegato I, tabella 1, devono essere dotati di dispositivo OBFCM per il monitoraggio di carburante ed energia elettrica, per la determinazione della massa totale e per la conservazione e messa a disposizione dei dati in formato standardizzato. I costruttori devono fornire, dalle date indicate nella tabella 1, i valori più accurati ottenibili dalle centraline del veicolo. L’allegato I precisa che il monitoraggio della massa a bordo si applica solo a determinati gruppi di veicoli definiti per categorie e configurazioni specifiche, inclusi pullman e autobus interurbani a pianale rialzato in alcuni gruppi VECTO.
Conservazione, struttura e accesso ai dati
L’allegato I disciplina in modo molto dettagliato la struttura dei dati da conservare:
- dati di ciclo di vita, accumulati dalla produzione del veicolo;
- dati in accumulo attivo, aggiornati almeno ogni secondo e riferiti a intervalli di massimo 10 minuti o allo spegnimento del motore;
- dati statici, trasferiti e indicizzati per velocità media e massa media.
I dati comprendono, a seconda della tipologia di veicolo, parametri come carburante totale consumato, distanza totale percorsa, flusso di carburante del motore e del veicolo, velocità effettiva e media, energia in uscita dal motore, massa totale del veicolo, energia elettrica totale e relativi sottoindicatori, intensità di corrente, tensione, stato di carica e stato di salute della batteria, nonché parametri per celle a combustibile come combustibile totale consumato, tempo totale di attività ed energia generata.
Il dispositivo deve garantire accesso standardizzato e illimitato alle informazioni e conformità alle norme UNECE n. 49 o SAE J1979/J1979-2/J1979-3. I contatori di ciclo di vita devono essere conservati in memoria non volatile e possono essere azzerati solo in casi eccezionali collegati alla riprogrammazione del VIN o dell’ESN.
Accuratezza e soglie di controllo
L’allegato I definisce i requisiti di accuratezza del sistema OBEM/OBFCM e, per la massa, dell’OBMM. Le soglie di accuratezza per il consumo di carburante e la distanza variano in funzione del tipo di prova (WHTC, WHSC, FCMC, PEMS, VTP, durabilità batteria), con limiti inferiori e superiori specificati nella tabella 7. Per la massa totale del veicolo, l’allegato I tabella 8 indica criteri distinti per insiemi di gruppi di veicoli e tecnologie di propulsione, con tolleranze relative, assolute e fattori di deviazione standard.
Il regolamento distingue inoltre tra:
- requisiti completi (“F”);
- requisiti transitori (“T”);
- sorveglianza dell’accuratezza (“SE” e “SM”);
- requisiti di accuratezza (“E” e “M”).
Per alcuni casi iniziali, il regolamento prevede soltanto sorveglianza dell’accuratezza, senza attivazione automatica della prova statistica di verifica in caso di scostamento.
Procedura di monitoraggio e verifica da parte delle autorità
L’articolo 4 impone alle autorità di omologazione e ai costruttori responsabili delle prove di raccogliere i dati di monitoraggio e di trasmetterli all’autorità di rilascio dell’omologazione entro un mese. L’articolo 5 attribuisce a quest’ultima il compito di valutare la conformità e, se i requisiti di accuratezza non sono soddisfatti, di attivare:
- una prova di verifica statistica OBFCM secondo l’allegato II, se risultano compromessi consumo di carburante o distanza percorsa;
- una prova di verifica statistica OBMM secondo l’allegato III, se risulta compromessa la massa totale del veicolo.
I risultati devono essere condivisi con costruttore e Commissione entro 12 mesi. La Commissione può anche richiedere la trasmissione sistematica dei risultati e dei dati di valutazione.
Misure correttive e collegamento con l’omologazione in relazione alle emissioni
Se la conformità non è raggiunta per una famiglia OBFCM o OBMM, l’articolo 6 rinvia alla procedura di misure correttive dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 582/2011. Ciò conferma che la dichiarazione di conformità dei dispositivi OBFCM/OBMM costituisce un presupposto operativo per l’estensione dell’omologazione in relazione alle emissioni.
Allegato II: verifica statistica di consumo carburante e distanza
L’allegato II stabilisce la procedura statistica per verificare l’accuratezza del consumo totale di carburante e della distanza totale. La prova si svolge su almeno 3 e al massimo 8 veicoli appartenenti alla famiglia OBFCM interessata. Il carburante di prova deve essere un carburante di riferimento dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011, con il quale il motore capostipite è stato omologato.
La prova richiede registrazioni sincronizzate a 1 Hz, uso di tachigrafo digitale conforme al regolamento (UE) n. 165/2014, GPS con accuratezza inferiore a 3 m al 95 % e temperatura ambiente con accuratezza ± 1 °C. L’esito si basa su indici di accuratezza calcolati per ciascun veicolo e su una successiva valutazione statistica con soglie di accettazione/rifiuto differenziate in funzione del numero di veicoli testati.
Allegato III: verifica statistica della massa tramite OBMM
L’allegato III disciplina la verifica dell’accuratezza del sistema OBMM confrontando la massa totale media determinata dal sistema con la massa misurata su pesa a ponte. Anche qui la prova coinvolge da 3 a 8 veicoli e richiede condizioni di prova standardizzate su carico utile, configurazione del veicolo, stato della PTO, tratti di percorso, dinamica e dislivello.
La massa di riferimento deve essere misurata con strumentazione avente accuratezza pari a 50 kg o 0,5 % della taratura massima, se inferiore. La valutazione statistica si basa su deviazioni assolute e relative, con criteri di accettazione/rifiuto che dipendono dal numero di veicoli, dai coefficienti riportati nella tabella 6 e dalla durata media del ciclo di misurazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le prescrizioni tecniche operative sono però scaglionate nel tempo, con una prima applicazione dal 1º luglio 2027 e un’estensione generale dal 29 maggio 2029.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 richiama le definizioni del regolamento (UE) 2017/2400 e introduce nozioni specifiche come dispositivo OBFCM, sistema OBEM, sistema OBMM, valori di ciclo di vita, periodo di accumulo, massa totale del veicolo, eventi di ricarica e categorie di energia elettrica e combustibile per veicoli elettrificati e a celle a combustibile.
Obblighi dei costruttori e dichiarazioni di conformità
L’articolo 2 impone ai costruttori di garantire che progettazione e funzionalità del dispositivo OBFCM siano conformi all’articolo 3 e di presentare una dichiarazione firmata ai sensi dell’allegato I, punto 6.1. È prevista una deroga limitata per la mancata conformità al monitoraggio della massa, con obbligo del costruttore responsabile delle omologazioni di presentare una dichiarazione separata ai sensi dell’allegato I, punto 6.2.
Requisiti tecnici e casi di esenzione
L’articolo 3 stabilisce l’obbligo di dotare i veicoli elencati nell’allegato I, tabella 1, di un dispositivo OBFCM capace di monitorare carburante, energia elettrica, massa totale e conservare i dati in formato standardizzato. I costruttori devono fornire i valori più accurati ricavabili dalle centraline a partire dalle date previste in tabella 1. Sono escluse le piccole serie, taluni veicoli M2/N2 con omologazione alternativa, i veicoli Euro 7ext e i veicoli fuoristrada/speciali.
Raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio
L’articolo 4 prevede che autorità di omologazione e costruttori responsabili delle prove raccolgano i dati indicati nell’allegato I, punto 5.1, e li trasmettano all’autorità di rilascio dell’omologazione entro un mese. È richiesto un coordinamento efficiente e l’uso di strumenti/piattaforme eventualmente messi a disposizione dalla Commissione.
Verifica della conformità e prove di accuratezza
L’articolo 5 disciplina la valutazione dei dati di monitoraggio da parte dell’autorità di rilascio dell’omologazione e l’eventuale attivazione delle prove di verifica statistica OBFCM o OBMM secondo gli allegati II e III. I risultati devono essere condivisi con costruttore e Commissione entro 12 mesi dalla raccolta dei dati di monitoraggio; la Commissione può chiedere anche la trasmissione sistematica dei risultati.
Misure correttive
L’articolo 6 rinvia all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 582/2011 se la conformità dell’OBFCM o dell’OBMM non è accertata per una famiglia OBFCM/OBMM, imponendo l’adozione di misure correttive nel contesto dell’omologazione in relazione alle emissioni.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2159
- Regolamento · 27 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2160
- Regolamento · 27 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2162
- Regolamento · 27 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2199
- Regolamento · 27 ott 2025Regolamento (UE) 2026/264
- Regolamento · 28 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2194
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →